Licenza di caccia, via libera agli obiettori, legge 2 agosto 2007 n. 130

Si Ringrazia Franco Livera www.fidc.it

La legge dovrebbe consentire a molti giovani di avvicinarsi alla nostra comune passione. Non posso certo pretendere che gli amici lettori ricordino che, ormai molti mesi fa, ebbi ad occuparmi proprio su queste pagine del problema di coloro (e pochi non sono), i quali, avendo prestato il servizio civile per obiezione di coscienza, si trovavano nella situazione di non poter conseguire la licenza di caccia (o altra analoga autorizzazione concernente la detenzione o l’uso delle armi come previste dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), per l’incompatibilità prevista in proposito dalla legge 8 luglio 1998 n. 230. Via libera agli obiettori di coscienzaIn quella sede, mi era parso giusto sollevare la questione della ragionevolezza di una simile normativa, alla luce della sostanziale riforma, per eliminazione, del servizio di leva obbligatorio, che svuotava di significato il concetto stesso dell’obiezione di coscienza a suo tempo effettuata. La mia non era stata l’unica voce in tal senso e, come già segnalavo nell’articolo, risultavano effettivamente esistenti presso il Parlamento proposte di legge destinate a eliminare appunto i divieti in proposito, ormai anacronistici e paradossali.Ebbene, in tempi tutto sommato ragionevoli (alla luce della media del nostro legislatore) la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno trovato il tempo di approvare, in piena calura estiva, la legge 2 agosto 2007 n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto.

Per quel che ci riguarda, la nuova disciplina stabilisce che “l’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile…”. Una volta fatta detta dichiarazione, “…le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (dell’art. 15 della L. 230/98 ed appunto concernenti le incompatibilità ricordate,nda) non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7ter”. In parole povere, una volta presentata la dichiarazione di rinuncia all’Ufficio nazionale per il servizio civile, anche il cittadino che a suo tempo aveva optato per l’obiezione, potrà, tra l’altro, chiedere ed ottenere titoli di Polizia concernenti le armi, fra i quali la “nostra” licenza di caccia e, ovviamente, acquistare e detenere armi e munizioni secondo le vigenti leggi. Attenzione: la dichiarazione di rinuncia allo status, come si è visto, è irrevocabile. Perciò l’obiettore dichiarante rinuncia, ovviamente, a quella “scelta di coscienza” relativa all’uso della armi che, a suo tempo, gli aveva consentito di non svolgere il servizio di leva. Il quale ultimo non è, in sé e per sé, abolito, ma “sospeso” salvo che per il, remoto, certamente, almeno speriamo, caso di richiamo per situazione di emergenza, nel qual caso l’interessato non potrebbe più invocare l’originaria opzione “pacifista”. Una normativa, insomma, quantomai opportuna, che dovrebbe consentire a molti giovani di approcciare la nostra comune passione e, di giovani, abbiamo certamente bisogno.Se, per finire, questo povero avvocato di provincia può azzardare un suggerimento ai nostri parlamentari, vorrei auspicare che il prossimo passo su questa strada possa essere il ripristino del rilascio della licenza di caccia a sedici anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un maggiorenne titolare da almeno tre anni. Se infatti a quell’età si ritiene, come sembra, vi siano i presupposti per consentire l’utilizzo delle auto, tanto più non dovrebbero esservi ostacoli a poter girare con la doppietta di papà, assai meno pericolosa, come le cronache dei fine settimana dimostrano, di una vettura. E c’è di più: se “il vecchio” ti alza alle cinque per andare a cercare una penna, il sabato sera un bacio alla morosa e poi… a letto e non in discoteca fino all’alba!  Franco Livera


Postato 2007-09-11, 20:09:22 da admin

Anche gli spettacoli di falconeria sono soggetti al pagamento dell’IVA

Aumento-Iva

Perché sono assimilabili alle rievocazioni storiche

Redazione – PM – 24/09/2007

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 258/E del 20 settembre 2007, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Siae in merito all’assoggettamento all’Iva degli spettacoli di falconeria.

L’Agenzia, in particolare, ha rilevato che tali spettacoli non compaiono nella tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972, che identifica le manifestazioni assoggettate al regime IVA.

Tuttavia gli spettacoli di falconeria, svolgendosi con l’accompagnamento di musica medievale e di costumi d’epoca “in un contesto ambientale appositamente ricostruito, intrattenendo il pubblico con esposizioni di carattere storico e scientifico”, rientrano tra le rievocazioni storiche.
L’Agenzia, pertanto, ritiene che gli spettacoli di falconeria siano assoggettabili ad Iva, nonchè all’assoluzione dei i relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di un titolo di accesso emesso con appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Ecco di seguito il testo integrale tratto da www.agenziaentrate.it

