PROPOSTA DI MODIFICA DELLA 157/92

Alla luce delle osservazioni pervenutemi dagli amici della lista, allego la bozza pressoché definitiva delle modifiche alla 157/92 che verranno presentate in Parlamento nei prossimi giorni.
Come potrete notare, ho inserito anche alcune note di spiegazione alle modifiche proposte, in modo tale da chiarire meglio il loro significato.
A meno che non ci siano particolari esigenze, intenderei far presentare il disegno di legge nell’arco di massimo due settimane.

Cordialissimi saluti On. Sergio Berlato

-Bozza quasi definitiva

Eccovi la Bozza di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 1.

Il comma 2 dell’art. 2 è così modificato:

Al comma 2 dell’art. 2 sono aggiunte le seguenti parole “alle forme inselvatichite del piccione domestico, le specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione Paleartica, ma che vi sono giunte per l’intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo.
Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatta la lista delle specie alloctone e le misure di controllo da applicarsi a esse anche in conformità dell’articolo 19 della presente legge”.

Note: Si escludono dalla tutela, oltre che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole, anche le forme inselvatichite del piccione domestico e le specie alloctone non appartenenti alla fauna originaria della regione Paleartica.

Art. 2
1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;
Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’INFS di Bologna

b) il comma 4 è abrogato;
Note: Si amplia la possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall’attuale 157/92.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L’Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l’Istituto nazionale».

Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’INFS di Bologna

Art. 3.
1. L’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Richiami vivi). – 1. Nell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.

2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l’attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l’attività venatoria».
Note: Nel ribadire la possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall’attuale 157/92, viene tolto l’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile, sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.

Art. 4.
1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note: Si riporta l’I.N.F.S. sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre precedentemente era stato collocato sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente.

2-bis. Le regioni possono istituire con legge l’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell’ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-ter. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che ne coordina l’azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.
1. All’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all’interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.

Note: Nel ribadire che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all’attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), si obbligano lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a riperimetrare le aree protette e ridurle alla percentuale prevista dalla legge.
3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi 90 giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;
Note: Si inseriscono le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria. L’attuale norma le considerava aree dove non era possibile esercitare l’attività venatoria.
c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l’attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l’occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’art. 18 perché non è considerabile come attività venatoria»;
Note: Si stabilisce che l’addestramento cani con sparo all’interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche fuori dai periodi di caccia aperta.
d) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita».

f) il comma 17 è soppresso

Note: Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un’area protetta, la stessa non puó essere istituita e rimane territorio cacciabile.

Art. 6
1. All’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
Note: Viene tolto l’obbligo della scelta di caccia in via esclusiva che imponeva al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura).
b) al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all’attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente».

Note: Si adeguano i massimali per la copertura assicurativa.

Art. 7

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituito:

“1. L’attività venatoria è consentita con l’uso:

a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato;

c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6

d) dell’arco

e) del falco”

Note: Rimane tutto invariato come la precedente normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi con cacca ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna) e si attesta l’utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice.

Art. 8
1. All’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l’attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.

5-ter. Le regioni garantiscono l’accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all’avifauna migratoria per un numero di trenta giornate complessive a livello nazionale nell’arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale»;
Note: Si sancisce il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il cacciatore puó usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.

b) i commi 6, 7 e 16 sono abrogati;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell’impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall’attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico»;
d) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

Note: Si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che puó contribuire ad incrementare il reddito dell’imprenditore agricolo.

Art. 9.
1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1-bis. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), , volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), , alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (colomba livia);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), Canapiglia (Anas strepera);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus;
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara); merlo (Turdus merula);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa)»;
g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus); lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus) , coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus),
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome.

2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

2-quater. L’autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7»;
Note: Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L’apertura per alcune specie puó essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell’elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall’Unione europea. All’art. 18 possono essere inserite come specie normalmente cacciabili solo le specie ricompresse nell’Allegato II/I della Direttiva CEE 409/79 e quelle esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/II della stessa Direttiva. Tutte le altre specie possono essere cacciate solo in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 409/79.
c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l’apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptoteia turtur), alla terza decade di agosto, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l’uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d’acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui se ne consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.
Note: Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedí e venerdí), dal momento che l’Italia è l’unico paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana.
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le regioni, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 5 , regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.
Note: Le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.

g) al comma 7, le parole: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite».

Note: Si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi.
Attualmente la giornata di caccia termina al tramonto.

Art. 10.
1. All’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’articolo 18»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate».
Note: Si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi da quelli consentiti per l’attività venatoria.

Art. 11.
1. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) il trasporto, all’interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia;»;
Note: Si autorizza il trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla l.s. 394/91 sulle aree protette)

c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall’allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;»;
Note: Si modifica il divieto previsto dall’attuale normativa, consentendo l’esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall’Allegato IV della Direttiva CEE 409/79.

il comma 1 lettera m) è così sostituito:

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella Zona Faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

Note: Si consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona faunistica delle Alpi.

al comma 1 lettera n) dopo le parole “…e sui terreni allagati dalle piene di fiume” aggiungere le parole “ …con esclusione della caccia agli uccelli acquatici “.

