La falconeria e la salute mentale

falconeria

Rapaci e depressione.

Vi sembrano un pò come i cavoli a merenda? Non è cosi per l’Asl 13 di Novara che sta portando avanti un progetto unico, affascinante, che ha già raccolto buoni risultati, sull’utilizzo della falconeria nel trattamento dei pazienti con disagio mentale.

Siamo alla prima esperienza in ambito psichiatrico italiano di utilizzo di questi uccelli, per stimolare la sensibilità affettiva, il ruolo, il gioco del rispetto e della forza nei soggetti con disturbi gravi delle relazioni sociali.

Il Dipartimento di Salute Mentale nord dell’ASL n. 13 – diretto dal dott. Michele Vanetti – attiva numerose iniziative finalizzate all’integrazione ed al superamento di pregiudizi e discriminazioni. Tra i tanti progetti si distinguono quelli del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Borgomanero, diretto dalla dott.ssa Piera Macinini, che abbiamo intervistato per approfondire l’argomento.

E’ curiosa l’associazione tra salute mentale e falconeria. Non è la prima volta, infatti, che un’esibizione viene proposta per richiamare l’attenzione sul disagio psichico.

E’ vero, l’ultima manifestazione di falconeria – giunta alla quarta edizione – è avvenuta sabato 13 ottobre, a Bolzano Novarese.
Come si svolge?
L’esibizione, centrata sull’antica arte della Falconeria, rappresenta un’esperienza di grande tradizione ed importanza culturale, oltre che ripropone uno spettacolo affascinante dei tempi antichi.

Come è nata l’idea di associare un’esibizione con i falchi alla salute mentale?
L’iniziativa nasce da un progetto che ha visto coinvolti Angelo La Versa (infermiere professionale del SPDC) e la dottoressa Piera Mainini, in collaborazione con il Maestro Falconiere Fabrizio Piazza.

Perché proprio un’iniziativa di questo tipo?
Innanzi tutto l’evento incuriosisce ed attira l’attenzione sia delle persone che dei mezzi di informazione.
Contribuisce, quindi, a sensibilizzare le persone al disagio psichico che rappresenta ancora oggi purtroppo un problema importante. Si creano momenti di socializzazione tra gli ospiti del Centro e gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale nord, attraverso i giochi ed i contatti con i rapaci.
Si creano situazioni che mettono insieme le persone…
Certamente, si dà la possibilità agli ospiti del Centro di confrontarsi con i visitatori, anche in relazione ai loro lavori esposti per l’occasione.
Prosegue nel mondo interiore dei giovani pazienti l’esplorazione, l’osservazione, la valutazione, degli stimoli ed i vissuti rievocati dal falco, simbolo di potenza e di perfezione.
Puo’ aiutarci a capire…
L’esperienza di avere un falco sul proprio pugno protetto da un antico guanto suscita emozioni uniche. Lo sguardo del guerriero alato richiama alla mente antichi codici di onore e rispetto, oggi troppo spesso dimenticati. Il rapace temuto per la sua aggressività crea paura, ma in realtà pretende solo rispetto.

E’ un’esperienza affascinante, unica nel suo genere?
Il programma di terapia tramite l’utilizzo dei rapaci, è un iniziativa unica nel suo genere sul territorio nazionale. E’ un percorso, però, ancora agli inizi della sua esplorazione.

Chi contribuisce all’evento?
Sono molte le persone che lavorano intorno al progetto. Bisogna ringraziare gli ospiti, il personale del Centro ISPAM, i volontari, gli educatori, gli infermieri e gli assistenti sociali.
Per le abilità, la competenza e la disponibilità il Maestro Falconiere Fabrizio Piazza e i suoi cavalieri alati delle antiche famiglie dei: Sacri, Pellegrini, Lanari, Girifalco ed, infine, il maestoso Gufo Reale, fieri testimoni di 3000 anni di storia.
Un lavoro di gruppo…

Con questa iniziativa si vuole dare voce alla sofferenza delle persone con cui lavoriamo, dare voce a chi è difficilmente ascoltato nella vita di tutti i giorni.

ASL 13 Novara – 15/10/2007


Postato 2007-12-03, 21:14:02 da admin

Stretta di vite sui porti d’arma

Rinnovoportodarmi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 novembre, ha ritenuto di approvare un disegno di legge di «revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi».
Questi, a grandi linee, i contenuti del DDL, presentati sul sito del Ministero dell’Interno e le reazioni delle principali Associazioni del settore

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 novembre, ha ritenuto di approvare un disegno di legge di «revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi».
Questi, a grandi linee, i contenuti del DDL, presentati sul sito del Ministero dell’Interno e le reazioni delle principali Associazioni del settore

«Annunciato dal ministro dell’Interno Amato, dopo il caso dell’uomo che aveva aperto il fuoco dal balcone della sua casa di Guidonia, il disegno di legge contiene disposizioni importanti che riguardano anche la cura nella custodia delle armi e la verifica periodica dei requisiti.
[…] Le novità più rilevanti del ddl riguardano l’introduzione del nulla osta alla detenzione, che si aggiunge al vigente nulla osta previsto per l’acquisto dell’arma, nonché il requisito dell’idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio dell’arma, anche per chi voglia semplicemente detenerla.
Altre disposizioni importanti riguardano la maggior cura nella custodia delle armi per evitare gravi evenienze e la verifica periodica della idoneità psico-fisica.
Con il ddl vengono modificati alcuni punti del testo unico n.773 del 1931, in particolare, è vietata la vendita o la cessione di armi comuni a privati senza il nulla osta all’acquisto e alla detenzione. Vengono rideterminate, altresì, le sanzioni come l’arresto e l’ammenda per chi aliena le armi, sia per l’acquirente che per il cessionario.
Il questore è l’autorità preposta al rilascio del nulla osta che in nessun caso può essere rilasciato a minori. Il nulla osta abilita all’acquisto dell’arma che deve avvenire entro due mesi dalla data del rilascio. Decorso questo termine senza che l’acquisto sia avvenuto, occorre rinnovare la richiesta.
Il nulla osta all’acquisto è valido per il trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora ma anche, nei casi di bisogno accertato, all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d’armi, di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero ed alla specie delle armi loro consentite. Non è richiesto il nulla osta per i titolari di licenza di porto d’armi sportivo, per tiro a volo o per l’esercizio dell’attività venatoria solo ed esclusivamente con riguardo all’acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività.
[…] La licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l’idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. Per i titolari di licenza di porto d’armi per uso venatorio e di tiro a volo, l’idoneità psicofisica al maneggio delle armi viene verificata ogni tre anni. L’idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l’idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.
[…] Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell’idoneità psicofisica. In tal caso il prefetto adotta i provvedimenti inibitori sul presupposto di un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione. Le armi e le munizioni, infatti, devono essere consegnate senza diritto ad indennizzo all’ufficio di polizia o dei carabinieri, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per la distruzione.
[…] Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d’armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi. Per coloro che detengono, invece, armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, è prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell’accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all’ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competenti per territorio oppure cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero a consegnarle, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o dei carabinieri, competenti per territorio.
Si è ritenuto, infine, di rivedere la disciplina relativa ai soggetti legittimati a portare senza licenza le armi in un’ottica che miri a limitare il numero delle persone che possono andare armate».


