Di Piero Curci
Per far volare un falco devo essere munito di licenza di caccia anche se con il mio falco non vado a caccia ma ci volo solo, ad esempio, al logoro?
Questa persona ci risponderebbe, erroneamente: Certo! Il falco è menzionato nella legge 157/92 sul prelievo venatorio, è un contemplato come mezzo di caccia, paragonato ad un fucile ad un colpo pertanto per far volare un falco si deve avere la licenza di caccia, il tesserino regionale, il porto d’armi ad uso caccia, l’assicurazione venatoria ecc. ecc..
Questa persona, sempre erroneamente, potrebbe continuare a spiegarci che: Il solo fatto di trovarci in campagna con un falco sul pugno potrebbe essere considerato atteggiamento venatorio quindi passibili di sanzione. Anche se fossimo in regola con la licenza di caccia se ci trovano far volare un falco fuori dal periodi di caccia aperta saremo nuovamente passibili di sanzione. E ancora potrebbe avvertirci che se non siamo in possesso della licenza o pure l’abbiamo ma la caccia è chiusa ed il nostro rapace effettuasse un qualsiasi tipo di predazione, anche su prede da noi rilasciate come ad esempio piccioni viaggiatori… allora si che saremmo nei guai grossi.
Concludendo alla fine, nuovamente sbagliando, che il falco è un mezzo per la caccia pertanto, escludendo quelle regioni che lo permettano, fuori dal periodo venatorio un falco non si può far volare!
Bene, io oggi dopo le situazioni legali a cui sono stato testimone e che ho seguito da vicino posso dire con fermezza che le affermazioni scritte in rosso, sopra riportate che più e più volte mi sono sentito dire e che potete facilmente trovare anche nelle pagine di questo forum sono profondamente errate anche se si basano su principi veri.
I principi veri sono che:
· Il falco è menzionato nella legge 157/92 dove l’articolo 13 cita: “È consentito, altresì, l’uso del fucile … nonché l’uso dell’arco e del falco”
· Al di fuori del periodo venatorio il falco come il fucile non si può utilizzare nell’attività venatoria.
Ma è anche chiaro che non c’è nessuna legge che vieti il semplice volo del falco libero senza il fine venatorio!
Purtroppo la situazione è poco chiara per molti, anche per gli agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo.
Ma facciamo un esempio pratico che ci aiuterà ad entrare bene nella storia e capire la situazione. Vi racconto quindi la vera storia del mio amico Pinco Pallino (per riservatezza abbiamo deciso di oscurare alcuni dati che avrebbero identificato la persona)
· Il mio amico Pinco Pallino ha la passione dei rapaci e con loro vorrebbe andare a caccia ma, ahimè, Pinco Pallino non ha fatto il militare in quanto obbiettore quindi non poteva conseguire il porto d’armi, di conseguenza non poteva ottenere la licenza di caccia anche se lui avrebbe cacciato con il falco.
· Il mio amico Pinco Pallino non si da per vinto e decide di frequentare il corso professionale organizzato dalla Regione Veneto ed ottiene il Diploma di Qualifica Professionale come Falconiere (La Regione per dare questo titolo non richiede la licenza di caccia).
· Pinco Pallino acquista il suo falcone, un bellissimo Gyr-Pellegrino e s’impegna come un matto nel suo addestramento, sudando camicie su camicie ma ottenendo ottimi risultati.
· Pinco Pallino è convinto che il suo falcone deve catturare delle prede, pertanto decide di tenere in allenamento l’istinto predatorio del falco liberandogli dei colombi viaggiatori di sua proprietà. Pinco Pallino è convinto che questa non sia attività venatoria in quanto il piccione viaggiatore non è fauna selvatica quindi per effettuare questi allenamenti non gli serve la licenza di caccia e tutto ciò che ne consegue.
Bene proviamo a sottoporre questi fatti a quei falconieri di cui sopra, per i quali il binomio falconeria – caccia è inscindibile anche per le leggi dello stato. Questi signori direbbero, ancora una volta sbagliando:
Tutto fuori legge!
