Federico II scienziato e padre della Falconeria in Italia

PARLARE DI FEDERICO II (1194-1250) in un sito di Falconeria mi sembra doveroso: si tratta infatti dell’autore di un celeberrimo trattato sulla caccia con gli uccelli rapaci, il De arte venandi cum avibus, giunto fino a noi in due redazioni differenti (una di due libri e una di sei), certamente il punto più alto mai raggiunto da questo genere di letteratura.

Il paradosso, però, è solo apparente: lo stesso Federico II, nel proemio alla sua monumentale opera, dichiara senza mezzi termini che l’arte della falconeria “è subordinata alla scienza naturale, poiché fa conoscere le nature degli uccelli” (P. I 6) [La traduzione italiana è fatta sul testo latino edito in Trombetti Budriesi 2000].

La caccia, nel Medioevo, è uno dei territori principali, se non il principale, dove l’uomo può incontrare l’animale, incontrare nel senso di conoscere, e rispettare. La falconeria, in particolare, col suo contatto continuo e delicato, quasi intimo, con animali selvaggi come i rapaci, è per l’uomo medievale esercizio incessante dello sguardo sulla natura, luogo di conoscenza solidamente empirica sulla fauna.

Non a caso l’imperatore introduce i libri dedicati alla falconeria vera e propria – cattura e preparazione dei falchi, addestramento e caccia con il Girfalco, il Falco sacro e il Pellegrino – con un intero libro dedicato agli uccelli in generale, dove si parlerà “delle classificazioni generali degli uccelli, dei diversi spostamenti che compiono per procurarsi il cibo, dei differenti alimenti che consumano, delle migrazioni che fanno verso luoghi vicini e lontani, a causa del caldo o del freddo delle stagioni, della loro riproduzione, dei diversi organi e della loro utilità, della natura del piumaggio, del modo di volare, della capacità di attacco e difesa che hanno, della muta del piumaggio” (I 1).

Lo sguardo di Federico è quello dell’osservatore attento e scrupoloso che non ha niente da invidiare ai moderni ornitologi. Ecco come in pochi tratti descrive le caratteristiche fondamentali dell’aspetto dell’Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) nel periodo riproduttivo: “E ci sono uccelli che mutano il colore del piumaggio al tempo dell’accoppiamento, e mutano aspetto in più parti del loro corpo, come gli airones bisi [il latino bisus corrisponde all’italiano bigio, oppure, meglio, al francese beige], le penne e le piume dei quali, durante il tempo dell’accoppiamento, si ricoprono come di un colorazione polverosa e beige, […], [e] al tempo dell’accoppiamento il loro becco e le loro zampe tengono a diventare rossi” (I 220).

La notazione sul mutamento della colorazione di becco e zampe dell’Airone guardabuoi implica una grande esperienza e precisione. La descrizione del becco del Cormorano è un altro esempio appropriato per sottolineare le capacità di osservatore dell’imperatore: “Il genere dei cormorani ha un becco atto a facilitarli nella pesca. Infatti, hanno un becco alquanto lungo e arrotondato, curvo all’estremità, più appuntito di quello del pellicano, dotato di denti sopra e sotto; una membrana aderisce alla parte inferiore del becco, come nei pellicani, ma, in proporzione, non tanto grande come quella” (I 144).

La descrizione dell’aspetto degli uccelli chiamati mergi ci permette subito di identificare questa specie con gli svassi – in particolare molto probabilmente con lo Svasso maggiore (Podiceps cristatus): “Altri hanno piume sollevate sopra il capo, a destra e a sinistra, e, oltre a ciò, [hanno] piume pendenti da un lato e dall’altro della gola verso il collo, come certi svassi” (I 133).

