CITES

CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

COS’E’ LA CITES?

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il Sistema dei controlli si fonda sull’accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre categorie:

a) specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all’Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio;

b) specie iscritte all’Appendice II, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza;

c) specie protette da singoli Stati, iscritte all’Appendice III, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o certificati, l’esportazione o la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di importazione possono autorizzare l’ingresso nei loro territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un permesso od un certificato di riesportazione.

LE SANZIONI

In Italia dall’anno 1992 è in vigore una legge – la legge 7 febbraio 1992, n.150 – con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all’appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all’Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l’arresto o l’ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.

LE SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE

Sono iscritte all’Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l’ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell’orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.

LE SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE

Sono le specie iscritte all’Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L’elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all’Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, rapaci diurni e notturni, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.

LA CITES NELLA FALCONERIA

esempio_citesQui di seguito sono riportati alcuni stralci di articoli particolarmente importanti per noi Falconieri:

Art. 1 – Chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita , offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendice I, e nell’allegato C, parte 1, è punito con le seguenti sanzioni:
– arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 15 a 200 milioni;
– in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da 15 milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione.

Art. 2 – Chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita , offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendici II e III – escluse quelle inserite nell’allegato C, parte 1 – e nell’allegato C, parte 2, è punito con le seguenti sanzioni:
– ammenda da 20 a 200 milioni;
– in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 20 milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. (In entrambi gli articoli si intende chiaramente senza regolare documentazione CITES.)

Art. 4 – In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l’affidamento a strutture pubbliche o private in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione.

Art. 5 – Comma 2 – E’ fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all’art. 1 di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5 – Comma 3 – E’ fatto obbligo, all’atto dell’importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all’art. 2 di far apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione.

Art. 8-bis – Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, nonché nell’allegato C, parte 1 e 2, devono essere denunciate entro 10 giorni dall’evento, al Ministero dell’agricoltura e delle foreste – Direzione generale per l’economia montana e foreste – Servizio Certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme al regolamento CEE.

In Italia si possono detenere regolarmente SOLAMENTE rapaci nati in cattività da almeno 2 generazioni (F2).

Esigete quindi TUTTA la documentazione dal vostro allevatore o dal vostro venditore.

Controllate SEMPRE che il rapace abbia al tarso un anello INAMOVIBILE con un numero UGUALE al numero riportato sul documento.

http://www.corpoforestale.it/WAI/serviziattivita/CITES/index.html

Sanzioni penali per il cacciatore

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157
Art. 30 – Sanzioni penali

 

Sanzione riguardanti la mancanza o irregolarità dei documenti

DescrizioneSanzioneSequestroCompetenza

Esercizio di caccia senza licenza (mai conseguita o revocata) ovvero porto d’armi e licenza scaduti (applicare anche le sanzioni per la mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e stipula di assicurazione).

€ 308
recidiva
€ 516

arresto
da 18 mesi
a 3 anni

Armi
Fauna
Penale

Esercizio di caccia senza aver provveduto al versamento del contributo annuo per l’accesso all’A.T.C.

€ 308
recidiva
€ 516
FaunaProvincia
Esercizio di caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi o con polizza scaduta o con massimali inferiori€ 206
recidiva
€ 412
sosp licenza
per 1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale€ 308
recidiva
€ 516
faunaProvincia,
Agenzie
delle Entrate
Esercizio di caccia senza aver conseguito il tesserino regionale, quindi non potervi iscrivere le indicazioni prescritte€ 226FaunaProvincia
Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale:  giornata venatoria , ATC, mobilità
capi abbattuti ecc
€ 154Provincia
Superamento del carniere complessivo per ogni giornata di caccia€ 206
recidiva
€ 412 e
sosp licenza
per 1 anno
Fauna in +Provincia
Esercizio di caccia oltre i tre giorni
consentiti settimanalmente
€ 206
recidiva
€ 412 e
sosp licenza
per 1 anno
FaunaProvincia
Uso di penna non indelebile per le annotazioni previste sul tesserino regionale.€ 102Provincia
Esercizio di caccia senza osservare la prescrizione emanata nel pubblico interesse dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza di obbligo di lenti riportato sul libretto di porto di fucile
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a
€ 206.58 
Penale

 

Sanzione riguardanti infrazioni del calendario venatorio,
ATC, tempi e modalità di caccia