Postato 2007-12-28, 16:03:26 da admin

Bari, sull´aeroporto un´aquila antivolpi

aquila aeroporto bari bird control

Un´aquila reale per la caccia alla volpe che disturba gli aerei. La regina dei cieli è stata arruolata dall´aeroporto di Bari per liberare le piste di volo infestate dall´animale che Esopo ha voluto emblema dell´astuzia. Le scorribande delle volpi sulle piste del “Karol Wojtyla” hanno costretto più volte la torre di controllo a chiudere lo spazio aereo. Cheyenne, una femmina nata sei mesi fa nel Sud della Germania, un´apertura alare di un paio di metri, 5 chili, è l´unica aquila, in Europa, a svolgere un compito del genere in un aeroporto.
L´emergenza volpi, all´aeroporto di Bari, è iniziata un anno fa, quando una colonia di una cinquantina di animali s´è insediata, proliferando nell´area aeroportuale. Durante la caccia, all´alba e al tramonto, le coppie di volpi con i cuccioli inseguono le loro prede, topolini e conigli, anche all´interno dell´aeroporto, invadendo talvolta le piste aeree. Poiché una nuova normativa dell´Enac impone il blocco dei voli in presenza di cani o simili, le razzie delle volpi, segnalate dai piloti e dagli operatori Twr, hanno costretto l´aeroporto pugliese a chiudere talvolta lo spazio aereo. L´aeroporto di Bari (un milione e 400 mila euro di utile, quasi due milioni di passeggeri all´anno), non può permettersi di non far decollare o atterrare i velivoli per colpa di una cinquantina di volpi.
Ma come liberarsi di quegli scomodi intrusi? In America usano veleno, ultrasuoni e trappole mortali. La direzione aeroportuale barese ha seguito una strada meno cruenta, ispirandosi a una politica ambientalista rispettosa degli equilibri dell´ecosistema. E ha deciso di affidare ai falconieri della Cobla, già presenti in aeroporto per liberare il cielo dagli stormi di gabbiani, il compito di convincere le furbe volpi ad allontanarsi dalle piste di volo.
L´idea di portare la regina delle Alpi in riva al mare l´ha avuta Fabio Ferri, il falconiere che ha iniziato ad addestrare rapaci 26 anni fa dopo aver visto i documentari dell´etologo spagnolo Felix Rodriguez de la Fuente. E ammirato il capolavoro del fotografo naturalista Domenico Ruiu, il primo ad aver immortalato un´aquila reale mentre, gli artigli piantati nelle reni, ghermisce una volpe adulta, trascinandola in volo con un possente battito d´ali.
«Ho appreso da quei film – ricorda Fabio Ferri – che le volpi sono terrorizzate dalle aquile, ancora oggi usate per cacciarle in Kazakistan». Se lo stesso Esopo utilizzò proprio “la volpe e l´aquila” per immortalare in una favola la morale secondo la quale un´amicizia tradita va incontro alla vendetta degli dei, significa che già fin dall´antichità era noto l´innato odio fra i due animali. Quella stessa inimicizia atavica è sfruttata, oggi, ma in chiave moderna, dal falconiere di Bari.
«Il rapace che per noi è simbolo di orgoglio – aggiunge – in natura incute terrore alle volpi che temono di vederne l´ombra possente troppo tardi». È sufficiente lanciare in volo periodicamente sull´area aeroportuale Cheyenne, farla scivolare nel vento alla ricerca di una preda, per convincere le volpi a cercarsi un habitat più sicuro. Lontano dall´aeroporto. L´arma di Ferri il falconiere non è il fucile, o la gabbia della morte, bensì un deterrente biologico: l´istinto primordiale delle volpi, quello della sopravvivenza. La sagoma minacciosa dell´aquila reale che si staglia nel cielo basta per convincere le volpi a cercarsi zone di caccia nelle quali non correre il rischio, per gli animali adulti e i cuccioli, di essere a loro volta cacciati dalla micidiale picchiata di Cheyenne. Le volpi fuggono, infatti, non appena ne intravedono l´imponente ombra proiettata a terra.
Non è stato facile, tuttavia, acquistare un´aquila reale in possesso di regolari certificati di nascita. Fabio Ferri, dopo lunghe ricerche, ne ha trovata una a Altomunster, un comune di 7mila abitanti nel land della Baviera, con un pedigree – e un costo: 12mila euro – di tutto rispetto. Cheyenne è nata l´11 maggio del 2007 in cattività da genitori regolarmente “detenuti” con certificazione Cites. Quando a luglio, il piumaggio incompleto, è arrivata a Bari, pesava 3 chili e 700 grammi. Ora, con la livrea completa, ne pesa 5, ma, fra un paio d´anni raggiungerà i 7 chili.
Addestrarla a librarsi superba nel cielo di Bari per la caccia alla volpe, fra un decollo d´aereo e un atterraggio, frastornata dai rombi dei reattori, è la sfida della vita di Ferri il falconiere. «È stato un amore a prima vista – spiega il “papà” di Cheyenne – l´addestramento procede lentamente, al ritmo del metabolismo del rapace. Ha già imparato a saltare sul mio pugno per prendere il cibo, e a volare con la silagna, una cordicella di sicurezza, lungo un raggio di una trentina di metri». Il primo volo operativo sull´aeroporto è previsto fra qualche giorno, proprio nel periodo di procreazione delle volpi. «Spaventandole – è la speranza di Fabio Ferri – speriamo di convincerle che l´aeroporto non è più una zona sicura dove riprodursi, vista la presenza, sopra le loro teste, dell´unico predatore che realmente temono».
Alberto Custodero