Note: Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.

al comma 1 lettera p) dopo le parole “ richiami vivi “ aggiungere le parole “ e zimbelli “ e dopo le parole “ …al di fuori dei casi previsti dall’art. 5, aggiungere le parole…”salvo che per l’anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento”.

Note: Si reintroduce la legittimità dell’uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germinata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.

al comma 1 la lettera q) è soppressa;

al comma 1 lettera u) dopo le parole “fare impiego di civette” aggiungere le parole “non provenienti da allevamento.”

Al comma 1 la lettera ee) è così sostituita:
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa;

Note: Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti o detenuti.
d) al comma 1, lettera o), le parole da: «nei casi previsti» fino a: «nelle oasi di protezione» e le parole: «, in tale ultimo caso,» sono soppresse;

e) al comma 1, dopo la lettera ff), sono aggiunte le seguenti:
ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;
f) al comma 3 è così sostituito:
3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi».
Note: Si limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo quindi la caccia alla selvaggina stanziale.
Art. 12
All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 30.
(Sanzioni penali)

al comma 1 la lettera f) è soppressa;

al comma 1 la lettera h) è così sostituita:

h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all’art. 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.

al comma 1 la lettera i) è così sostituita:

i) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili; o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi previsti all’art. 21 comma 1 lettera i);

Art. 12
All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 31.
(Sanzioni amministrative)

al comma 1 la lettera a) è soppressa;

al comma 1 la lettera g) è così sostituita:

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all’art. 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
Note: Si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate “minori”


Postato 2008-06-02, 14:14:28 da admin

Falconeria: Cosa deve essere chiaro

In stretta sintesi, si tratta della cattura di un’animale selvatico da parte di un suo predatore naturale. Una particolare forma di caccia in cui prevale l’aspetto estetico ed emozionale.
Le prede, selvatiche e in possesso di tutte le loro facoltà, sono cacciate nel loro habitat naturale da falchi appositamente addestrati, che il falconiere spesso personalmente alleva, cura e porta a cacciare, nel pieno rispetto delle leggi protezionistiche e venatorie.
Biagioni-Mario270Questo è imprescindibile e termine di raffronto per considerare anche le occasioni, sempre piuttosto rare, che possono interessare gli appassionati, come i Raduni o altri spettacoli. Eventi certamente apprezzabili, ma soltanto se ben gestiti e frequentati; comunque assolutamente diversi e distinti dalla falconeria.
Poi, purtroppo, c’è anche il resto. Abbastanza spesso, in ambienti pubblici e privati, rapaci di ogni genere vengono esibiti in manifestazioni che pur adottando tecniche che le sono proprie, restano enormemente distanti da ogni forma di quella che è una particolare arte venatoria.
Infine, la categoria di persone più pericolose. Sono quelli che si procurano degli animali, spesso anche da commerci illegali, e se ne servono come puri elementi decorativi, quasi espressione di un particolare status simbol, per soddisfare il proprio esibizionismo.
Tutto questo, rilevabile da chiunque ponga un po’ di attenzione, è quasi conferma e conseguenza di quello che si cercava di far notare cinquant’anni fa: una specie di assopimento nella pratica degli ormai rarissimi falconieri, ben distinti in due diversi modi di essere attivi. L’appassionato con certe possibilità economiche che si rivolge anche ad esperti o abili professionisti per curare e addestrare i propri animali, e il semplice appassionato che non se lo può permettere e cerca di ottenere qualche soddisfazione a costo di enormi sacrifici.
In ogni caso, al tempo c’era ancora la consapevolezza delle difficoltà insieme alla convinzione che ne valeva la pena. “Niente è più difficile di quest’arte, ma niente di questo suo sapere più bello”, aveva detto l’Imperatore, e sembrava fosse diventata una specie di dottrina per tutti, anche dei più sprovveduti. Ma in seguito le cose cambiarono, in peggio naturalmente, e fu fatta la sfortunata conoscenza di un terzo tipo di falconiere, mirabilmente descritto dai pochissimi che negli anni ‘70 s’interessavano dell’argomento.
Questi signori considerano la caccia con i falchi uno sport anziché un modo di vivere e pretendono di dedicarvi quello che resta del loro tempo libero. Non hanno possibilità, e nemmeno la preparazione mentale, di fare anni di apprendistato, e guardano con il sospetto e l’orgoglio dell’ignorante a qualsiasi tipo d’informazione. Soltanto dopo anni di delusioni e un intero cimitero di falchi, scopriranno che è un’attività troppo impegnativa. E spesso, purtroppo, il danno non è limitato a loro. Fanno anche proseliti. La falconeria può essere considerata uno dei più sofisticati e civilizzati incontri tra uomo e natura. Nel testimoniare la sua bellezza, occorre anche fare opera di dissuasione nei confronti di chi non sia disposto a dedicarle tutto ciò di cui essa ha bisogno.