Fuori legge e sanzionabile perché Pinco Pallino pratica all’addestramento all’attività venatoria senza essere in possesso di licenza di caccia! Sanzionabile perché Pinco Pallino non ha il tesserino Regionale e non ha pagato l’assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria. Ecc. Ecc.
Beh, non sono state solo queste persone ad interpretare così la legge, infatti il mio amico Pinco Pallino,
alcuni mesi fa, mentre effettuava il suo solito addestramento del suo falcone è stato fermato da due agenti del Corpo Forestale dello Stato che lo hanno sanzionato contestandogli:
1. Di non essere iscritto al registro provinciale dei Falconieri e di non aver quindi fornito alla provincia il programma di addestramento del falco. (Sanzione di 102,00 euro presente nel verbale nr. 2 non allegato)
2. Di aver esercitato l’attività di addestramento del proprio falco con l’ausilio di avifauna viva (colombi viaggiatori) senza essere in possesso della licenza di porto d’armi e senza avere eseguito i relativi versamenti delle tasse di concessione Governativa e Regionale, senza essere in possesso di copertura assicurativa e senza tesserino Regionale. N.B. leggesi sostanzialmente senza essere in possesso di regolare licenza di caccia. (Sanzione di 564,00 euro presente nel verbale nr. 3 qui allegato)
In più è stato posto sotto sequestro il falcone di Pinco Pallino.
Bene, il mio amico Pinco Pallino non si è dato per vinto, era sicuro di essere nel giusto, ha investito tempo e soldi, si è rivolto ad un avvocato ed ha presentato ricorso contro le sanzioni al punto nr. 2.
Sono passati mesi, colloqui, arrabbiature, tristezze nel vedere il suo falco fermo legato al blocco senza poterlo far volare ma alla fine gli è stata ragione!
Ragione data, come dimostrato dal documento allegato dove la sanzione al sopradescritto punto 1 viene confermata me vengono archiviate le sanzioni del punto 2.
L’autorità ha infatti deciso che il semplice volo libero del falco non costituisce attività venatoria per tanto non è richiesta la licenza di caccia.
In oltre, l’autorità ha dichiarato che il piccione viaggiatore non appartiene alla fauna selvatica (ultime righe evidenziate della sentenza n. 2598 della cassazione Sez. III Penale 26 gennaio 2004, qui scaricabile) pertanto utilizzabile nell’addestramento del falco senza obbligatorietà di possedere la licenza di caccia.
Bene, Pinco Pallino ha sudato sangue ma è giunto a una conclusione utile a tutti noi e per questo gli dico:
”GRAZIE PINCO PALLINO”
Dopo tutto questo mi sembra chiaro che:
· Si può utilizzare il piccione viaggiatore nell’allenamento del falco in qualsiasi periodo dell’anno sia da chi è munito di licenza di caccia sia da chi non lo è.
· Si può far volare il falco senza fine venatorio, senza essere in possesso di licenza di caccia ed in qualsiasi periodo dell’anno.
Sono sicuro che dopo tutto quello scritto fin’ora ci sarà ancora qualcuno che dice: “ma si, bisogna vedere, non è detto, dipende, ecc. ecc.”
Come sono sicuro che qualcuno dirà: “dipende sempre dall’agente che ti trovi davanti”
Beh ai primi dico che non c’è peggiore sordo di chi non vuol sentire.
Ai secondi invece dico che con questi documenti in mano sarà facile far valere le proprie ragioni risparmiando le diatribe che ha dovuto percorrere Pinco Pallino.
Sperando che tutto questo sia utile a molti se non a tutti di noi, mi scuso se sono stato prolisso, vi ringrazio e ringrazio ancora Pinco Pallino.
Piero Curci
Si Ringrazia per la collaborazione La Falconeria.it
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IL PICCIONE NON E’ FAUNA SELVATICA (SENTENZA)
Postato 2008-05-27, 20:15:13 da admin