Le scorrerie di animali costano 900 milioni di euro l´anno e hanno fatto 200 morti
Dopo i rapaci i border collie così si dà la caccia agli “intrusi”
La protezione degli aeroporti dall´invasione di animali selvatici è un problema sempre più sentito nel mondo, tant´è che ogni anno lo scontro tra aerei e animali produce danni per circa 8-900 milioni di dollari e dal 1988 ad oggi circa 200 morti. La maggior parte degli animali che creano problemi sono gli uccelli e i piccoli mammiferi, ma sulle piste d´atterraggio i piloti hanno incontrato ogni genere di bestie. In Florida, ad esempio, il carrello di un aereo si è fermato a pochi centimetri da un alligatore, in Texas più di una volta gli aerei sono stati accolti da serpenti a sonagli. Eventi rari, questi, mentre la presenza di uccelli e lepri è così generalizzata che gli sforzi per risolvere il problema interessano molti Paesi.
In Spagna, ad esempio, quest´anno è stata assoldata una “flotta” di 98 rapaci per pattugliare l´aeroporto intercontinentale di Madrid. Ma Marco Dinetti, responsabile Ecologia Urbana della Lega Italiana Protezione Uccelli, sottolinea che la soluzione dell´uso dei falchi non è l´unica strada e neppure la più corretta: «L´uso della falconeria ha mostrato numerose controindicazioni, messe in luce anche dall´Enac, che in più posti hanno portato ad abbandonare questo approccio in favore di altri, come l´eliminazione delle discariche, l´uso di sistemi deterrenti ad azione acustica, lo sviluppo di robot radiocomandati dalle fattezze di rapaci e, non ultimo, l´utilizzo di alcune razze di cani, come il Border collie». Ed è proprio al Border collie a cui oggi si rivolgono molti aeroporti internazionali, da quello di Vancouver al Southwest Florida International Airport a quello di Durban. A differenza dei falchi, questi cani possono lavorare con qualunque condizione di tempo e anche di notte. Sanno dove stanare gli uccelli e li fanno fuggire nei momenti in cui non ci sono aerei in arrivo o in partenza.

Luigi Bignami

Sui giornali
La Repubblica
Bari, sull´aeroporto un´aquila antivolpi – 8 gen 08
La prima in Europa, contro gli animali che invadono le piste. Lipu contraria.
tratto da http://www.animalieanimali.it/


Postato 2008-01-14, 21:58:34 da admin

La strana storia di Amedeo Arpa

Una passione che dura da quarant’anni, cominciata con un’aquila in cima al monte di San Fermo.

amedeo arpaUno che prepara la strada per quelli a venire, Amedeo Arpa. Come quando arrivò qui a costruire la sua casa, una cupola in cima a una collina, con la gente a chiedersi che cosa ci fosse andato a fare fin lassù. «Poi hanno fabbricato anche più in alto», ironizza. Parallelepipedi in muratura, però, mica un emisfero. Uno che traccia il cammino, e a sé riserva quel tanto di stravaganza che non si osa emulare. Settantatre anni compiuti, oggi la sua scommessa è quella che si porta dietro da una vita: la falconeria, attività per adepti che in Italia prova a farsi largo. «Ci saranno 250 falconieri, iscritti alla federazione intendo – spiega lui, presidente della Federazione italiana falconieri da tanti anni quanti non rammenta più – Va meglio in Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, ma qui è uno sport in ascesa. Anche grazie a me», scherza, dosando compiacimento e modestia. Quarant’anni sono ormai passati. Era il 1968, con sé aveva soltanto un’aquila e della falconeria nemmeno i rudimenti. «La facevo volare da qui», ricorda, sporgendosi dal terrazzo che un tempo si affacciava sul verde dei prati, oggi guarda su aree residenziali e industriali. «Tra noi si era instaurata un’intesa e una fiducia reciproca. Morì fulminata un brutto giorno, posandosi sul traliccio dell’alta tensione. Non potrò dimenticarla mai, come capita con il primo amore». Circolare lo spiazzo da cui il rapace – un esemplare maschio di rara bellezza, lo descrive chi ne fu padrone – spiccava il volo, circolari il perimetro e le finestre della casa, il tavolo al centro del quale, in inverno, si apre il fuoco del camino. Attorno, dipinti e fotografie, libri e riviste, soggetti privilegiati gli animali. Passione che, assieme a pittura e scultura, nel 1970 finì per preferire alla professione di imprenditore edile cominciata con il fratello. Sue statue, in acciaio inox, sono custodite in Danimarca, Belgio, Germania, Iraq, Egitto, Francia, Svizzera, Stati Uniti; altre si ammirano nel giardino di casa, dove pure ospita cani, piccioni, pesci, un pavone. Nelle voliere, quattro falchi d’alto volo, eredità di un amore cresciuto piano. «La passione arriva poco per volta», sfugge ulteriori chiarimenti, a proteggere un’arte accessibile a pochi e incompresa ai più. «È una passione silenziosa e privata – ammette – Richiede intuito e sensibilità». Ventisei gli anni che gli è capitato di veder vivere un falco, 24 i giorni utili ad addestralo alla caccia. Tutte le istruzioni in un trattato di falconeria «secondo soltanto a quello di Federico II», sorride, alludendo al volume da lui compilato nel 1998, 192 pagine di informazioni e idee scritte sette secoli dopo il “De arte venandi cum avibus” del re di Sicilia. Per intuire le sensazioni, però, serve ascoltare la sua voce. «L’alto volo è lirico – si lascia andare – È una passione sconvolgente. Addestrare un falco richiede disponibilità di tempo, pazienza, consapevolezza: si deve conoscere il falco come si conosce un amico, sforzarsi di pensare come lui». Possedere un falco non è un gioco; non significa contemplarlo in una gabbia o godere delle sue performance acrobatiche, mortificandone però l’istinto di predatore. «Il falco deve conservare integro il suo spirito, libero di volare tra le nuvole e scendere a terra con la sua preda». Trecento chilometri orari in picchiata, una «precisione sbalorditiva» nel puntare fagiani, starne, pernici grazie a un occhio che, rapportato a quello umano, ha un diametro di sedici centimetri. «Portare a caccia il falco è un dovere. La caccia è una ricerca, la preda il compenso – spiega Arpa, scansando la repulsione di chi affianca la caccia con il falco a quella con la doppietta – Il falco agisce secondo natura. In questo senso, chiunque è cacciatore quando va alla ricerca di quel che desidera. Alcuni, invece, condannano la caccia con il falco come un retaggio di un periodo buio e violento». Dimenticata con l’avvento della polvere da sparo, la pratica è infatti un ritorno al passato. «Risale al Medioevo. Preti, cardinali, papi andavano a caccia con il falco. È l’unico animale a essere entrato in una chiesa». Oggi i falchi sono impiegati negli aeroporti, nelle discariche, negli allevamenti ittici: per predare gli uccelli che potrebbero creare danni agli aerei infilandosi nelle turbine, per allontanare gabbiani e corvi dai rifiuti o dai pesci. «Ma guai a farli volare per soldi o per soddisfare la curiosità della gente. Un falco non è un hobby esibizionista», mette in guardia Arpa. Precursore anche nell’allevamento e nella riproduzione con metodi naturali – «Nel 1980 venne alla luce in cattività, per la prima volta in Italia, una femmina di falco “biarmicus erlangerii”: il fortunato allevatore ero io» – oggi si limita ai suoi quattro falchi e si occupa delle nuove leve. «Insegno agli allievi – precisa – Per chi vuole imparare, a Milano c’è anche una scuola di falconeria». Dalla Regione Lombardia ha ricevuto il permesso di addestrare i falchi al di fuori della stagione venatoria: li porta a volare a Gironico, applicando a ogni animale, com’è uso, un trasmettitore radio che permetta di localizzarlo nel caso si allontani e perda. Infine ci sono i raduni. «È il momento culminante della vita associativa. Ci si incontra, si scambiano esperienze, il giovane fa domande e spesso trova giuste risposte, sbaglia e viene corretto». Condivisione e confronto, nessuna competizione. «Svilirebbe il senso e il valore di un’arte».

