RILASCIO CERTIFICATI COMMERCIALI
Si è compiuta una nuova, importante tappa di civiltà nel nostro settore di attività. Si sta avviando a soluzione l’annoso problema dei tempi di rilascio dei certificati commerciali CITES ( o c. “gialli”), che consentono di movimentare- in senso lato: spostare, cedere, esporre, scambiare, regalare..- gli esemplari di specie in All. A, come imposto dal Reg. (CE) n. 338/97.
In questo caso il problema non era normativo, ma culturale e organizzativo. Tutti gli interessati: allevatori, commercianti, commissione scientifica, controllori sul territorio (forestali) devono adottare il principio che il rispetto delle regole fondamentali è condizione essenziale per risolvere i problemi. E le regole esistono per detentori ma anche per gli organismi istituzionali: una richiesta va formulata secondo procedure definite, gli organi preposti alla ricezione, valutazione e risposta devono concludere l’istruttoria che la richiesta attiva,rispettando modalità e tempi che sono definiti con precisione dalle vigenti leggi della repubblica. L’ organizzazione degli organismi istituzionali preposti deve, conseguentemente, essere adeguata a questo vincolo insuperabile.
Mesi di analisi congiunte di casi reali da parte delle nostre organizzazioni, del Ministero (Autorità di gestione),del Corpo Forestale dello Stato (Organo di controllo), della Commissione scientifica (Autorità Scientifica), unita alla presa d’atto che il precedente comportamento produceva disservizi gravi (e difformità rispetto le vigenti leggi dello Stato), hanno portato a modifiche nell’organizzazione e nei comportamenti delle due istituzioni direttamente coinvolte nel rilascio degli indispensabili Certificati commerciali.
1-La procedura adottata progressivamente da qualche mese è la seguente:
-il richiedente (proprietario dell’esemplare) presenta richiesta di rilascio del certificato al presidio CFS (forestale) competente per territorio, allegando la documentazione prevista ( che non ha subito cambiamenti);
-il funzionario responsabile CFS controlla la corrispondenza della richiesta alle disposizioni normative e- se tutto è in regola- trasmette la richiesta direttamente alla Commissione Scientifica per il parere obbligatorio. In precedenza, la richiesta veniva trasmessa all’Ufficio CFS di Roma, che poi provvedeva all’inoltro alla Commissione : dunque, si salta un passaggio (inutile) , con risparmio di tempo e di costi ( per lo Stato).
Il Presidio locale CFS ha massimo 30 giorni di tempo per il controllo e l’invio alla Commissione Scientifica (Circ. n.6/2010) . E’ compito del presidio CFS locale competente tenere informato il richiedente del procedere della sua richiesta. Le informazioni CFS (così come le eventuali richieste di documentazione aggiuntiva) devono essere formulate per iscritto e motivate, cioè con riferimento preciso a norme e leggi vigenti. Una specifica circolare sarà inviata dal comando nazionale a tutti i presidi CFS sul territorio con questa disposizione.
-la Commissione Scientifica ha massimo 120 giorni di tempo per il rilascio del suo parere, comprendendo in questo tempo anche attività accessorie, come ispezione di un commissario, prelievo ed analisi DNA. Eventuali ritardi rispetto questi termini devono essere eccezionali, motivati e comunicati per tempo e per iscritto al richiedente da parte del presidio CFS locale competente (Reg CE n. 865/06, art.8 par. 3).
Dunque, una “normale richiesta “ di rilascio del Certificato commerciale deve essere evasa, al massimo,entro 30+ 120 giorni in totale, cioè 150 giorni calcolati dal momento dell’accettazione (richiesta completa secondo la legge). Il superamento di questi termini può comportare sanzioni per l’Amministrazione.