Mario Biagioni

www.bighunter.it


Postato 2008-11-09, 20:42:38 da admin

VACCINAZIONE NEI FALCHI

La vaccinazione è l’unico modo efficace per prevenire l’insorgere di una malattia.

Grazie alla vaccinazione molte malattie sono state eradicate in molte specie animali.

Negli uccelli ornamentali e nei falchi non esiste ancora quasi nessun prodotto commerciale a loro destinato. Le case farmaceutiche probabilmente non hanno un giro d’affari sufficiente per motivare lo stanziamento di fondi nella ricerca e sperimentazione.

vaxfalcoIl Veterinario deve quindi ricorrere alla vaccinazione extralabel, ovvero non specifica per i falchi ma “presa a prestito” da altre specie.

Le vaccinazioni con le quali consiglio di immunizzare i falchi sono:

1) Malattia di Newcastle o Pseudopeste Aviare: malattia sostenuta da un Paramyxovirus. Si utilizza il vaccino per piccioni. Si pratica una volta l’anno in iniezione, dopo sei mesi per via topica oculo-nasale.

2) Vaiolo Aviare: malattia sostenuta da un Poxvirus. Si utilizza il vaccino per polli o piccioni. Negli Emirati Arabi producono un vaccino specifico per falchi. Si vaccina una volta l’anno tramite iniezione.

Come controlli periodici della salute del falco, in media ogni sei mesi e comunque sempre prima di cominciare a far volare l’animale bisogna fare:

– Una visita clinica approfondita con ispezione delle cavità orale e nasale ed auscultazione del cuore, polmoni e sacchi aerei.
– Un esame coprologico per arricchimento e flottazione delle deiezioni raccolte in più giorni.
– Un tampone dalla cloaca e gozzo per la ricerca di funghi e batteri potenzialmente patogeni.

Al primo segnale di malessere, abbattimento, calo di peso immotivato e poca resistenza all’esercizio fisico il soggetto deve essere sottoposto a:

– Visita clinica dettagliata
– Esame radiografico in due proiezioni ortogonali
– Esame ematochimico e striscio di sangue
– Tamponi dalle vie digerente o respiratoria a giudizio del Veterinario curante
– In ultima istanza endoscopia in anestesia gassosa

Il Falco è un animale con “doppio statuto”, ovvero preda e predatore! Questo ha due implicazioni pratiche:

– distanza di fuga dall’uomo (addestramento)
– apparire sempre in ottima salute mascherando i sintomi di malessere (per non attirare le “attenzioni” di predatori più grandi di lui).

Bisogna quindi OSSERVARLO SENZA ESSERE VISTI!

– Mettersi nascosti ed aspettare che si calmi dopo la manipolazione, quindi osservarlo
– Metterlo in una zona scarsamente illuminata o con vetri che permettono la visione solo da un lato, quindi osservarlo
– Dopo l’osservazione a riposo mettere il rapace sotto sforzo ed osservare le prestazioni, la durata del volo e in quanto tempo torna alla respirazione da riposo
– Porre attenzione ogni giorno alla frequenza, consistenza ed al colore delle deiezioni (parassiti intestinali, indigestione, costipazione, … )
– Porre attenzione alla respirazione: frequenza, profondità, “basculamento” della coda sincrono con gli atti respiratori (aereosacculite, bronchite-polmonite, aspergillosi, masse addominali occupanti spazio, … )
– Porre attenzione al piumaggio che deve essere aderente, completo e lucido
– Ogni sintomo che allontani l’animale dalla normalità DEVE essere considerato dubbio
– Ogni sintomo di disagio DEVE far pensare all’esordio di una malattia
– OGNI MINUTO CHE PASSA RIDUCIAMO LE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO DEL VETERINARIO. AGIAMO IN FRETTA SE NON SIAMO SICURI CHE STIA BENE!

E’ importante il rapporto tra Medico Veterinario e Falconiere, che deve essere imperniato su alcune caratteristica ineludibili:

– Massima sincerità, non nascondiamoci nulla
– Contatto continuo, il Veterinario deve conoscere gli animali “per nome”
– “Feeling” e chiarezza nei ruoli
– Scambio di informazioni e “trucchi del mestiere” perché insieme possiamo crescere e far crescere questa meravigliosa arte.

Dott.Diego Cattarossi

http://www.diegocattarossi.com/blog/


Postato 2008-11-09, 20:50:39 da admin

La miglior ricetta contro il bird strike è il falco

bird strikeRoma, 11 nov. (Ign) – ”Quando un falco si leva in volo tutti gli altri uccelli all’orizzonte avvertono il pericolo e spariscono”. Per questo l’uso dei rapaci ”è il più efficace per combattere il ‘bird strike’ (lo scontro tra aerei e uccelli, ndr)”.