Sara Bracchetti
La Provincia di Como


Postato 2008-01-14, 22:13:26 da admin

Vigile Falconiere (forse) a Padova

Il problema sono i piccioni, e la soluzione i falchi. Questo è un’articolo pubblicato sul quotidiano locale della Provincia di Padova.Leggi tutto..

Padova
NOSTRA REDAZIONE

Il problema c’è. E comincia ad avere dimensioni preoccupanti. Tali da richiedere una soluzione urgente. Il Comune di Padova ha cercato di trovarne una utilizzando un “metodo naturale”, che consenta cioè di ripristinare l’equilibrio ecologico, senza ricorrere a espedienti drastici.

Paolo VenuleoIl problema sono i piccioni, e la soluzione i falchi. Alle richieste pressanti degli ambulanti di Piazza delle Erbe che ogni giorno devono fare i conti con gli escrementi che i volatili depositano in ogni angolo, infatti, gli assessori Ruggero Pieruz (Commercio) e Ivo Rossi (Arredo urbano) hanno risposto con la proposta di chiedere a Paolo Venuleo, vigile urbano, ma anche falconiere, di dare la disponibilità ad allontanare i colombi utilizzando proprio il suo falco, quello che fa volare ogni pomeriggio e che tratta«come un amico», con tanto di “premi fedeltà”, che consistono in ghiotti bocconcini. Anche in altre realtà sono state avviate campagne analoghe per il contenimento dei colombi nelle città, e ciò vale pure per alcuni aeroporti e certe discariche. In questi casi ai falchi non viene insegnato come andare a caccia, bensì come controllare il territorio, in modo da allontanare gli altri volatili poco graditi che, vedendoli, scappano velocissimamente.

È la prima volta, però, che per questa operazione si ricorre a un agente della Polizia municipale: Paolo Venuleo, infatti, oltre a essere apprezzato per la sua attività di vigile (qualche mese fa ha salvato la vita a un bimbo di 4 anni che stava morendo soffocato per le conseguenze di un incidente stradale), ha ottenuto anche il diploma alla Scuola regionale di falconeria di Marostica.

«Certo – ha commentato il falconiere padovano – quello dei piccioni è un problema grosso, ma per risolverlo bisogna fare un progetto articolato, che parta da un censimento dei colombi per capire quanti sono e dove nidificano. A mio avviso, comunque, non si può pensare di eliminarli del tutto, perché come il mare è dei pesci, il cielo appartiene agli uccelli. Indubbiamente se c’è un predatore come il falco, i piccioni stanno alla larga. Ma c’è da dire che il centro della città può essere però pericoloso per il falco stesso che corre dei rischi per la presenza dei cavi elettrici. E poi non sarebbe uno spettacolo ideale magari per i bambini, o per chi sta passeggiando, vedere un uccello predatore volare in picchiata su un colombo e ucciderlo. Il falco può essere una risorsa importante per risolvere il problema, come peraltro avviene negli aeroporti che possono permettersi la presenza dei falconieri, ma non l’unica. L’idea va studiata e provata. Di sicuro con un solo falco non si risolve il problema».

«Non vogliamo avvelenare i colombi – ha aggiunto Pieruz – e neppure sopprimerli. Ci piacerebbe poterli allontanare con questo sistema e quindi nei prossimi giorni contatteremo il nostro vigile falconiere. I problemi non sono solo quelli prospettati dagli ambulanti preoccupati per i troppi escrementi lasciati dai colombi in ogni angolo del mercato, ma anche il fatto che questo guano sta rovinando i monumenti più belli della città».

Giornalista: Nicoletta Cozza

Da parte Mia Complimenti a Paolo Venuleo.

Fox71
Andrea.