L’imperatore coglie subito l’essenziale e, in tempi in cui non esistevano binocoli o cannocchiali, risaltano in maniera formidabile l’esperienza
e la confidenza col mondo degli uccelli. Senza queste caratteristiche l’imperatore avrebbe difficilmente potuto isolare tra le gru, e identificare, la Damigella di Numidia (Anthropoides virgo), lasciandone una descrizione degna di figurare in una moderna guida ornitologica (Paulus e van den Abeele 2000): “Altre [gru] sono più piccole, di color cenere sul dorso, hanno occhi rossi, le penne sulla nuca lunghe come gli aironi, sulla testa non sono di color rosso né sono prive di penne, ma hanno delle piume bianche alle ginocchia, sul petto sono nere e hanno delle piume sottili come peli, hanno voce rauca, nel resto del piumaggio invero e nella forma delle membra differiscono poco dalle [gru] maggiori” (IV 12).

federico_II_SveviaLo spirito di osservazione di Federico non si rivolge solo all’aspetto degli uccelli, la sua attenzione si indirizza anche ai principali comportamenti caratteristici di alcune specie. Nel caso degli svassi già citati, l’imperatore mostra di conoscere l’attività notturna di questi uccelli – “di notte escono e volano” per procurarsi il cibo (I 18) -, ne descrive il modo repentino di fuggire “immergendosi interamente sott’acqua” (I 284) – caratteristica questa, poco apprezzata dai cacciatori, tanto che nella zona del Lago Trasimeno il nome attribuito allo svasso è votaborzétte: le borzette svuotate sono naturalmente quelle che contengono la polvere da sparo utilizzata invano contro l’imprendibile uccello – e ne segnala la propensione all’erratismo locale (I 56).

L’imperatore si avvicina con altrettanta curiosità e amorosa pazienza alle stranezze e apparenti mostruosità della natura. Quando gli portano in dono una nidiata di un uccello chiamato praenus (forse si tratta della pispola, Anthus pratensis) si accorge che tra i pulcini ve ne è uno, orribile e deforme, che nell’aspetto quasi non somiglia nemmeno ad un uccello: bocca grande, privo di penne e molti lunghi peli sparsi sul capo che gli scendono sugli occhi e sul becco. Decide allora cum diligenti custodia, accuratamente, di nutrire di persona questi nidiacei, incuriosito da quel singolare pulcino. Risulterà naturalmente che si tratta di un giovane Cuculo. L’esperimento si trasforma subito in una lezione di metodo: ex quo, da questa esperienza – dichiara l’imperatore – si può ricavare, e dunque dimostrare, che il Cuculo non fa il nido ma depone le uova nei nidi altrui (I 93) (Paulus, van den Abeele 2000).

La voglia di conoscere di Federico II si spinge anche oltre, andando a indagare alcuni luoghi comuni estremamente diffusi nel Medioevo. Uno di questi, trasmesso dai bestiari, affermava che gli avvoltoi rintracciassero le carogne di cui si nutrono attraverso l’olfatto. Federico II decide di verificare questa notizia. Per prima cosa ordina che alcuni avvoltoi siano ciliati, cioè siano loro cucite le palpebre secondo il metodo usato dai falconieri per addestrare i loro rapaci. Così, momentaneamente accecati, ma con l’olfatto integro, come sottolinea correttamente Federico, alcuni individui vengono posti davanti a della carne, il risultato è che questi uccelli non riescono a sentirne l’odore e di conseguenza non riescono a nutrirsi, dunque ne deriva che questo genere di uccelli non si procura il cibo grazie all’odorato. Inoltre l’imperatore cerca la conferma del carattere charognard degli avvoltoi ponendo di fronte ad alcuni individui affamati un pollo vivo, e constatando che né lo catturano né lo uccidono (I 41).

Un’altra credenza diffusa nel Medioevo voleva che un tipo di oche dette bernecle – di colore bianco e nero, forse identificabili con l’Oca facciabianca, Branta leucopsis (Paulus, van den Abeele 2000) – nascessero, nel profondo nord, da vermi generati dalla putrefazione del legno delle navi naufragate. L’imperatore cercò a lungo (diuturnus inquisivimus) di trovare una conferma a queste voci, fino al punto di mandare degli inviati nelle plaghe settentrionali per farsi riportare alcuni pezzi di quel legno. Il legno che gli fu portato, però, aveva attaccato solo delle conchiglie “che i
n nessuna parte somigliavano nell’aspetto ad un’uccello”. La conclusione dell’imperatore sono perentorie “per ciò non crediamo a questa opinione, a meno che non avremo a questo riguardo una prova più convincente”. D’altronde, aggiunge Federico stesso, quasi a mitigare le sue stesse asserzioni, la credenza della nascita delle bernecle dal legno marcio è dovuta, probabilmente, al fatto che tali uccelli vivono in terre lontanissime, e non potendo gli uomini osservare direttamente i loro costumi, propongono le più disparate ipotesi (I 99).