Parola di Antonio Centamore, falconiere professionista e fondatore della Scuola Internazionale di Falconeria (Sif) che a Ign, testata on line del gruppo Adnkronos spiega: ”Quello di liberare i falchi nei pressi degli aeroporti per scacciare gli uccelli è un sistema utilizzato da anni anche all’estero negli Stati Uniti (il primo esperimento fu fatto a Oxford) e in Francia. E negli ultimi tempi l’uso della falconeria sta crescendo anche negli scali italiani”.

A Venezia, Trieste, Parma, Bari e Brindisi sono loro infatti i guardiani della sicurezza nei cieli. ”I rapaci sono di certo il mezzo più efficace e – checché ne dicano gli animalisti – il più naturale per combattere la presenza di uccelli vicino agli aeroporti. Usare un falco per scacciare un uccello è infatti come affidarsi, in agricoltura, al biologico: a combattere il parassita è un altro parassita, non il veleno che distrugge tutto l’ecosistema”.

Inutile, secondo Centamore, anche tentare di sostituire i rapaci veri con falchi meccanici. ”La spesa non vale l’impresa perché rondini, gabbiani e compagnia, dopo un po’ si accorgono di aver a che fare con un fantoccio e tornano a occupare lo spazio aereo”.

”Ma – mette in guardia l’esperto – affinché il lavoro venga gestito bene, bisogna affidarsi a un falconiere serio. Il migliore in questo settore è sicuramente Aldo Miconi che da anni, con i suoi 8 esemplari addestrati, lavora per gli scali del Friuli Venezia Giulia con successo e ha esportato questa tecnica anche a New York dove l’impiego dei falchi contro il bird strike è stato scelto anche dall’aeroporto JFK”.

Difficile tuttavia orientarsi in un settore sempre più in crescita. Nonostante comprare e mantenere per un anno un falco costi all’incirca 100 mila euro, in 25 anni i falconieri italiani sono più che decuplicati. ”Nell’84 eravamo 10-15 mentre adesso sono più di 200 – afferma Centamore – quelli che si proclamano falconieri. E dico si proclamano perché non tutti lo sono. La falconeria è un’arte, l’arte di parlare con gli uccelli, di istaurare con loro un feeling, una complicità”.

”E’ il capire – spiega – quello che l’animale vuole e assecondarlo. E’ l’essere a caccia in due: lui nei cieli a 300-400 metri, tu a terra. E’ un qualcosa che non parte come lavoro ma come piacere e che solo grazie all’esperienza e alla passione può trasformarsi in mestiere. Insomma – conclude Centamore – per questo se un aeroporto vuole mettersi in mani sicure deve documentarsi su quella che è la storia personale del falconiere a cui si rivolge”.

Sicurezza voli, Fiumicino sperimenta il falco robot

Roma, 11 nov (Ign) – Si innalza nei cieli degli aeroporti a comando e spaventa gli altri uccelli come fosse un predatore vero. E’ il falco robot e potrebbe essere questa la nuova risposta, in termini di sicurezza, al problema del cosiddetto bird strike: l’impatto in volo fra aerei e uccelli.

Sperimentato quest’estate nell’aeroporto di Fiumicino, il falco radiocomandato, spiega a Ign, testata online del Gruppo Adnkronos, il direttore Enac dello scalo romano, Vitaliano Turrà, ”ha dato buoni risultati” e ”adesso Aeroporti di Roma sta valutando se impiegarlo o meno”. Riproduzione fedele del predatore vero, solo telecomandato, il falco robot è in grado in soli 8 secondi di liberare il cielo dagli uccelli e potrebbe essere quindi un ottima soluzione contro il bird strike, fenomeno che frequente soprattutto nelle fasi di atterraggio e decollo. Nel 2007, all’aeroporto di Fiumicino, si sono registrati 4,58 impatti ogni 10mila voli, ”un dato – spiega il direttore Enac dello scalo – inferiore al massimo fissato dalla circolare dell’Enac (5 ogni 10mila voli ndr) ma che ancora non ci soddisfa e vogliamo migliorare”.

Falco a parte dunque, sono diverse le misure su cui i 1600 ettari dell’aeroporto romano possono contare per tenere lontani gli uccelli. ”Ci sono 90 cannoncini radiocomandati che sparano gas propano – aggiunge Turrà – e sistemi acustici installati sia a bordo pista che su automobili 4×4 che quotidianamente percorrono l’intera zona aeroportuale”. Ma il direttore Enac del principale scalo romano sta spingendo ”perché si migliori ancora di più”. ”Uno dei sistemi che in Inghilterra ha dato ottimi risultati è quello dell’altezza dell’erba, con il quale si è raggiunta una riduzione dei 2/3 del numero dei volatili. In un primo tempo – spiega –, si pensava che la soluzione fosse tenere l’erba bassa, perché impediva ad alcune specie di uccelli di nidificare. Adesso, invece, si è scoperto che l’altezza ideale è tra i 20 e i 35 cm perché nell’erba così alta gli uccelli non riescono a trovare di che nutrirsi”.

http://www.adnkronos.com


Postato 2008-11-12, 14:32:41 da admin

FALCHI ‘STRANIERI’ CACCIATI DAL TRENTINO

Falco di harris(ANSA) – TRENTO, 18 NOV – Da otto anni gira con i suoi due splendidi falchi Harris per illustrare l’arte della falconeria. Ora pero’ per Lino Dossi, di Brentonico, e’ arrivato un ultimatum dalla Provincia di Trento: i rapaci, non autoctoni, vanno consegnati in un centro specializzato.