Postato 2008-01-28, 21:23:18 da admin

Prete col falco scaccia-piccioni

Sporcano chiese e case, la trovata di don Costantino
di Matteo Del Nobile
Tratto da “Il Centro”

prete_falcoCASTEL FRENTANO. Ibis si libra in volo ed emette il suo verso acuto. Una, due, tre volte. Poi dall’alto di un tetto i suoi occhi scrutano il territorio. All’improvviso ecco nuovamente il verso. Le grandi ali sicure e forti fendono l’aria e il volatile si posa sul braccio del suo falconiere. Così Ibis, un falco di Harris, e don Costantino Parente, parroco del paese, tutti i giorni perlustrano il centro storico.

Il loro obiettivo? Allontanare piccioni e taccole, uccelli simili ai corvi, dai tetti delle chiese e delle abitazioni. In una caccia molto “naturale”. E i primi risultati già sono evidenti. «I piccioni», afferma il parroco, da 30 anni alla guida della comunità di Castel Frentano, «rappresentano uno dei problemi dei centri storici.

L’acidità e la quantità del guano danneggiano gravemente i tetti e le grondaie». La soluzione di utilizzare i rapaci contro i piccioni è già stata adoperata in alcune città d’arte e aeroporti, dove, all’occorrenza, un falconiere libera i falchi nel cielo. «Invece di fare uso d’ultrasuoni o di metodi farmacologici, i falchi rappresentano un deterrente naturale.

I piccioni sentono il verso del rapace, vedono la loro sagoma in volo e questo è sufficiente per allontanarli», sottolinea don Costantino, un prete al passo con i tempi; in paese è conosciuto come il parroco-inventore, perché appassionato di tecnologia. Ibis è nato in cattività, a giugno dello scorso anno, in un allevamento di Reggio Emilia. Ora vive sulla terrazza della casa del parroco, dopo essere stato addestrato.

«E’ regolarmente immatricolato nei registri della Forestale, che vengono a verificare le sue condizioni di salute e d’allevamento», afferma il parroco di Castel Frentano, «il falco deve vivere secondo le regole della falconeria, che prescrivono, oltre a un’alimentazione appropriata, una serie di regole alle quali attenersi. La falconeria non è solo un allevamento ma un’arte, un rapporto tra falco e uomo, codificata da tempo memorabile».

Ibis, il cui nome scientifico è Parabuteo unicinctus, appartiene a una specie che vive nelle zone semi-desertiche dall’estremo sud degli Usa (Texas), fino al Messico, Cile e Venezuela. Sono quei rapaci che spesso si vedono appollaiati sui cactus. Il suo piumaggio è marrone bruciato, ha una lunghezza di 52 centimetri e il suo peso varia da 570 a 1.130 grammi. L’apertura alare raggiunge anche i 130 centimetri.

«E’ intelligente e facile da addestrare», afferma don Costantino, «in libertà, caccia in gruppo, cosa che nessun falco fa mai. E’ inoltre il più ubbidiente e tranquillo falco da pugno che si conosca. Addirittura si fa accarezzare dai bambini». Questa volta a emettere il richiamo, un fischio acuto, è lo stesso falconiere che prende la strada di casa.

Ibis risponde lesto con il suo verso e fendendo l’aria si posa sul suo braccio. Sa che l’aspetta, come ambita gratificazione, un pezzetto di carne, premio per i suoi servigi, patto antichissimo tra falconiere e il suo falco.


Postato 2008-05-01, 20:47:32 da admin

Legge: Si, si può far volare i falchi senza licenza di caccia.

Di Piero Curci

Per far volare un falco devo essere munito di licenza di caccia anche se con il mio falco non vado a caccia ma ci volo solo, ad esempio, al logoro?

Questa persona ci risponderebbe, erroneamente: Certo! Il falco è menzionato nella legge 157/92 sul prelievo venatorio, è un contemplato come mezzo di caccia, paragonato ad un fucile ad un colpo pertanto per far volare un falco si deve avere la licenza di caccia, il tesserino regionale, il porto d’armi ad uso caccia, l’assicurazione venatoria ecc. ecc..

Questa persona, sempre erroneamente, potrebbe continuare a spiegarci che: Il solo fatto di trovarci in campagna con un falco sul pugno potrebbe essere considerato atteggiamento venatorio quindi passibili di sanzione. Anche se fossimo in regola con la licenza di caccia se ci trovano far volare un falco fuori dal periodi di caccia aperta saremo nuovamente passibili di sanzione. E ancora potrebbe avvertirci che se non siamo in possesso della licenza o pure l’abbiamo ma la caccia è chiusa ed il nostro rapace effettuasse un qualsiasi tipo di predazione, anche su prede da noi rilasciate come ad esempio piccioni viaggiatori… allora si che saremmo nei guai grossi.

Concludendo alla fine, nuovamente sbagliando, che il falco è un mezzo per la caccia pertanto, escludendo quelle regioni che lo permettano, fuori dal periodo venatorio un falco non si può far volare!

Bene, io oggi dopo le situazioni legali a cui sono stato testimone e che ho seguito da vicino posso dire con fermezza che le affermazioni scritte in rosso, sopra riportate che più e più volte mi sono sentito dire e che potete facilmente trovare anche nelle pagine di questo forum sono profondamente errate anche se si basano su principi veri.

I principi veri sono che:

· Il falco è menzionato nella legge 157/92 dove l’articolo 13 cita: “È consentito, altresì, l’uso del fucile … nonché l’uso dell’arco e del falco”

· Al di fuori del periodo venatorio il falco come il fucile non si può utilizzare nell’attività venatoria.

Ma è anche chiaro che non c’è nessuna legge che vieti il semplice volo del falco libero senza il fine venatorio!

Purtroppo la situazione è poco chiara per molti, anche per gli agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo.

Ma facciamo un esempio pratico che ci aiuterà ad entrare bene nella storia e capire la situazione. Vi racconto quindi la vera storia del mio amico Pinco Pallino (per riservatezza abbiamo deciso di oscurare alcuni dati che avrebbero identificato la persona)

· Il mio amico Pinco Pallino ha la passione dei rapaci e con loro vorrebbe andare a caccia ma, ahimè, Pinco Pallino non ha fatto il militare in quanto obbiettore quindi non poteva conseguire il porto d’armi, di conseguenza non poteva ottenere la licenza di caccia anche se lui avrebbe cacciato con il falco.