L’onnivora curiosità dell’imperatore non può ignorare infine la struttura dei corpi di quelle perfette, aeree creature che sono gli uccelli; infatti, a lui possono essere attribuite varie scoperte: la struttura dei muscoli del volo, la differente struttura dello stomaco tra uccelli carnivori e granivori, l’assenza della vescica biliare in alcuni uccelli, la descrizione della trachea della gru, piuttosto particolare nell’ambito degli uccelli (Paulus e van den Abeele 2000). L’interesse per l’anatomia aviare, tradisce una volta di più, la volontà di Federico di indagare fino in fondo e spiegare – ma è soprattutto uno spiegarsi – le cause di certi comportamenti e attitudini. Il suono profondo, quasi di tromba, emesso dalla gru, viene chiarito grazie alla particolare struttura della trachea di questo uccello che forma una cassa di risonanza capace di amplificare il suono; la descrizione di quest’organo è precisa come in un moderno manuale di veterinaria (I 208).

Basta poi dare una veloce scorsa a come la materia del primo capitolo sia suddivisa meticolosamente, e siano presentate attività e caratteristiche fisiche degli uccelli, fornite ogni volta di uno o più esempi concreti (solo al colore del piumaggio sono dedicati otto paragrafi: I 119-126), per rendersi conto dell’attenzione dedicata nel De arte venandi ad ogni aspetto, fisico e comportamentistico, degli uccelli.

Le osservazioni di Federico II, pur nella loro eccellenza, non sono le uniche attestazioni ornitologiche medievali: le sculture magnifiche e levigate delle chiese romaniche, i riferimenti sparsi nella poesia e nella prosa – dove compare persino lo scricciolo (bederesc in provenzale) – certe bellissime miniature che ornano i messali., alluminati di uccelli di ogni sorta, spesso rappresentati con mirabile precisione, parlano dell’interesse del Medioevo per gli uccelli, presenze consuete e familiari come forse mai più in seguito.

Bibliografia

Paulus A., van den Abeele B. (2000), Frédéric II de Hohenstaufen, “L’art de chasser avec les oiseaux”. Le traité de fauconnerie “De arte venandi cum avibus”, traduit, introduit et annoté par Anne Paulus et Baudouin Van den Abeele, Nogent-le-Roi, J. Laget, 2000, pp.564 con figg. e tavv. n.t. e f.t. (Bibliotheca cynegetica, 1)
Trombetti Budriesi A.L. (2000), Federico II di Svevia, De arte venandi cum avibus. L’arte di cacciare con gli uccelli, Edizione e traduzione italiana del ms. lat. 717 della Biblioteca Universitaria di Bologna collazionato con il ms. Pal. Lat. 1071 della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Anna Laura Trombetti Budriesi, Roma-Bari, Laterza, 2000 (Collana di Fonti e Studi, 10)
Tratto da: http://www.ebnitalia.it

CITES

CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

COS’E’ LA CITES?

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il Sistema dei controlli si fonda sull’accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre categorie:

a) specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all’Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio;

b) specie iscritte all’Appendice II, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza;

c) specie protette da singoli Stati, iscritte all’Appendice III, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o certificati, l’esportazione o la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di importazione possono autorizzare l’ingresso nei loro territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un permesso od un certificato di riesportazione.

LE SANZIONI

In Italia dall’anno 1992 è in vigore una legge – la legge 7 febbraio 1992, n.150 – con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all’appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all’Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l’arresto o l’ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.

LE SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE

Sono iscritte all’Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l’ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell’orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.

LE SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE

Sono le specie iscritte all’Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L’elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all’Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, rapaci diurni e notturni, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.