Ma il falconiere non ci sta: ”piuttosto li libero e mi faccio arrestare”. La singolare vicenda nasce da un recente regolamento provinciale sulle specie animali protette che intende preservare quelle autoctone, nel nome dell’autonomia. Cosi’ la falconeria e’ ammessa solo con i rapaci locali. Per i due falchi di Dossi, un maschio e una femmina americani comprati in Germania nel 2000, e’ allora arrivata l’ora dell’esilio. Pero’ in Trentino non esiste un centro che possa ospitarli, potrebbero solo chiedere asilo a Castel Tirolo, in Alto Adige. ”Non ci penso nemmeno – dice pero’ Dossi – la’ avevo duvuto lasciare un’aquila e nella voliera ha rischiato di morire”. Al dipartimento foreste della provincia di Trento fanno notare che nel 2006 il falconiere avrebbe potuto chiedere una proroga per la detenzione dei rapaci, prima della modifica del regolamento. Una dimenticanza che e’ ora fatale per il falconiere, che pero’ resta irremovibile. ”Sono troppo affezionato ai miei falchi non li cedero’ a nessuno, costi quel che costi”.


Postato 2008-11-18, 21:57:08 da admin

A Vasto, falchi addestrati per allontanare gli storni

VASTO. I falchi addestrati sono entrati in azione ieri pomeriggio, in pieno centro storico, per scoraggiare gruppi di storni provenienti da zone limitrofe.

Gli uccelli si muovevano da lì e, fino allo scorso anno raggiungevano il “dormitorio” di Vasto, costituito dai due pini di Piazza Rossetti, creando una serie di disagi.
Il settore servizi del Comune ha così deciso di incaricare una ditta specializzata pugliese, la Cobla di Bitetto (Ba) per risolvere il problema e, di conseguenza, evitare che gli alberi del centro storico e, in modo particolare, i due pini di Piazza Rossetti potessero essere utilizzati come dormitorio dagli storni.
Studi recenti hanno dimostrato come le feci di storno, presenti in grosse quantità nei centri urbani (soprattutto sotto gli alberi scelti come dormitori), possano favorire la diffusione di alcune malattie micetiche, protozoarie, virali, parassitarie e batteriche.
Sono tre i falchi che da ieri controllano le aree interessate: addestrati da esperti falconieri, agiranno tutti i pomeriggi fino all’imbrunire.
Questo servizio durerà per almeno un mese e risolverà, secondo l’amministrazione comunale, «alla radice il problema».
«Lo scorso anno – ha spiegato ieri mattina l’assessore ai Servizi Nicola Del Prete – pur sostenendo ingenti spese, il problema era stato solo ridimensionato. Tutti i giorni, infatti, gli operai della Pulchra ed il settore servizi e manutenzioni erano chiamati ad intervenire per ripulire Piazza Rossetti. Ora, grazie all’arrivo del falchi addestrati, il problema è stato risolto definitivamente».
Dei tre falchi in azione da ieri, ognuno ha una sua funzione. I voli saranno circolari ed interesseranno l’intero pomeriggio, a partire dalle 15,30.
«I tre falchi – ha aggiunto il dirigente del settore servizi Ignazio Rullo – saranno pronti ad intervenire e a scoraggiare gli storni».

http://www.primadanoi.it


Postato 2009-01-29, 22:14:46 da admin

Dentista e falconiere

BeppeNon è l’«altro» falconiere. È un falconiere. E uno dei più bravi. Certo lo si vede spesso a fianco di Alduino Ventimiglia, magari al Game Fair, tutto vestito alla bisogna e su un cavallo bardato, con in mano il falco dell’occasione. Sono molto amici i due, chissà Giuseppe Bàgordo con il Falco , forse anche per antiche e comuni origini normanne.

Il nonno abitava in Puglia e si portava dietro un cognome francese, Bagard. Ma Beppe Bagordo, fiorentino di Lastra a Signa, cinquant’anni ben portati, una moglie, Maria, che condivide con lui la passione per l’allevamento di cavalli tolfetani, antica razza italiana dimostratasi peraltro adatta alla falconeria, due figli da iniziare alla nobile arte, è falconiere originale che viene da lontano. Ha sempre il sorriso sulle labbra. Abbozzo: fa il medico odontoiatra e deve curare l’immagine professionale, oltre a quella individuale. Ma no, è nel suo carattere franco e gentile, sempre disponibile con le persone, sempre sorridente appunto.