· Il mio amico Pinco Pallino non si da per vinto e decide di frequentare il corso professionale organizzato dalla Regione Veneto ed ottiene il Diploma di Qualifica Professionale come Falconiere (La Regione per dare questo titolo non richiede la licenza di caccia).

· Pinco Pallino acquista il suo falcone, un bellissimo Gyr-Pellegrino e s’impegna come un matto nel suo addestramento, sudando camicie su camicie ma ottenendo ottimi risultati.

· Pinco Pallino è convinto che il suo falcone deve catturare delle prede, pertanto decide di tenere in allenamento l’istinto predatorio del falco liberandogli dei colombi viaggiatori di sua proprietà. Pinco Pallino è convinto che questa non sia attività venatoria in quanto il piccione viaggiatore non è fauna selvatica quindi per effettuare questi allenamenti non gli serve la licenza di caccia e tutto ciò che ne consegue.

Bene proviamo a sottoporre questi fatti a quei falconieri di cui sopra, per i quali il binomio falconeria – caccia è inscindibile anche per le leggi dello stato. Questi signori direbbero, ancora una volta sbagliando:

Tutto fuori legge!

Fuori legge e sanzionabile perché Pinco Pallino pratica all’addestramento all’attività venatoria senza essere in possesso di licenza di caccia! Sanzionabile perché Pinco Pallino non ha il tesserino Regionale e non ha pagato l’assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria. Ecc. Ecc.

Beh, non sono state solo queste persone ad interpretare così la legge, infatti il mio amico Pinco Pallino,

alcuni mesi fa, mentre effettuava il suo solito addestramento del suo falcone è stato fermato da due agenti del Corpo Forestale dello Stato che lo hanno sanzionato contestandogli:

1. Di non essere iscritto al registro provinciale dei Falconieri e di non aver quindi fornito alla provincia il programma di addestramento del falco. (Sanzione di 102,00 euro presente nel verbale nr. 2 non allegato)

2. Di aver esercitato l’attività di addestramento del proprio falco con l’ausilio di avifauna viva (colombi viaggiatori) senza essere in possesso della licenza di porto d’armi e senza avere eseguito i relativi versamenti delle tasse di concessione Governativa e Regionale, senza essere in possesso di copertura assicurativa e senza tesserino Regionale. N.B. leggesi sostanzialmente senza essere in possesso di regolare licenza di caccia. (Sanzione di 564,00 euro presente nel verbale nr. 3 qui allegato)

In più è stato posto sotto sequestro il falcone di Pinco Pallino.

Bene, il mio amico Pinco Pallino non si è dato per vinto, era sicuro di essere nel giusto, ha investito tempo e soldi, si è rivolto ad un avvocato ed ha presentato ricorso contro le sanzioni al punto nr. 2.

Sono passati mesi, colloqui, arrabbiature, tristezze nel vedere il suo falco fermo legato al blocco senza poterlo far volare ma alla fine gli è stata ragione!

Ragione data, come dimostrato dal documento allegato dove la sanzione al sopradescritto punto 1 viene confermata me vengono archiviate le sanzioni del punto 2.

L’autorità ha infatti deciso che il semplice volo libero del falco non costituisce attività venatoria per tanto non è richiesta la licenza di caccia.

In oltre, l’autorità ha dichiarato che il piccione viaggiatore non appartiene alla fauna selvatica (ultime righe evidenziate della sentenza n. 2598 della cassazione Sez. III Penale 26 gennaio 2004, qui scaricabile) pertanto utilizzabile nell’addestramento del falco senza obbligatorietà di possedere la licenza di caccia.

Bene, Pinco Pallino ha sudato sangue ma è giunto a una conclusione utile a tutti noi e per questo gli dico:

”GRAZIE PINCO PALLINO”

Dopo tutto questo mi sembra chiaro che:

· Si può utilizzare il piccione viaggiatore nell’allenamento del falco in qualsiasi periodo dell’anno sia da chi è munito di licenza di caccia sia da chi non lo è.

· Si può far volare il falco senza fine venatorio, senza essere in possesso di licenza di caccia ed in qualsiasi periodo dell’anno.

Sono sicuro che dopo tutto quello scritto fin’ora ci sarà ancora qualcuno che dice: “ma si, bisogna vedere, non è detto, dipende, ecc. ecc.”

Come sono sicuro che qualcuno dirà: “dipende sempre dall’agente che ti trovi davanti”

Beh ai primi dico che non c’è peggiore sordo di chi non vuol sentire.

Ai secondi invece dico che con questi documenti in mano sarà facile far valere le proprie ragioni risparmiando le diatribe che ha dovuto percorrere Pinco Pallino.

Sperando che tutto questo sia utile a molti se non a tutti di noi, mi scuso se sono stato prolisso, vi ringrazio e ringrazio ancora Pinco Pallino.

Piero Curci
Si Ringrazia per la collaborazione La Falconeria.it

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IL PICCIONE NON E’ FAUNA SELVATICA (SENTENZA)


Postato 2008-05-27, 20:15:13 da admin

Game Fair 2008

I falconieri

GameFairLogoLa falconeria, una delle arti di caccia più antiche, da sempre trova nel Game Fair un terreno ideale. La presenza della falconeria, è certamente uno degli aspetti maggiormente spettacolari e affascinanti che caratterizzeranno la quattro giorni che registrerà, tra l’altro, l’esibizione di diversi tipi di
rapaci in azione. Uno dei più grandi maestri italiani accompagnerà il pubblico nella scoperta di questi splendidi animali e delle loro caratteristiche. Un appuntamento incredibile con la natura e con la storia.

Data Evento: venerdì, 30 maggio 2008 Ora Inizio: 09:00
Data Finale: lunedì, 02 giugno 2008 Ora Termine: 06:00
Località SPINICCI – TARQUINIA (VT)
Il Game Fair, unico appuntamento in Italia nel suo genere, richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori da tutto il Paese (50mila nell’edizione 2007). A partire dal 2008, questa famosa festa campestre riconferma la Località Spinicci, a Tarquinia (Viterbo), come la cornice più adatta alle sue poliedriche manifestazioni: 80 ettari di pinete, radure e macchia mediterranea in una tenuta che arriva sino al mare. Un ambiente straordinario per gli appassionati dell’equitazione, della caccia e dei cani, dei fucili da caccia e da tiro, della pesca e della subacquea. In una parola, della natura e del country style.