LA CITES NELLA FALCONERIA

esempio_citesQui di seguito sono riportati alcuni stralci di articoli particolarmente importanti per noi Falconieri:

Art. 1 – Chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita , offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendice I, e nell’allegato C, parte 1, è punito con le seguenti sanzioni:
– arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 15 a 200 milioni;
– in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da 15 milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione.

Art. 2 – Chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita , offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendici II e III – escluse quelle inserite nell’allegato C, parte 1 – e nell’allegato C, parte 2, è punito con le seguenti sanzioni:
– ammenda da 20 a 200 milioni;
– in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 20 milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. (In entrambi gli articoli si intende chiaramente senza regolare documentazione CITES.)

Art. 4 – In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l’affidamento a strutture pubbliche o private in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione.

Art. 5 – Comma 2 – E’ fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all’art. 1 di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5 – Comma 3 – E’ fatto obbligo, all’atto dell’importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all’art. 2 di far apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione.

Art. 8-bis – Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, nonché nell’allegato C, parte 1 e 2, devono essere denunciate entro 10 giorni dall’evento, al Ministero dell’agricoltura e delle foreste – Direzione generale per l’economia montana e foreste – Servizio Certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme al regolamento CEE.

In Italia si possono detenere regolarmente SOLAMENTE rapaci nati in cattività da almeno 2 generazioni (F2).

Esigete quindi TUTTA la documentazione dal vostro allevatore o dal vostro venditore.

Controllate SEMPRE che il rapace abbia al tarso un anello INAMOVIBILE con un numero UGUALE al numero riportato sul documento.

http://www.corpoforestale.it/WAI/serviziattivita/CITES/index.html

Sanzioni penali per il cacciatore

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157
Art. 30 – Sanzioni penali

 

Sanzione riguardanti la mancanza o irregolarità dei documenti

DescrizioneSanzioneSequestroCompetenza

Esercizio di caccia senza licenza (mai conseguita o revocata) ovvero porto d’armi e licenza scaduti (applicare anche le sanzioni per la mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e stipula di assicurazione).

€ 308
recidiva
€ 516

arresto
da 18 mesi
a 3 anni

Armi
Fauna
Penale

Esercizio di caccia senza aver provveduto al versamento del contributo annuo per l’accesso all’A.T.C.

€ 308
recidiva
€ 516
FaunaProvincia
Esercizio di caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi o con polizza scaduta o con massimali inferiori€ 206
recidiva
€ 412
sosp licenza
per 1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale€ 308
recidiva
€ 516
faunaProvincia,
Agenzie
delle Entrate
Esercizio di caccia senza aver conseguito il tesserino regionale, quindi non potervi iscrivere le indicazioni prescritte€ 226FaunaProvincia
Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale:  giornata venatoria , ATC, mobilità
capi abbattuti ecc
€ 154Provincia
Superamento del carniere complessivo per ogni giornata di caccia€ 206
recidiva
€ 412 e
sosp licenza
per 1 anno
Fauna in +Provincia
Esercizio di caccia oltre i tre giorni
consentiti settimanalmente
€ 206
recidiva
€ 412 e
sosp licenza
per 1 anno
FaunaProvincia
Uso di penna non indelebile per le annotazioni previste sul tesserino regionale.€ 102Provincia
Esercizio di caccia senza osservare la prescrizione emanata nel pubblico interesse dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza di obbligo di lenti riportato sul libretto di porto di fucile
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a
€ 206.58 
Penale

 

Sanzione riguardanti infrazioni del calendario venatorio,
ATC, tempi e modalità di caccia

