Proposta di legge Falconieri negli aeroporti, On. Molinari

TESTO INTEGRALE DELL’INTERVENTO DEL DEPUTATO GIUSEPPE MOLINARI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4058

Resoconto stenografico dell’Assemblea
Seduta n. 597 del 7/3/2005

www.camera.it

GIUSEPPE MOLINARI. La proposta di legge che giunge oggi al nostro esame intende regolamentare in maniera compiuta ed efficace l’uso del falco all’interno delle aree aeroportuali per assicurare ad esse sicurezza e agibilità nei confronti della presenza di uccelli che spesso ostacolano e talvolta mettono in serio pericolo la regolare circolazione dei velivoli.
Il servizio di falconeria all’interno degli aeroporti è già stato sperimentato in America. Presso l’aeroporto di New York il servizio è stato sperimentato, infatti, nel biennio 1996-1998 ed ha contrastato con buoni risultati il problema della presenza di gabbiani e di diverse specie di uccelli migratori.
In Italia i precursori di questo utilizzo sono state le autorità aeroportuali triestine di «Ronchi dei legionari» che fin dal 1988 si sono avvalse del falco come dissuasore nei confronti degli uccelli presenti numerosissimi all’interno dell’aeroporto.
Sono poi seguite le esperienze negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia che addirittura vede la collaborazione del dipartimento di zoologia dell’Università di Bari per uno studio volto alla identificazione delle specie presenti e delle caratteristiche che tale presenza assume.
Considerata l’utilità della falconeria come dissuasore all’interno delle aree aeroportuali e il metodo e sistema assolutamente naturale ed incruento, a nome della Margherita esprimo l’orientamento favorevole a tale provvedimento che tra l’altro risulta necessario in quanto le disposizioni che si intendono introdurre modificano la legge n. 152 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio che riguardo alla falconeria risulta particolarmente generica e lacunosa.
Il testo al nostro esame differisce dall’originario disegno di legge che porta la firma di colleghi della maggioranza e della opposizione solamente nella parte relativa all’introduzione del comma 11-ter che stabilisce il criterio della idoneità tecnica degli aeroporti e della subordinazione ad una autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’attivazione del servizio di falconeria.
Tale condizione infatti è stata opportunamente inserita nel parere favorevole della IX Commissione trasporti che ha ritenuto detto servizio particolarmente utile all’interno di aree aeroportuali di piccole dimensioni e di quelle in cui la frequenza di atterraggi e decolli non sia inferiore ai 3-10 minuti.
Con l’inserimento di tali ulteriori cautele e garanzie, il gruppo della Margherita ribadisce il suo orientamento favorevole al provvedimento.
Ora vorrei dire una cosa che mi riguarda molto da vicino. Nella mia regione, la Basilicata, esiste una tradizione di falconeria assai rilevante che fece proprio del territorio lucano terra di tradizione falconiera. Una tradizione che deriva dalla presenza federiciana e che si è sempre tramandata ed oggi è anche motivo di attrattiva turistica. Parlare in discussione generale su questo provvedimento mi consente di parlare di una grave carenza infrastrutturale della mia regione e cioè l’assenza di un aeroporto in Basilicata. Da noi ci sono i falconieri ma non ci sono gli aeroporti. Ci auguriamo che prima o poi questa proposta di legge, ove approvata, possa essere utile anche alla mia regione anche perché non avremmo carenze nell’utilizzo del servizio di falconeria.