Gli spazi “en plein air” capaci di dare dinamismo e spessore a questa ormai tradizionale manifestazione popolare, la presenza di uno scenario naturale ampio, superbo e soprattutto integro, hanno permesso all’evento di radicarsi definitivamente. Complice anche la presenza del mare che permette di sviluppare al massimo le potenzialità connesse alle iniziative in acqua. Gli spazi aperti consentono, inoltre, di poter godere maggiormente di tutte le iniziative e degli spazi relax.

Una cornice che consente anche di accedere e visitare più facilmente lo spazio fiera, dove saranno presenti gli stand di tutte le più importanti case armiere d’Italia, i produttori di articoli per la caccia e per la pesca e tutte le realtà che rappresentano oggi il vivere all’aria aperta e la vita rurale. In esposizione splendidi fucili sportivi, veri e propri gioielli di tecnica e arte, ma anche le attrezzature, la buffetteria, i gadget, gli alimenti per gli ausiliari e molto altro ancora offerto all’attenzione dei visitatori. Non mancherà pure un ricco mercatino con all’interno molte interessanti curiosità e opportunità.

Quattro giorni densi e ricchi di spettacoli e iniziative di ogni genere. Spettacoli con cani, cavalli e falconieri, tiro a volo (prove per il pubblico ed esibizioni dei campioni), percorsi di caccia, tiro ad aria compressa, dimostrazioni e prove di pesca anche in mare, battesimi della subacquea.

L’evento è strutturato per riuscire a dare al pubblico molteplici motivi per passare alcune piacevoli giornate nella piana con una serie di iniziative di ricreazione per le famiglie e per i ragazzi. Totalmente a contatto con la natura. Una buona occasione per fare una vacanza in una località dalle molteplici possibilità di carattere turistico culturale e storico.

Saranno infine presenti tutti i rappresentanti e le federazioni delle diverse aree d’interesse coinvolte. Presenza che conferisce ulteriore importanza e prestigio alla manifestazione.

I numeri del Game Fair:
50.000 visitatori
130 espositori
100 spettacoli in 4 giorni


Postato 2008-05-28, 00:10:38 da admin

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA 157/92

Alla luce delle osservazioni pervenutemi dagli amici della lista, allego la bozza pressoché definitiva delle modifiche alla 157/92 che verranno presentate in Parlamento nei prossimi giorni.
Come potrete notare, ho inserito anche alcune note di spiegazione alle modifiche proposte, in modo tale da chiarire meglio il loro significato.
A meno che non ci siano particolari esigenze, intenderei far presentare il disegno di legge nell’arco di massimo due settimane.

Cordialissimi saluti On. Sergio Berlato

-Bozza quasi definitiva

Eccovi la Bozza di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 1.

Il comma 2 dell’art. 2 è così modificato:

Al comma 2 dell’art. 2 sono aggiunte le seguenti parole “alle forme inselvatichite del piccione domestico, le specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione Paleartica, ma che vi sono giunte per l’intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo.
Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatta la lista delle specie alloctone e le misure di controllo da applicarsi a esse anche in conformità dell’articolo 19 della presente legge”.

Note: Si escludono dalla tutela, oltre che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole, anche le forme inselvatichite del piccione domestico e le specie alloctone non appartenenti alla fauna originaria della regione Paleartica.

Art. 2
1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;
Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’INFS di Bologna

b) il comma 4 è abrogato;
Note: Si amplia la possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall’attuale 157/92.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L’Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l’Istituto nazionale».

Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’INFS di Bologna

Art. 3.
1. L’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Richiami vivi). – 1. Nell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.

2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l’attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l’attività venatoria».
Note: Nel ribadire la possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall’attuale 157/92, viene tolto l’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile, sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.

Art. 4.
1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note: Si riporta l’I.N.F.S. sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre precedentemente era stato collocato sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente.

2-bis. Le regioni possono istituire con legge l’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell’ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-ter. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che ne coordina l’azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.
1. All’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all’interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.

Note: Nel ribadire che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all’attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), si obbligano lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a riperimetrare le aree protette e ridurle alla percentuale prevista dalla legge.
3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi 90 giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;
Note: Si inseriscono le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria. L’attuale norma le considerava aree dove non era possibile esercitare l’attività venatoria.
c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l’attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l’occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’art. 18 perché non è considerabile come attività venatoria»;
Note: Si stabilisce che l’addestramento cani con sparo all’interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche fuori dai periodi di caccia aperta.
d) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita».

f) il comma 17 è soppresso

Note: Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un’area protetta, la stessa non puó essere istituita e rimane territorio cacciabile.

Art. 6
1. All’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
Note: Viene tolto l’obbligo della scelta di caccia in via esclusiva che imponeva al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura).
b) al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all’attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente».

Note: Si adeguano i massimali per la copertura assicurativa.

Art. 7

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituito:

“1. L’attività venatoria è consentita con l’uso:

a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato;

c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6

d) dell’arco

e) del falco”

Note: Rimane tutto invariato come la precedente normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi con cacca ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna) e si attesta l’utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice.

Art. 8
1. All’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l’attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.

5-ter. Le regioni garantiscono l’accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all’avifauna migratoria per un numero di trenta giornate complessive a livello nazionale nell’arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale»;
Note: Si sancisce il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il cacciatore puó usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.

b) i commi 6, 7 e 16 sono abrogati;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell’impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall’attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico»;
d) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

Note: Si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che puó contribuire ad incrementare il reddito dell’imprenditore agricolo.

Art. 9.
1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1-bis. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), , volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), , alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (colomba livia);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), Canapiglia (Anas strepera);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus;
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara); merlo (Turdus merula);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa)»;
g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus); lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus) , coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus),
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome.