RISOLUZIONE N. 258/E
Roma, 20 settembre 2007
OGGETTO: Consulenza giuridica – Tabella C, allegata al DPR n. 633 del
1972 – Spettacoli di falconeria – Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE).
QUESITO
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) chiede di conoscere il
trattamento tributario relativo agli spettacoli di falconeria.
In particolare, la SIAE chiede di sapere se le anzidette attività possano
qualificarsi come “rievocazioni storiche” e, pertanto, se possano essere
ricondotte nel n. 3 della tabella C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La SIAE ritiene che gli spettacoli di falconeria possano essere qualificati
come “rievocazioni storiche” e, quindi, rientrare nel n. 3) della tabella C,
allegata al DPR n. 633, solo nel caso in cui dette attività siano svolte con
allestimenti tipici dell’epoca medievale (utilizzo di costumi d’epoca, musiche
coeve, etc.).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le prestazioni di servizi relative alle attività di spettacolo, con l’entrata
in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono elencate nella
tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Dette prestazioni sono disciplinate, ai fini IVA, dalle disposizioni recate
dall’articolo 74-quater del DPR n. 633 citato.
Ciò premesso, si osserva che gli spettacoli di falconeria non sono
specificamente richiamati nell’elenco delle attività di spettacolo di cui alla citata
tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Al fine di qualificare dette manifestazioni occorre esaminare, pertanto,
gli elementi caratterizzanti tale tipologia di eventi e verificarne la riconducibilità
o meno in una delle attività elencate nella citata tabella C.
Gli spettacoli di falconeria sono esibizioni in cui gli allevatori (c.d.
falconieri) rappresentano al pubblico le doti acrobatiche e venatorie dei rapaci da
essi ammaestrati ed illustrano le particolarità e le caratteristiche delle diverse
specie animali e dei relativi habitat.
Durante lo svolgimento di dette manifestazioni, i falconieri, che
normalmente indossano abiti d’epoca ed accompagnano le esibizioni con
l’utilizzo di musica medievale, narrano la storia dell’antica tecnica venatoria con
l’impiego di rapaci ed allestiscono delle battute di caccia dimostrative al fine di
celebrare l’antico metodo della falconeria e rievocarne le origini.
In sostanza, le predette manifestazioni non sono semplici dimostrazioni
delle capacità di volo di rapaci ammaestrati, ma rappresentano delle vere e
proprie manifestazioni spettacolistiche in cui i falconieri ripropongono l’antica
arte venatoria in un contesto ambientale appositamente ricostruito, intrattenendo
il pubblico con esposizioni di carattere storico e scientifico concernenti l’antica
tecnica della falconeria.
Ciò posto, si fa presente che la tabella C, allegata al DPR n. 633 del
1972, al n. 3, elenca fra le prestazioni spettacolistiche, fra l’altro, i “corsi
mascherati o in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni
similari”.
Quanto sopra premesso, si ritiene che gli spettacoli di falconeria, in
presenza delle peculiari modalità di svolgimento precedentemente richiamate,
quali l’utilizzazione di abiti e costumi medievali, l’impiego di accompagnamento
musicale con strumenti d’epoca, l’esposizione storica sulle origini della tecnica
venatoria in esame, etc, possono ricondursi fra “le rievocazioni storiche” di cui
al citato n. 3) della tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Da ciò discende che dette manifestazioni sono assoggettabili ad IVA ai
sensi delle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633
e i relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi devono essere assolti con il
rilascio di un titolo di accesso emesso mediante gli appositi apparecchi misuratori
fiscali o biglietterie automatizzate, di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22
ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 3 agosto 2004.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito
della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000


Postato 2007-10-06, 20:55:46

I rapaci controllano il traffico aereo spagnolo

falco pellegrino

Il sistema anti-intrusione è più efficace dei dissuasori acustici
I rapaci controllano il traffico aereo spagnolo
In servizio in 19 aeroporti spagnoli, pattugliano cielo e terra a caccia di piccioni e lepri che potrebbero interferire sui voli.
MADRID – La «flotta» più consistente è in servizio permanente effettivo a Barajas, l’aeroporto intercontinentale di Madrid: 98 rapaci, reclutati per pattugliare lo spazio aereo, le piste e i prati, a caccia di imprudenti passerotti, colombe, anatre, piccioni, e anche aironi e leprotti che potrebbero avventurarsi tra le ruote o davanti ai motori degli aerei. Ma quasi tutti gli aeroporti spagnoli ormai si sono convertiti alla falconeria per contrastare pericolose invasioni dei corridoi aerei da parte di pennuti sventati; e destinati, qualche volta, a schiantarsi contro i cristalli delle cabine di pilotaggio o a essere risucchiati dalle turbine, riducendone la potenza proprio nelle fasi delicate del decollo e dell’atterraggio.
SISTEMA ANTI-INTRUSIONI – Gli acrobatici controllori del traffico sono stati arruolati con successo soprattutto nelle zone costiere, dove abbondano gabbiani e stormi di uccelli migratori. Pioniera nell’addestramento dei falchi come top gun della sicurezza aerea, la Spagna – secondo un’indagine del quotidiano ABC – è probabilmente il primo e unico paese al mondo che ha scelto per tutti i suoi aeroporti nazionali questo sistema anti-intrusioni. Preferendolo a dissuasori acustici, come ultrasuoni o altoparlanti che trasmettono il verso registrato del falco, o agli ancor più imprecisi razzi “spaventa-passeri”.
FALCHI E PELLEGRINI – La sola presenza dei predatori, in prevalenza falchi pellegrini e astori, si è dimostrata sufficiente a sgomberare il cielo: la potenziale cacciagione, infatti, identifica abbastanza rapidamente il pericolo e si mantiene alla larga. Soltanto di rado, dunque, il «rancio» dei cacciatori consiste nelle loro prede. Barajas, come altri 19 aeroporti spagnoli, dispone di un proprio allevamento di rapaci (la legge vieta di catturarne di selvatici da destinare a questo compito) e di addestratori professionali. Da quando la base militare di Torrejon de Ardoz iniziò a collaudare con successo i «caccia» dal becco adunco, nel 1968, e Madrid decise di imitarla, alla fine degli anni Settanta, varie generazioni di falchi si sono succedute nelle voliere dell’aeroporto. Dove rimangono anche all’età pensionabile: troppo abituati all’uomo, spiegano gli esperti, non potrebbero sopravvivere all’improvvisa e sconosciuta libertà.

Elisabetta Rosaspina
14 agosto 2007


Postato 2007-10-07, 15:07:24 da admin