C’è insomma qualcosa del cavaliere nobile nel suo modo di fare. Spontaneo o acquisito? Spontaneo. «La passione per la falconeria è qualcosa di innato.Figurati che un mio nipote di 4 anni ce l’ha già nel sangue. Magari non è ereditaria, perché, ad esempio, uno dei miei figli non ce l’ha. Ma per me non saprei spiegarla diversamente. Il mio primo falco l’ho avuto all’età di 12 anni e da allora non ho mai abbandonato questa passione. Ho avuto ovviamente degli alti e bassi nel coltivarla, in relazione agli studi e al lavoro, però è sempre stata costante, in pensieri ed opere. Sono arrivato ad avere fino a 20 falchi. Adesso ne ho 4, di cui 3 pellegrini, la specie forse più bella e la più entusiasmante per le sue picchiate veloci. E un’attività, quella della falconeria, che vuole dedizione e pratica continua. Nonostante gli impegni di lavoro, un giorno sì e uno no sono ad allenare i falchi nelle campagne vicino a Firenze. Ci vado anche a caccia in qualche riserva.

Fino a qualche anno fa sono stato pure in Ungheria perché le vaste pianure di quella nazione, nonché la numerosa presenza di selvaggina, permettono delle belle cacciate. Un tempo avevo anche un cane da ferma, adesso non lo posso tenere più. Fra l’altro il cane deve essere particolarmente addestrato e, per certi aspetti, deve avere caratteristiche diverse da quelle che pretende un normale cacciatore cinofilo. Ad esempio occorre che il cane non riporti, oltre a dover sopportare la presenza del falco o di altri rapaci, il che non sempre è semplice ad insegnare, in relazione al carattere dell’animale. Se riportasse toglierebbe il lavoro conclusivo al falco, quello appunto di stracciare la preda a terra e in questo modo si vanificherebbe la funzione stessa del rapace».

Senti Beppe, quando ho visto le tue esibizioni e quelle di altri falconieri, mi sono sempre preoccupato che gli uccelli ritornassero sul logoro. E questo 1′ addestramento più difficile? «Ma no. Basta che all’inizio il falco sia trattenuto da un lungo filo, poi si adatta bene a ritornare, anche perché tutte le volte viene ricompensato con del cibo. L’insegnamento più difficile è invece quello di farlo salire a monte, di farlo cioè librare alto nel cielo perché solo in questo modo può avvistare bene la preda e lanciarsi in picchiata, come fanno i falchi pellegrini. Poi ovviamente occorrono tante altre accortezze e, nel caso degli spettacoli, come del resto a caccia, la reciproca accettazione e confidenza fra falco e cane e falco e cavallo, come pure la presenza della gente. Per far bene tutto questo sarebbe importante che le attuali associazioni di falconieri si riunissero fra loro e, unendo le forze, potessero disporre di alcune riserve di caccia, una per le tre aree geografiche italiane, in cui addestrare al meglio i loro rapaci. È questo il futuro di una falconeria non tanto elitaria, ma che nasce da una passione vera». Volesse il cielo!

«Falconieri si nasce. Non è un fatto di censo o di élite. Si tratta di una passione dell’animo umano»

A cura di Massimo Scheggi tratto da DIANA


Postato 2009-02-07, 16:01:38 da admin

Centro infestato dai piccioni Scatta l’emergenza Falconieri

piccioni-come-rattiAumenta a dismisura la presenza dei volatili: guano e sporcizia nelle vie e nei palazzi storici. Anche l’ingresso di palazzo Roverella deturpato. Nonostante la sterilizzazione la città è invasa,
Sono migliaia. Hanno invaso i palazzi del centro, le vie , i giardini, i portici di piazza Vittorio e persino l’ingresso dell’Accademia dei Concordi. E se pochi esemplari rendono più poetici gli angoli delle città, troppi diventano un vero e proprio incubo.

“I piccioni sono troppi, stanno invadendo il centro. Fino a pochi anni fa sul mio terrazzo si posavano di tanto in tanto. Ora lo hanno invaso. Sporcano dappertutto e anche la via è diventata un rifugio per centinaia di questi volatili”. Questo l’appello di una lettrice che abita nella zona di via Badaloni. Ma numerose sono state le segnalazioni dei nostri lettori che abitano in altre strade del centro, non solo in case più vecchie ma anche in palazzi di recente costruzione che si affacciano su Corso del Popolo.