2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

2-quater. L’autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7»;
Note: Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L’apertura per alcune specie puó essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell’elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall’Unione europea. All’art. 18 possono essere inserite come specie normalmente cacciabili solo le specie ricompresse nell’Allegato II/I della Direttiva CEE 409/79 e quelle esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/II della stessa Direttiva. Tutte le altre specie possono essere cacciate solo in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 409/79.
c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l’apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptoteia turtur), alla terza decade di agosto, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l’uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d’acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui se ne consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.
Note: Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedí e venerdí), dal momento che l’Italia è l’unico paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana.
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le regioni, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 5 , regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.
Note: Le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.

g) al comma 7, le parole: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite».

Note: Si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi.
Attualmente la giornata di caccia termina al tramonto.

Art. 10.
1. All’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’articolo 18»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate».
Note: Si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi da quelli consentiti per l’attività venatoria.

Art. 11.
1. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) il trasporto, all’interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia;»;
Note: Si autorizza il trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla l.s. 394/91 sulle aree protette)

c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall’allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;»;
Note: Si modifica il divieto previsto dall’attuale normativa, consentendo l’esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall’Allegato IV della Direttiva CEE 409/79.

il comma 1 lettera m) è così sostituito:

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella Zona Faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

Note: Si consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona faunistica delle Alpi.

al comma 1 lettera n) dopo le parole “…e sui terreni allagati dalle piene di fiume” aggiungere le parole “ …con esclusione della caccia agli uccelli acquatici “.

Note: Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.

al comma 1 lettera p) dopo le parole “ richiami vivi “ aggiungere le parole “ e zimbelli “ e dopo le parole “ …al di fuori dei casi previsti dall’art. 5, aggiungere le parole…”salvo che per l’anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento”.

Note: Si reintroduce la legittimità dell’uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germinata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.

al comma 1 la lettera q) è soppressa;

al comma 1 lettera u) dopo le parole “fare impiego di civette” aggiungere le parole “non provenienti da allevamento.”

Al comma 1 la lettera ee) è così sostituita:
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa;

Note: Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti o detenuti.
d) al comma 1, lettera o), le parole da: «nei casi previsti» fino a: «nelle oasi di protezione» e le parole: «, in tale ultimo caso,» sono soppresse;

e) al comma 1, dopo la lettera ff), sono aggiunte le seguenti:
ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;
f) al comma 3 è così sostituito:
3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi».
Note: Si limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo quindi la caccia alla selvaggina stanziale.
Art. 12
All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 30.
(Sanzioni penali)

al comma 1 la lettera f) è soppressa;

al comma 1 la lettera h) è così sostituita:

h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all’art. 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.

al comma 1 la lettera i) è così sostituita:

i) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili; o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi previsti all’art. 21 comma 1 lettera i);

Art. 12
All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 31.
(Sanzioni amministrative)

al comma 1 la lettera a) è soppressa;

al comma 1 la lettera g) è così sostituita:

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all’art. 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
Note: Si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate “minori”


Postato 2008-06-02, 14:14:28 da admin

Falconeria: Cosa deve essere chiaro

In stretta sintesi, si tratta della cattura di un’animale selvatico da parte di un suo predatore naturale. Una particolare forma di caccia in cui prevale l’aspetto estetico ed emozionale.
Le prede, selvatiche e in possesso di tutte le loro facoltà, sono cacciate nel loro habitat naturale da falchi appositamente addestrati, che il falconiere spesso personalmente alleva, cura e porta a cacciare, nel pieno rispetto delle leggi protezionistiche e venatorie.
Biagioni-Mario270Questo è imprescindibile e termine di raffronto per considerare anche le occasioni, sempre piuttosto rare, che possono interessare gli appassionati, come i Raduni o altri spettacoli. Eventi certamente apprezzabili, ma soltanto se ben gestiti e frequentati; comunque assolutamente diversi e distinti dalla falconeria.
Poi, purtroppo, c’è anche il resto. Abbastanza spesso, in ambienti pubblici e privati, rapaci di ogni genere vengono esibiti in manifestazioni che pur adottando tecniche che le sono proprie, restano enormemente distanti da ogni forma di quella che è una particolare arte venatoria.
Infine, la categoria di persone più pericolose. Sono quelli che si procurano degli animali, spesso anche da commerci illegali, e se ne servono come puri elementi decorativi, quasi espressione di un particolare status simbol, per soddisfare il proprio esibizionismo.
Tutto questo, rilevabile da chiunque ponga un po’ di attenzione, è quasi conferma e conseguenza di quello che si cercava di far notare cinquant’anni fa: una specie di assopimento nella pratica degli ormai rarissimi falconieri, ben distinti in due diversi modi di essere attivi. L’appassionato con certe possibilità economiche che si rivolge anche ad esperti o abili professionisti per curare e addestrare i propri animali, e il semplice appassionato che non se lo può permettere e cerca di ottenere qualche soddisfazione a costo di enormi sacrifici.
In ogni caso, al tempo c’era ancora la consapevolezza delle difficoltà insieme alla convinzione che ne valeva la pena. “Niente è più difficile di quest’arte, ma niente di questo suo sapere più bello”, aveva detto l’Imperatore, e sembrava fosse diventata una specie di dottrina per tutti, anche dei più sprovveduti. Ma in seguito le cose cambiarono, in peggio naturalmente, e fu fatta la sfortunata conoscenza di un terzo tipo di falconiere, mirabilmente descritto dai pochissimi che negli anni ‘70 s’interessavano dell’argomento.
Questi signori considerano la caccia con i falchi uno sport anziché un modo di vivere e pretendono di dedicarvi quello che resta del loro tempo libero. Non hanno possibilità, e nemmeno la preparazione mentale, di fare anni di apprendistato, e guardano con il sospetto e l’orgoglio dell’ignorante a qualsiasi tipo d’informazione. Soltanto dopo anni di delusioni e un intero cimitero di falchi, scopriranno che è un’attività troppo impegnativa. E spesso, purtroppo, il danno non è limitato a loro. Fanno anche proseliti. La falconeria può essere considerata uno dei più sofisticati e civilizzati incontri tra uomo e natura. Nel testimoniare la sua bellezza, occorre anche fare opera di dissuasione nei confronti di chi non sia disposto a dedicarle tutto ciò di cui essa ha bisogno.

Mario Biagioni

www.bighunter.it


Postato 2008-11-09, 20:42:38 da admin