Approvata la nuova normativa. Licenza di caccia, via libera agli obiettori
La legge dovrebbe consentire a molti giovani di avvicinarsi alla nostra comune passione. Non posso certo pretendere che gli amici lettori ricordino che, ormai molti mesi fa, ebbi ad occuparmi proprio su queste pagine del problema di coloro (e pochi non sono), i quali, avendo prestato il servizio civile per obiezione di coscienza, si trovavano nella situazione di non poter conseguire la licenza di caccia (o altra analoga autorizzazione concernente la detenzione o l’uso delle armi come previste dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), per l’incompatibilità prevista in proposito dalla legge 8 luglio 1998 n. 230.
In quella sede, mi era parso giusto sollevare la questione della ragionevolezza di una simile normativa, alla luce della sostanziale riforma, per eliminazione, del servizio di leva obbligatorio, che svuotava di significato il concetto stesso dell’obiezione di coscienza a suo tempo effettuata.
La mia non era stata l’unica voce in tal senso e, come già segnalavo nell’articolo, risultavano effettivamente esistenti presso il Parlamento proposte di legge destinate a eliminare appunto i divieti in proposito, ormai anacronistici e paradossali.Ebbene, in tempi tutto sommato ragionevoli (alla luce della media del nostro legislatore) la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno trovato il tempo di approvare, in piena calura estiva, la legge 2 agosto 2007 n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto.
Per quel che ci riguarda, la nuova disciplina stabilisce che “l’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile…”.
Una volta fatta detta dichiarazione, “…le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (dell’art. 15 della L. 230/98 ed appunto concernenti le incompatibilità ricordate,nda) non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7ter”.
In parole povere, una volta presentata la dichiarazione di rinuncia all’Ufficio nazionale per il servizio civile, anche il cittadino che a suo tempo aveva optato per l’obiezione, potrà, tra l’altro, chiedere ed ottenere titoli di Polizia concernenti le armi, fra i quali la “nostra” licenza di caccia e, ovviamente, acquistare e detenere armi e munizioni secondo le vigenti leggi.
Attenzione: la dichiarazione di rinuncia allo status, come si è visto, è irrevocabile. Perciò l’obiettore dichiarante rinuncia, ovviamente, a quella “scelta di coscienza” relativa all’uso della armi che, a suo tempo, gli aveva consentito di non svolgere il servizio di leva. Il quale ultimo non è, in sé e per sé, abolito, ma “sospeso” salvo che per il, remoto, certamente, almeno speriamo, caso di richiamo per situazione di emergenza, nel qual caso l’interessato non potrebbe più invocare l’originaria opzione “pacifista”.
Una normativa, insomma, quantomai opportuna, che dovrebbe consentire a molti giovani di approcciare la nostra comune passione e, di giovani, abbiamo certamente bisogno.Se, per finire, questo povero avvocato di provincia può azzardare un suggerimento ai nostri parlamentari, vorrei auspicare che il prossimo passo su questa strada possa essere il ripristino del rilascio della licenza di caccia a sedici anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un maggiorenne titolare da almeno tre anni.
Se infatti a quell’età si ritiene, come sembra, vi siano i presupposti per consentire l’utilizzo delle auto, tanto più non dovrebbero esservi ostacoli a poter girare con la doppietta di papà, assai meno pericolosa, come le cronache dei fine settimana dimostrano, di una vettura.
E c’è di più: se “il vecchio” ti alza alle cinque per andare a cercare una penna, il sabato sera un bacio alla morosa e poi… a letto e non in discoteca fino all’alba!
Franco Livera
In quella sede, mi era parso giusto sollevare la questione della ragionevolezza di una simile normativa, alla luce della sostanziale riforma, per eliminazione, del servizio di leva obbligatorio, che svuotava di significato il concetto stesso dell’obiezione di coscienza a suo tempo effettuata.
La mia non era stata l’unica voce in tal senso e, come già segnalavo nell’articolo, risultavano effettivamente esistenti presso il Parlamento proposte di legge destinate a eliminare appunto i divieti in proposito, ormai anacronistici e paradossali.Ebbene, in tempi tutto sommato ragionevoli (alla luce della media del nostro legislatore) la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno trovato il tempo di approvare, in piena calura estiva, la legge 2 agosto 2007 n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto.
Per quel che ci riguarda, la nuova disciplina stabilisce che “l’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile…”.
Una volta fatta detta dichiarazione, “…le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (dell’art. 15 della L. 230/98 ed appunto concernenti le incompatibilità ricordate,nda) non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7ter”.
In parole povere, una volta presentata la dichiarazione di rinuncia all’Ufficio nazionale per il servizio civile, anche il cittadino che a suo tempo aveva optato per l’obiezione, potrà, tra l’altro, chiedere ed ottenere titoli di Polizia concernenti le armi, fra i quali la “nostra” licenza di caccia e, ovviamente, acquistare e detenere armi e munizioni secondo le vigenti leggi.
Attenzione: la dichiarazione di rinuncia allo status, come si è visto, è irrevocabile. Perciò l’obiettore dichiarante rinuncia, ovviamente, a quella “scelta di coscienza” relativa all’uso della armi che, a suo tempo, gli aveva consentito di non svolgere il servizio di leva. Il quale ultimo non è, in sé e per sé, abolito, ma “sospeso” salvo che per il, remoto, certamente, almeno speriamo, caso di richiamo per situazione di emergenza, nel qual caso l’interessato non potrebbe più invocare l’originaria opzione “pacifista”.
Una normativa, insomma, quantomai opportuna, che dovrebbe consentire a molti giovani di approcciare la nostra comune passione e, di giovani, abbiamo certamente bisogno.Se, per finire, questo povero avvocato di provincia può azzardare un suggerimento ai nostri parlamentari, vorrei auspicare che il prossimo passo su questa strada possa essere il ripristino del rilascio della licenza di caccia a sedici anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un maggiorenne titolare da almeno tre anni.
Se infatti a quell’età si ritiene, come sembra, vi siano i presupposti per consentire l’utilizzo delle auto, tanto più non dovrebbero esservi ostacoli a poter girare con la doppietta di papà, assai meno pericolosa, come le cronache dei fine settimana dimostrano, di una vettura.
E c’è di più: se “il vecchio” ti alza alle cinque per andare a cercare una penna, il sabato sera un bacio alla morosa e poi… a letto e non in discoteca fino all’alba!
Franco Livera
fidc.it