Basta passeggiare per le vie del centro per capire che la situazione segnalata dai lettori sta arrivando, in certi punti della città, a livello di guardia.
Il problema non è la presenza dei piccioni quanto il loro numero. Infatti la sovrappopolazione di questi animali, che in certe zone di Rovigo è palese, porta a un particolare tipo di inquinamento biologico. Il guano dei piccioni può causare, oltre alla sporcizia, veri e propri danni, intasando le grondaie e deturpando le vie. Danni a palazzi e monumenti perché la componente acida degli escrementi erode le pietre e ne altera la struttura. Sotto i portici, a pochi passi dall’ingresso di Palazzo Nodari, il selciato è sporco di guano e i pennuti si affollano sotto le volte. La cartolina del nuovo ufficio del turismo non è delle migliori: la vecchia farmacia le Tre Colombine che da poco ospita lo Iat dovrebbe essere ribattezzata, almeno quanto a numeri .

Ma è nel cortile di palazzo Palazzo Roverella che si vede quanto danno possa fare all’immagine di una città non arginare la presenza piccoli animaletti. Il tappeto verde che dovrebbe guidare il visitatore alla mostra sull’Art Decò e le doghe di legno del pavimento hanno cambiato colore: tutte d’un grigio venato di bianco. Sono gli escrementi dei piccioni.
Questi animali possono essere un pericolo per le persone perché, nidificando sui terrazzi o vicino alle abitazioni, possono causare reazioni allergiche, che possono derivare dalla puntura delle zecche dell’animale o altri tipi di malattie come la salmonellosi o la toxoplasmosi.

I privati cittadini hanno ingaggiato la loro battaglia contro i pennuti in molti palazzi rodigini. Si sono attrezzati con i cosiddetti respingitori metallici, oggetti che, fra l’altro, in molti comuni sono stati messi al bando a favore di quelli sintetici. infatti gli spuntoni d’acciaio causano il ferimento dei piccioni e di altri volatili e per questo banditi perché lesivi.
In molti comuni d’Italia sono stati i comuni a prendere provvedimenti severi. A Venezia per esempio il Comune ha vietato di buttare il riso alle coppie che si sono appena sposate. A Boston hanno messo persino del filo spinato sui balconi. Più incruenta la scelta di molti piccoli borghi della toscana: si sono rivolti a falconieri professionisti che solo in determinate ore del giorno lasciano volteggiare i falchi attorno alle cinte murarie per dissuadere le colonie di piccioni.

A New York si è preferita la tecnologia: è stato organizzato un piccolo esercito di falchi-robot per spaventare i piccioni e convincerli a trasferirsi in campagna. I robot, dicono i fautori nel sistema futuristico, sono perfette imitazioni di un vero falco: girano la testa, scuotono le ali, e lanciano suoni identici a quelli dei veri falchi in piume e ossa.

A Rovigo il Comune ha scelto per abbattere il numero degli animali la sterilizzazione chimica che secondo alcuni esperti può risultare inutile o addirittura dannosa per altre specie di volatili se non unita a provvedimenti complementari fra questi la creazione di piccionaie per attirarli e somministrare loro i mangimi per sterilizzarli e soprattutto interventi di recupero del patrimonio urbanistico per ridurre i siti di nidificazione.

di Tiziana Piscopello

http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com


Postato 2009-02-25, 21:07:24 da admin

A GORIZIA “LE GIORNATE DI FALCONERIA” 25 E 26 LUGLIO

falconeria-300x225Lo splendido castello di Gorizia ospiterà la terza edizione della manifestazione “Le giornate di Falconeria”, una manifestazione di carattere internazionale che ogni anno richiama appassionati da tutta Europa, oltre che un folto pubblico affascinato dagli splendidi rapaci.

Alcuni anni fa i falconieri tedeschi avevano lanciato una manifestazione analoga, limitandola però ad un evento esclusivo per i falconieri. Problemi organizzativi avevano infatti impedito lo svolgersi di ulteriori edizioni. Così l’Uncf (Unione nazionale cacciatori falconieri) decise di portare la manifestazione in Italia, implementandola con momenti di incontro tra falconieri, di studio e di apertura alla cittadinanza. L’iniziativa ha lo scopo di creare un momento di incontro tra i produttori e i falconieri europei e di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica europea sull’arte della falconeria, per mostrare al mondo che qualsiasi persona può solo trarre benefici etici e culturali dall’interazione con il magnifico mondo dei rapaci. Molte le iniziative in programma, dalla mostra didattica di 52 esemplari di rapaci diurni e notturni di 30 specie differenti, alle esibizioni in cui verrà mostrato al pubblico il volo libero dei rapaci, coinvolgendo persone di ogni età in questa esperienza. Di particolare interesse da parte dei media e della cittadinanza è stato il corso di falconeria per bambini, che verrà ripetuto anche nella terza edizione, implementandolo con un numero maggiore di rapaci di indole particolarmente tranquilla e indicati per essere maneggiati anche da giovanissimi aspiranti falconieri. Espositori selezionati verranno sistemati in modo tematico e tutti i rapaci saranno muniti di certificato veterinario di buona salute e di provenienza.
Attesi falconieri da 40 paesi del mondo, in particolare per quanto riguarda l’Europa da Francia, Spagna, Austria, Ungheria, Olanda, Repubblica Ceca, Slovenia, Germania, Repubblica Slovacca.