E’ buona prudenza del richiedente verificare con attenzione il rispetto di questi tempi:
-verificando prima della scadenza dei 30 giorni l’effettivo invio alla Commissione Scientifica da parte CFS, cui ha inoltrato la richiesta;
-verificando prima della scadenza dei successivi 120 giorni se la Commissione ha trasmesso il proprio parere, con un incontro presso la stazione CFS cui ha inoltrato la richiesta di certificazione. In assenza di sopralluoghi da parte di un commissario, dopo 100 giorni richiedere per iscritto informazioni a CFS competente, che richiederà delucidazioni alla Commissione e fornirà risposta scritta, come da disposizioni.
La rinuncia a questa verifica ed alla risposta scritta da parte CFS espone ad ulteriori ritardi ed incertezze.
2-Altre semplificazioni.
–per le tartarughe, il controllo del luogo di detenzione è fatto direttamente da CFS locale competente. Conseguenza: semplificazione e velocizzazione del rilascio di un certificato, che però vale solo per spostamento e non per cessione dell’esemplare;
-per i richiedenti detentori di fauna di specie CITES All. A che presentano richieste per la prima volta o da poco tempo, il controllo ispettivo avviene ad ogni richiesta, anche con verifica DNA; probabilmente la stessa attenzione verrà mostrata a chi riceve sanzioni: significa tempi più lunghi per il rilascio del certificato;
–per i richiedenti noti da tempo a CITES, che richiedono con continuità il certificato commerciale e che non sono incorsi in sanzioni è probabile si arriverà a ridurre nettamente i controlli in allevamento e del DNA, trasformandoli in saltuari: è un premio all’affidabilità. Ciò significherebbe una velocizzazione del procedimento di rilascio ( e in minori costi per lo Stato), rispetto i tempi prima citati (150 giorni totali).
3-Consigli.
-effettuare sempre le verifiche precedentemente ricordate, per controllare il rispetto dei tempi. Ricordiamo che la legge prevede sanzioni a carico dei funzionari che immotivatamente non rispettano i vincoli di tempo e la trasparenza dei procedimenti amministrativi : ad esempio non forniscono informazioni tempestive, richiedono immotivatamente ( quindi, senza riferimento alla norma vigente) nuovi impegni al richiedente;
-rispettare scrupolosamente le procedure richieste per la presentazione della richiesta di certificato commerciale, fornendo la documentazione necessaria;
-in caso di ritardi non motivati per iscritto (la motivazione scritta è l’unica valida ed utile ed è un obbligo regolamentare per l’amministrazione) o non convincenti, è possibile segnalare la cosa al Ministero per chiedere ragione: non si tratta di un atto di scortesia nei confronti di nessuno ma di legittima richiesta di rispettare la legge.
Questo risultato è in fase di progressivo consolidamento e quindi non è ancora a regime. Giacciono ancora inevase molte richieste ereditate dal passato: occorrerà tempo perché siano tutte risolte. Alcune presentano complessità inusuale: si tratta di casi specifici che vanno trattati a sé.
Il risultato cui oggi si è pervenuti è da attribuirsi al fatto che, assieme all’Amministrazione, si è ripreso il filo del percorso costruttivo, definendo compiti, modalità, responsabilità di legge anche per gli appartenenti alle istituzioni, nonché semplificazioni procedurali.
Si è potuto arrivare a ciò, dopo lo stallo protrattosi per anni, anche perché è stato possibile certificare le anomalie del sistema mostrando casi documentati, attraverso cui si è risaliti alle cause, rimuovendole.
Gli allevatori e gli operatori commerciali devono, nel loro complesso ritrovare il senso di responsabilità e di collaborazione che porta a denunciare le inefficienze, ma- contemporaneamente- a produrre tutti i documenti in loro possesso ed utili a trovare le soluzioni opportune.
Firmato
- Il presidente AIPA Valeria Giberti
- Il presidente AISAD Virgilio Camillini
- Il presidente FOI Salvatore Cirmi
Link alla modulistica occorrente per la dichiarazione di nascita dei nuovi nati e per richiedere la certificazione CITES
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/370
Da non molto è possibile anche la richiesta dei certificati online! Serve firma digitale.
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/983
Attendo i vostri commenti e le vostre esperienze in merito, Grazie.