Alla luce delle osservazioni pervenutemi dagli amici della lista, allego la bozza pressoché definitiva delle modifiche alla 157/92 che verranno presentate in Parlamento nei prossimi giorni.
Come potrete notare, ho inserito anche alcune note di spiegazione alle modifiche proposte, in modo tale da chiarire meglio il loro significato.
A meno che non ci siano particolari esigenze, intenderei far presentare il disegno di legge nell’arco di massimo due settimane.
Cordialissimi saluti On. Sergio Berlato
-Bozza quasi definitiva
Eccovi la Bozza di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Art. 1.
Il comma 2 dell’art. 2 è così modificato:
Al comma 2 dell’art. 2 sono aggiunte le seguenti parole “alle forme inselvatichite del piccione domestico, le specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione Paleartica, ma che vi sono giunte per l’intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo.
Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatta la lista delle specie alloctone e le misure di controllo da applicarsi a esse anche in conformità dell’articolo 19 della presente legge”.
Note: Si escludono dalla tutela, oltre che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole, anche le forme inselvatichite del piccione domestico e le specie alloctone non appartenenti alla fauna originaria della regione Paleartica.
Art. 2
1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;
Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’INFS di Bologna
b) il comma 4 è abrogato;
Note: Si amplia la possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall’attuale 157/92.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L’Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l’Istituto nazionale».
Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’INFS di Bologna
Art. 3.
1. L’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Richiami vivi). – 1. Nell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.
2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l’attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l’attività venatoria».
Note: Nel ribadire la possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall’attuale 157/92, viene tolto l’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile, sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.
Art. 4.
1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note: Si riporta l’I.N.F.S. sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre precedentemente era stato collocato sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente.
2-bis. Le regioni possono istituire con legge l’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell’ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
2-ter. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che ne coordina l’azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Art. 5.
1. All’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.
3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all’interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
Note: Nel ribadire che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all’attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), si obbligano lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a riperimetrare le aree protette e ridurle alla percentuale prevista dalla legge.
3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi 90 giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;
Note: Si inseriscono le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria. L’attuale norma le considerava aree dove non era possibile esercitare l’attività venatoria.
c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l’attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l’occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’art. 18 perché non è considerabile come attività venatoria»;
Note: Si stabilisce che l’addestramento cani con sparo all’interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche fuori dai periodi di caccia aperta.
d) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;
e) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita».
f) il comma 17 è soppresso
Note: Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un’area protetta, la stessa non puó essere istituita e rimane territorio cacciabile.
Art. 6
1. All’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
Note: Viene tolto l’obbligo della scelta di caccia in via esclusiva che imponeva al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura).
b) al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all’attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente».
Note: Si adeguano i massimali per la copertura assicurativa.
Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituito:
“1. L’attività venatoria è consentita con l’uso:
a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato;
c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6
d) dell’arco
e) del falco”
Note: Rimane tutto invariato come la precedente normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi con cacca ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna) e si attesta l’utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice.
Art. 8
1. All’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l’attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
5-ter. Le regioni garantiscono l’accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all’avifauna migratoria per un numero di trenta giornate complessive a livello nazionale nell’arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale»;
Note: Si sancisce il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il cacciatore puó usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.
b) i commi 6, 7 e 16 sono abrogati;
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell’impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall’attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico»;
d) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
Note: Si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che puó contribuire ad incrementare il reddito dell’imprenditore agricolo.
Art. 9.
1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1-bis. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), , volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), , alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (colomba livia);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), Canapiglia (Anas strepera);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus;
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara); merlo (Turdus merula);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa)»;
g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus); lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus) , coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus),
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome.
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.
2-quater. L’autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7»;
Note: Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L’apertura per alcune specie puó essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell’elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall’Unione europea. All’art. 18 possono essere inserite come specie normalmente cacciabili solo le specie ricompresse nell’Allegato II/I della Direttiva CEE 409/79 e quelle esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/II della stessa Direttiva. Tutte le altre specie possono essere cacciate solo in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 409/79.
c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l’apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptoteia turtur), alla terza decade di agosto, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l’uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d’acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui se ne consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.
Note: Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedí e venerdí), dal momento che l’Italia è l’unico paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana.
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le regioni, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 5 , regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.
Note: Le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.
g) al comma 7, le parole: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite».
Note: Si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi.
Attualmente la giornata di caccia termina al tramonto.
Art. 10.
1. All’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’articolo 18»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate».
Note: Si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi da quelli consentiti per l’attività venatoria.
Art. 11.
1. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) il trasporto, all’interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia;»;
Note: Si autorizza il trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla l.s. 394/91 sulle aree protette)
c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall’allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;»;
Note: Si modifica il divieto previsto dall’attuale normativa, consentendo l’esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall’Allegato IV della Direttiva CEE 409/79.
il comma 1 lettera m) è così sostituito:
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella Zona Faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
Note: Si consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona faunistica delle Alpi.
al comma 1 lettera n) dopo le parole “…e sui terreni allagati dalle piene di fiume” aggiungere le parole “ …con esclusione della caccia agli uccelli acquatici “.
Note: Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.
al comma 1 lettera p) dopo le parole “ richiami vivi “ aggiungere le parole “ e zimbelli “ e dopo le parole “ …al di fuori dei casi previsti dall’art. 5, aggiungere le parole…”salvo che per l’anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento”.
Note: Si reintroduce la legittimità dell’uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germinata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.
al comma 1 la lettera q) è soppressa;
al comma 1 lettera u) dopo le parole “fare impiego di civette” aggiungere le parole “non provenienti da allevamento.”
Al comma 1 la lettera ee) è così sostituita:
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa;
Note: Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti o detenuti.
d) al comma 1, lettera o), le parole da: «nei casi previsti» fino a: «nelle oasi di protezione» e le parole: «, in tale ultimo caso,» sono soppresse;
e) al comma 1, dopo la lettera ff), sono aggiunte le seguenti:
ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;
f) al comma 3 è così sostituito:
3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi».
Note: Si limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo quindi la caccia alla selvaggina stanziale.
Art. 12
All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 30.
(Sanzioni penali)
al comma 1 la lettera f) è soppressa;
al comma 1 la lettera h) è così sostituita:
h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all’art. 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.
al comma 1 la lettera i) è così sostituita:
i) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili; o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi previsti all’art. 21 comma 1 lettera i);
Art. 12
All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 31.
(Sanzioni amministrative)
al comma 1 la lettera a) è soppressa;
al comma 1 la lettera g) è così sostituita:
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all’art. 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
Note: Si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate “minori”
Postato 2008-06-02, 14:14:28 da admin