Postato 2009-06-30, 23:04:25 da admin

E l’archeologo chiamò il falconiere

Per proteggere dai piccioni la villa romana

Il guano corrode le antichità ma dagli inizi di ottobre una coppia di rapaci mette in fuga i colombi

di Carlo Alberto Bucci

 

fabio_ferriL´aquila imperiale è tornata a volare sui resti della villa dei Quintili. Da due settimane, lanciate in aria dai falconieri della società Ave Nobis, “Spyke” e “Six-one-nine” volteggiano sulle rovine della tenuta che l´imperatore Commodo strappò ai Quintili, dopo averli sterminati, per avere quella principesca dimora sulla Regina viarum. L´impiego di una coppia di aquile nel sito archeologico statale aperto nel 2000 sull´Appia antica non è espediente per attirare turisti, anche se sono molti i visitatori che rimangono incantati dal volteggio dei due rapaci al tramonto. Ma risponde a un´esigenza di salvaguardia dei resti, soprattutto dei mosaici, minacciati dal guano dei piccioni. Da quando “Spyke” e “Six-one-nine” si sono messi a caccia, la comunità di colombi si è ridotta: «Da 150 unità, sono passati a circa 30», spiega il falconiere Fabio Ferri. «Ed entro fine mese, con l´entrata in azione del falco pellegrino, l´area sarà bonificata del tutto».

In realtà l´intervento è meno cruento di quello che si possa pensare. E risponde all´esigenza di ristabilire la catena alimentare, spezzata dal proliferare dei piccioni con la scomparsa del falco pellegrino. «Le aquile non cacciano, scacciano piuttosto i colombi che, terrorizzati dai due rapaci, stanno piano piano abbandonando il sito» precisa Riccardo Frontoni, l´archeologo che lavora per la Soprintendenza speciale di Roma sin dall´inizio degli scavi realizzati per riportare alla luce i pavimenti dell´impianto termale che serviva la villa. E che, sulla scia di quanto già tentato nel 2005 ad Ercolano, è stato incaricato di chiamare i falconieri. «In pericolo erano proprio i mosaici del frigidarium e del calidarium – precisa lo studioso – dal momento che i colombi avevano fatto i nidi nelle buche pontaie presenti lungo i muri».

Il guano è molto acido e, così come corrode la vernice delle automobili, “mangia” la superficie delle tessere marmoree, opacizzandole. Per questo, alla villa dei Quintili sono costretti a pulire continuamente gli antichi resti per evitare che le deiezioni dei piccioni si solidifichino. Meglio allora, con una spesa contenuta, affidarsi alle cure di un allevatore di rapaci. E Fabio Ferri, dopo i Quintili, porterà i suoi due esemplari di aquila di Harris, che gli indiani del deserto di Sonora chiamano “falco rosso”, a salvare dal guano anche la tomba di Cecilia Metella e la torre medievale di Santa Maria Nova.

Con alle spalle nove anni di duro lavoro all´aeroporto di Bari Palese («un servizio massacrante, 24 ore al giorno a disposizione con le aquile reali per cacciare volpi e cani randagi dalla pista», racconta Ferri), il falconiere di Sacrofano si presenta ogni pomeriggio al numero civico 1092 di via Appia nuova, ingresso della villa. E con il suo assistente Alessio Palma, brindisino, toglie il cappuccio a “Spyke” e a “619”. Il maschio e la femmina lasciano il braccio dei loro istruttori e iniziano a volteggiare tra le rovine. E subito la colonia di piccioni entra nel panico. Ma l´altro ieri la cacciatrice, all´inizio, non ne voleva sapere di entrare in azione: la sera prima aveva mangiato coniglio ed era troppo sazia. Una volta digerito, “Spyke” ha raggiunto il compagno che intanto, spiccato il volo dai muri diroccati con un salto che sembra davvero il wrestler Rey Mysterio quando si esibisce nella mossa “619”, faceva la spola tra frigidarium e ninfeo, dall´altro lato della villa, inseguendo i piccioni.

Vedere in azione le due aquile è uno spettacolo. Parte il maschio, che è più leggero. Lo raggiunge poco dopo la femmina, più forte e decisa. Compiono giri concentrici. E seminano il terrore tra i piccioni. Le due aquile attaccano soprattutto i nidi. «Sono pochi i piccioni che vengono uccisi in volo. È lo stress che elimina gli individui più deboli» spiega il falconiere. Senza più una tana calda dove dormire, i colombi restano tutta la notte sui muri. E quelli malati (questi uccelli sono peraltro portatori di una ventina di malattie per gli uomini, tra cui la meningite) non vedranno l´alba. Gli altri, cambiano casa. E lasciano, forse per sempre, la villa dei Quintili.

(18 ottobre 2009)

Postato 2009-10-19, 14:41:38 da admin