 


Postato 2007-08-29, 12:44:43 da admin

Licenza di caccia, via libera agli obiettori, legge 2 agosto 2007 n. 130

Si Ringrazia Franco Livera www.fidc.it

La legge dovrebbe consentire a molti giovani di avvicinarsi alla nostra comune passione. Non posso certo pretendere che gli amici lettori ricordino che, ormai molti mesi fa, ebbi ad occuparmi proprio su queste pagine del problema di coloro (e pochi non sono), i quali, avendo prestato il servizio civile per obiezione di coscienza, si trovavano nella situazione di non poter conseguire la licenza di caccia (o altra analoga autorizzazione concernente la detenzione o l’uso delle armi come previste dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), per l’incompatibilità prevista in proposito dalla legge 8 luglio 1998 n. 230. Via libera agli obiettori di coscienzaIn quella sede, mi era parso giusto sollevare la questione della ragionevolezza di una simile normativa, alla luce della sostanziale riforma, per eliminazione, del servizio di leva obbligatorio, che svuotava di significato il concetto stesso dell’obiezione di coscienza a suo tempo effettuata. La mia non era stata l’unica voce in tal senso e, come già segnalavo nell’articolo, risultavano effettivamente esistenti presso il Parlamento proposte di legge destinate a eliminare appunto i divieti in proposito, ormai anacronistici e paradossali.Ebbene, in tempi tutto sommato ragionevoli (alla luce della media del nostro legislatore) la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno trovato il tempo di approvare, in piena calura estiva, la legge 2 agosto 2007 n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto.

Per quel che ci riguarda, la nuova disciplina stabilisce che “l’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile…”. Una volta fatta detta dichiarazione, “…le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (dell’art. 15 della L. 230/98 ed appunto concernenti le incompatibilità ricordate,nda) non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7ter”. In parole povere, una volta presentata la dichiarazione di rinuncia all’Ufficio nazionale per il servizio civile, anche il cittadino che a suo tempo aveva optato per l’obiezione, potrà, tra l’altro, chiedere ed ottenere titoli di Polizia concernenti le armi, fra i quali la “nostra” licenza di caccia e, ovviamente, acquistare e detenere armi e munizioni secondo le vigenti leggi. Attenzione: la dichiarazione di rinuncia allo status, come si è visto, è irrevocabile. Perciò l’obiettore dichiarante rinuncia, ovviamente, a quella “scelta di coscienza” relativa all’uso della armi che, a suo tempo, gli aveva consentito di non svolgere il servizio di leva. Il quale ultimo non è, in sé e per sé, abolito, ma “sospeso” salvo che per il, remoto, certamente, almeno speriamo, caso di richiamo per situazione di emergenza, nel qual caso l’interessato non potrebbe più invocare l’originaria opzione “pacifista”. Una normativa, insomma, quantomai opportuna, che dovrebbe consentire a molti giovani di approcciare la nostra comune passione e, di giovani, abbiamo certamente bisogno.Se, per finire, questo povero avvocato di provincia può azzardare un suggerimento ai nostri parlamentari, vorrei auspicare che il prossimo passo su questa strada possa essere il ripristino del rilascio della licenza di caccia a sedici anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un maggiorenne titolare da almeno tre anni. Se infatti a quell’età si ritiene, come sembra, vi siano i presupposti per consentire l’utilizzo delle auto, tanto più non dovrebbero esservi ostacoli a poter girare con la doppietta di papà, assai meno pericolosa, come le cronache dei fine settimana dimostrano, di una vettura. E c’è di più: se “il vecchio” ti alza alle cinque per andare a cercare una penna, il sabato sera un bacio alla morosa e poi… a letto e non in discoteca fino all’alba!  Franco Livera


Postato 2007-09-11, 20:09:22 da admin

Anche gli spettacoli di falconeria sono soggetti al pagamento dell’IVA

Aumento-Iva

Perché sono assimilabili alle rievocazioni storiche

Redazione – PM – 24/09/2007

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 258/E del 20 settembre 2007, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Siae in merito all’assoggettamento all’Iva degli spettacoli di falconeria.

L’Agenzia, in particolare, ha rilevato che tali spettacoli non compaiono nella tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972, che identifica le manifestazioni assoggettate al regime IVA.