DescrizioneSanzioneSequestroCompetenza
Esercizio di caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura per ogni singola specie previstaarresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda
da € 929.63 a
€ 2582.28
recidiva sosp.
licenza
da 1 a 3 anni
ulteriore recidiva
sosp. definitiva
licenza
Armi e
Fauna
Penale
Esercizio di caccia nei giorni di Silenzio venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle 24)arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a € 516.46
recidiva
sosp. licenza da
1 a 3 anni
Armi e FaunaPenale
Esercizio di caccia oltre i tre giorni consentiti settimanalmente€ 206
recidiva
€ 412
e sosp. Lic. 1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia in ATC senza iscrizione o senza aver pagato la relativa quota.€ 308
recidiva
€ 516
sosp. Lic 1 anno
ulteriore recidiva
€ 722
sosp lic.1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia in ATC senza iscrizione avvenuta mediante sconfinamento da quello autorizzato€ 205.34FaunaProvincia
Esercizio di caccia fuori dagli orari consentiti€ 206
recidiva
€ 412 e
sosp lic. per 1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia vagante nel periodo in cui la caccia si svolge solo da appostamento fisso o temporaneo€ 102FaunaProvincia
Abbattere, catturare, detenere specie cacciabili e nei periodi non previste dal Calendario Venatorio regionale€ 206
recidiva
€ 412
sosp. Lic 1 anno
FaunaProvincia
Abbattere, catturare, detenere specie cacciabili e nei periodi previsti dal calendario regionale ma non previsti dal Calendario Venatorio Provinciale€ 102FaunaProvincia
Esercizio di caccia in battuta alla lepre con un numero superiore a sette partecipanti€ 206
recidiva
€ 412
sosp.Lic. 1 anno
FaunaProvincia
Addestramento e allenamento dei cani in violazione agli orari e ai periodi stabiliti dalla€ 102Provincia
Esercizio di caccia in forma diversa da quella prescelta€ 412
sosp. Lic.1 anno
recidiva
sosp. Lic. 3 anni
FaunaProvincia
Esercizio di caccia a rastrello in più di tre persone€ 206
recidiva
€ 412
sosp.lic. 1 anno 
FaunaProvincia

Sanzione riguardanti le specie e Aree Protette

DescrizioneSanzioneSequestroCompetenza
Abbattere, catturare, detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti(vedi sotto)arresto da 2 a 8
mesi o ammenda
da € 774.69 a
€ 2065.83
sosp. lic.
da 1 a 3 anni
Armi e
Fauna
Penale

Specie Particolarmente Protette
MAMMIFERI:

Lupo ; sciacallo dorato; orso; Martora ; Puzzola ; Lontra ; Gatto selvatico ; Lince ; Foca monaca; tutte le specie di cetacei; Camoscio d’Abruzzo; Cervo sardo
UCCELLI:
Marangone minore ; Marangone dal ciuffo ; tutte le specie di pellicani ; Tarabuso ; tutte le specie di cicogne ; Spatola ; Mignattaio ; Fenicottero ; Cigno reale ; Cigno selvatico ; Volpoca ; Fistione turco ; Gobbo rugginoso ; tutte le specie di rapaci diurni ; Pollo sultano; Otarda; Gallina prataiola; Gru ; Piviere tortolino ; Avocetta ; Cavaliere d’Italia ; Occhione ; Pernice di mare ; Gabbiano corso ; Gabbiano corallino ; Gabbiano roseo ; Sterna zampenere ; Sterna maggiore ; tutte le specie di rapaci notturni ; Ghiandaia marina ; tutte le specie di picchi ; Gracchio corallino .

Abbattere catturare detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentitaammenda fino a
€ 1549.37
recidiva
sosp lic da
1 a 3 anni
Armi e
Fauna
Penale
Esercitare la caccia nei Parchi nazionali, nei Parchi naturali regionali e nelle Riserve naturaliarresto fino a 6
mesi e ammenda
da € 464.82 a € 1549.37 sosp. Lice 1-3 anni ulteriore recidiva
revoca lic.
arresto fino ad 1
anno e ammenda
da € 103.29 a € 25822
recidiva:
le sanzioni sono
raddoppiate
Armi e
Fauna
Penale
Esercizio di caccia nei giardini, Parchi ad uso pubblico e Privati, parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi. all’interno di proprietà demaniali regionali€ 206
recidiva
€ 516
FaunaProvincia
Disturbo della fauna selvatica nelle oasi di protezione€ 102Provincia
Addestramento e allenamento dei
cani nelle Oasi di Protezione.
€ 102Provincia

Porto D’armi uso caccia

Gli aspiranti Falconieri, per ottenere la licenza di porto di fucile per uso caccia e quindi la licenza di caccia che vi permetterà di cacciare con il vostro falco, devono conseguire l’ abilitazione all’esercizio venatorio.

Gli esami di abilitazione, in particolare, riguardano le nozioni sulle seguenti materie:

-Legislazione venatoria

-Zoologia applicata alla caccia

-Tutela dela natura e principi di salvaguardia delle produzionoi agricole

-Armi e munizioni da caccia

-Regole e comportamenti del cacciatore

-Norme di pronto soccorso

-Cinofilia

Per essere ammesso all’esame, l’aspirante falconiere deve presentare domanda in carta bollata al Presidente della Commissione d’esame provinciale competente, allegando i seguenti documenti:

-Certificato medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio in bollo rilasciato da un medico militare o dalla Usl

-Ricevute di versamento a favore della Provincia competente

-Certificato di residenza

L’esame sarà prima scritto e poi orale con una prova pratica di montaggio – smontaggio di un’arma da caccia.

Se verrete ritenuti idonei, la Provincia vi rilascerà il foglio di Abilitazione all’Esercizio venatorio con il quale potrete richiedere il porto di fucile al vostro commissariato di polizia di zona.

Dovrete presentare al commissariato i seguenti documenti:

-Domanda in carta da bollo

-2 fototessere

-Ricevute dei versamenti

-Certificato di Abilitazione all’esercizio venatorio

-Congedo militare

-Certificato medico