DescrizioneSanzioneSequestroCompetenza
Esercizio di caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura per ogni singola specie previstaarresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda
da € 929.63 a
€ 2582.28
recidiva sosp.
licenza
da 1 a 3 anni
ulteriore recidiva
sosp. definitiva
licenza
Armi e
Fauna
Penale
Esercizio di caccia nei giorni di Silenzio venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle 24)arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a € 516.46
recidiva
sosp. licenza da
1 a 3 anni
Armi e FaunaPenale
Esercizio di caccia oltre i tre giorni consentiti settimanalmente€ 206
recidiva
€ 412
e sosp. Lic. 1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia in ATC senza iscrizione o senza aver pagato la relativa quota.€ 308
recidiva
€ 516
sosp. Lic 1 anno
ulteriore recidiva
€ 722
sosp lic.1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia in ATC senza iscrizione avvenuta mediante sconfinamento da quello autorizzato€ 205.34FaunaProvincia
Esercizio di caccia fuori dagli orari consentiti€ 206
recidiva
€ 412 e
sosp lic. per 1 anno
FaunaProvincia
Esercizio di caccia vagante nel periodo in cui la caccia si svolge solo da appostamento fisso o temporaneo€ 102FaunaProvincia
Abbattere, catturare, detenere specie cacciabili e nei periodi non previste dal Calendario Venatorio regionale€ 206
recidiva
€ 412
sosp. Lic 1 anno
FaunaProvincia
Abbattere, catturare, detenere specie cacciabili e nei periodi previsti dal calendario regionale ma non previsti dal Calendario Venatorio Provinciale€ 102FaunaProvincia
Esercizio di caccia in battuta alla lepre con un numero superiore a sette partecipanti€ 206
recidiva
€ 412
sosp.Lic. 1 anno
FaunaProvincia
Addestramento e allenamento dei cani in violazione agli orari e ai periodi stabiliti dalla€ 102Provincia
Esercizio di caccia in forma diversa da quella prescelta€ 412
sosp. Lic.1 anno
recidiva
sosp. Lic. 3 anni
FaunaProvincia
Esercizio di caccia a rastrello in più di tre persone€ 206
recidiva
€ 412
sosp.lic. 1 anno 
FaunaProvincia

Sanzione riguardanti le specie e Aree Protette

DescrizioneSanzioneSequestroCompetenza
Abbattere, catturare, detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti(vedi sotto)arresto da 2 a 8
mesi o ammenda
da € 774.69 a
€ 2065.83
sosp. lic.
da 1 a 3 anni
Armi e
Fauna
Penale

Specie Particolarmente Protette
MAMMIFERI:

Lupo ; sciacallo dorato; orso; Martora ; Puzzola ; Lontra ; Gatto selvatico ; Lince ; Foca monaca; tutte le specie di cetacei; Camoscio d’Abruzzo; Cervo sardo
UCCELLI:
Marangone minore ; Marangone dal ciuffo ; tutte le specie di pellicani ; Tarabuso ; tutte le specie di cicogne ; Spatola ; Mignattaio ; Fenicottero ; Cigno reale ; Cigno selvatico ; Volpoca ; Fistione turco ; Gobbo rugginoso ; tutte le specie di rapaci diurni ; Pollo sultano; Otarda; Gallina prataiola; Gru ; Piviere tortolino ; Avocetta ; Cavaliere d’Italia ; Occhione ; Pernice di mare ; Gabbiano corso ; Gabbiano corallino ; Gabbiano roseo ; Sterna zampenere ; Sterna maggiore ; tutte le specie di rapaci notturni ; Ghiandaia marina ; tutte le specie di picchi ; Gracchio corallino .

Abbattere catturare detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentitaammenda fino a
€ 1549.37
recidiva
sosp lic da
1 a 3 anni
Armi e
Fauna
Penale
Esercitare la caccia nei Parchi nazionali, nei Parchi naturali regionali e nelle Riserve naturaliarresto fino a 6
mesi e ammenda
da € 464.82 a € 1549.37 sosp. Lice 1-3 anni ulteriore recidiva
revoca lic.
arresto fino ad 1
anno e ammenda
da € 103.29 a € 25822
recidiva:
le sanzioni sono
raddoppiate
Armi e
Fauna
Penale
Esercizio di caccia nei giardini, Parchi ad uso pubblico e Privati, parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi. all’interno di proprietà demaniali regionali€ 206
recidiva
€ 516
FaunaProvincia
Disturbo della fauna selvatica nelle oasi di protezione€ 102Provincia
Addestramento e allenamento dei
cani nelle Oasi di Protezione.
€ 102Provincia