Tuttavia gli spettacoli di falconeria, svolgendosi con l’accompagnamento di musica medievale e di costumi d’epoca “in un contesto ambientale appositamente ricostruito, intrattenendo il pubblico con esposizioni di carattere storico e scientifico”, rientrano tra le rievocazioni storiche.
L’Agenzia, pertanto, ritiene che gli spettacoli di falconeria siano assoggettabili ad Iva, nonchè all’assoluzione dei i relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di un titolo di accesso emesso con appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Ecco di seguito il testo integrale tratto da www.agenziaentrate.it

RISOLUZIONE N. 258/E
Roma, 20 settembre 2007
OGGETTO: Consulenza giuridica – Tabella C, allegata al DPR n. 633 del
1972 – Spettacoli di falconeria – Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE).
QUESITO
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) chiede di conoscere il
trattamento tributario relativo agli spettacoli di falconeria.
In particolare, la SIAE chiede di sapere se le anzidette attività possano
qualificarsi come “rievocazioni storiche” e, pertanto, se possano essere
ricondotte nel n. 3 della tabella C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La SIAE ritiene che gli spettacoli di falconeria possano essere qualificati
come “rievocazioni storiche” e, quindi, rientrare nel n. 3) della tabella C,
allegata al DPR n. 633, solo nel caso in cui dette attività siano svolte con
allestimenti tipici dell’epoca medievale (utilizzo di costumi d’epoca, musiche
coeve, etc.).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le prestazioni di servizi relative alle attività di spettacolo, con l’entrata
in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono elencate nella
tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Dette prestazioni sono disciplinate, ai fini IVA, dalle disposizioni recate
dall’articolo 74-quater del DPR n. 633 citato.
Ciò premesso, si osserva che gli spettacoli di falconeria non sono
specificamente richiamati nell’elenco delle attività di spettacolo di cui alla citata
tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Al fine di qualificare dette manifestazioni occorre esaminare, pertanto,
gli elementi caratterizzanti tale tipologia di eventi e verificarne la riconducibilità
o meno in una delle attività elencate nella citata tabella C.
Gli spettacoli di falconeria sono esibizioni in cui gli allevatori (c.d.
falconieri) rappresentano al pubblico le doti acrobatiche e venatorie dei rapaci da
essi ammaestrati ed illustrano le particolarità e le caratteristiche delle diverse
specie animali e dei relativi habitat.
Durante lo svolgimento di dette manifestazioni, i falconieri, che
normalmente indossano abiti d’epoca ed accompagnano le esibizioni con
l’utilizzo di musica medievale, narrano la storia dell’antica tecnica venatoria con
l’impiego di rapaci ed allestiscono delle battute di caccia dimostrative al fine di
celebrare l’antico metodo della falconeria e rievocarne le origini.
In sostanza, le predette manifestazioni non sono semplici dimostrazioni
delle capacità di volo di rapaci ammaestrati, ma rappresentano delle vere e
proprie manifestazioni spettacolistiche in cui i falconieri ripropongono l’antica
arte venatoria in un contesto ambientale appositamente ricostruito, intrattenendo
il pubblico con esposizioni di carattere storico e scientifico concernenti l’antica
tecnica della falconeria.
Ciò posto, si fa presente che la tabella C, allegata al DPR n. 633 del
1972, al n. 3, elenca fra le prestazioni spettacolistiche, fra l’altro, i “corsi
mascherati o in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni
similari”.
Quanto sopra premesso, si ritiene che gli spettacoli di falconeria, in
presenza delle peculiari modalità di svolgimento precedentemente richiamate,
quali l’utilizzazione di abiti e costumi medievali, l’impiego di accompagnamento
musicale con strumenti d’epoca, l’esposizione storica sulle origini della tecnica
venatoria in esame, etc, possono ricondursi fra “le rievocazioni storiche” di cui
al citato n. 3) della tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Da ciò discende che dette manifestazioni sono assoggettabili ad IVA ai
sensi delle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633
e i relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi devono essere assolti con il
rilascio di un titolo di accesso emesso mediante gli appositi apparecchi misuratori
fiscali o biglietterie automatizzate, di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22
ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 3 agosto 2004.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito
della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000


Postato 2007-10-06, 20:55:46