Primi campanelli made in Italy

campanelliDopo aver provato i sonagli di RicardoVelarde, gli Acorn, i Larry Counce, i campanelli pakistani, i campanelli spagnoli in argento, con grande piacere sono stato omaggiato di una coppia di campanelli dall’amico Pippo Romagnoli.

L’ho conosciuto ad un raduno di falconeria molti anni fa a Monte Petrano e subito è nata simpatia e stima.

campanelli4Che avesse le “mani d’oro” non ne avevo dubbi perchè già avevo visto la scatola da lancio  da lui autocostruita ed era bella ed efficiente.

Non avevo idea che si stesse dedicando alla fabbricazione di sonagli per la falconeria. Da quello che so, sono i primi campanelli per la falconeria costruiti in Italia!

Si tratta ancora di prototipi ma vi garantisco che sono di ottima fattura, robusti e dal suono piacevole e deciso. Sta lavorando ogni giorno per migliorarli e sta valutando leghe e materiali per la saldatura. Spero vivamente che Pippo si decida a metterne in produzione altri da vendere. E’ un altro esempio che, anche nel campo della falconeria, il Made in Italy rappresenta sempre una garanzia di qualità!

I sonagli per la falconeria sono utilizzati da millenni, costruiti a mano da abili artigiani, rappresentano uno degli strumenti essenziali per praticare la falconeria sia per il basso che per l’alto volo. Sono stati utilizzati vari metalli e a volte sono stati combinati tra loro rame, ottone, argento, acciaio. Posti ai tarsi dei nostri rapaci, ci permettono di capire la posizione del falco in volo o in mezzo al fitto della vegetazione.

Pravate a sentire il loro suono! suono sonagli

Grazie Pippo e Buon Lavoro!

Falconeria: svincolare il porto d’armi dalla licenza di caccia

35In Italia, la caccia con il falco è espressamente consentita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche se la stessa legge non prevede specifiche disposizioni che ne regolano lo svolgimento.
La possibilità di esercitare la caccia con il falco dipende, infatti, al pari delle altre attività venatorie, dal conseguimento della licenza di caccia, la cui concessione prevede, come noto, il superamento di un esame di idoneità ed abilità all’esercizio venatorio, ma niente che riguardi espressamente l’esercizio di forme particolari di caccia come, appunto, quella con il falco.
Una tale situazione appare almeno singolare, in quanto la falconeria non è in nessun modo assimilabile ad altre forme di prelievo venatorio esercitate attraverso l’uso di armi. Ciò, sostanzialmente, per i seguenti motivi:

            1) il falco e gli altri uccelli rapaci utilizzati per la falconeria non hanno alcuna possibilità di recare danni a cose o a persone e, pertanto, non possono, in nessun caso, essere considerati alla stregua delle armi;

            2) nella caccia con il falco si utilizzano specie di uccelli rapaci che, anche in natura, si procurano il cibo cacciando prede vive e, pertanto, la falconeria può essere considerata come la riproduzione di un fatto naturale che riguarda il predatore e la sua preda e che vede il falconiere svolgere un ruolo quasi da spettatore;

            3) il falconiere non si limita solo ad addestrare i rapaci a cacciare insieme all’uomo, ma sviluppa diverse attività, anche non tipicamente venatorie, il cui principale fine è quello di vivere all’aperto a contatto e nel rispetto della natura, tanto è vero che, in talune circostanze, l’attività di falconeria non è neppure finalizzata alla predazione, ma più semplicemente ad esercitare il rapace a catturare il “logoro”, uno strumento che lo stesso falconiere usa come preda artificiale.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che subordinare l’esercizio della caccia con il falco all’acquisizione della generica licenza di caccia e, quindi, del relativo porto d’anni, è da considerare poco giustificabile, se non assurdo. A mero titolo di esempio si consideri, infatti, che una tale disposizione preclude la possibilità dell’esercizio di una attività del tutto pacifica, nonché rispettosa dell’ambiente, quale è la caccia con il falco, a tutte le persone che, in luogo dell’assolvimento degli obblighi militari, hanno prestato servizio civile e che, per tale motivo, non possono richiedere il porto d’armi.
A ciò si aggiunga che l’attività di falconeria è da ritenere di particolare importanza ai fini della prevenzione degli incidenti aerei causati da volatili che, non infrequentemente, bloccano i motori di aerei determinando conseguenze anche molto gravi o potenzialmente tali.
Tutto ciò considerato, con la presente proposta di legge si intende, in primo luogo, affermare il principio che il falco non è un’arma e che, di conseguenza, l’esercizio della falconeria non può essere considerato alla stregua di una attività per il cui svolgimento è necessario il porto d’armi.
Nel rispetto di tale principio, la presente proposta di legge interviene a modificare il testo della legge n. 157 del 1992, nel modo seguente:

            1) sopprimendo al comma 11 dell’articolo 22 le disposizioni che estendono anche alla caccia con il falco l’obbligo del conseguimento della licenza di caccia prevista per l’esercizio delle attività venatorie con il fucile e con l’arco;

            2) lasciando alle regioni il compito di regolamentare l’esercizio della falconeria;

            3) prevedendo il riconoscimento e la valorizzazione ai fini di utilità pubblica dell’attività della falconeria e di coloro che la esercitano, la cui presenza è prevista come necessaria negli scali aeroportuali di maggiore transito.

Poiché in tutte le regioni italiane attualmente interessate dall’esercizio della falconeria risultano essere in vigore specifiche norme regionali in materia, riteniamo che la presente proposta di legge possa essere considerata sicuramente semplificativa e migliorativa del quadro normativo vigente e, anche per questo motivo, se ne raccomanda la sollecita approvazione.

Caccia col falco: tutto ciò che occorre sapere per esercitare l’attività venatoria in Italia e all’Estero

portoarmi1) Abilitazione esercizio venatorio.

L’abilitazione all’esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza di porto fucile per uso caccia, si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Esso viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.

Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie: 

  • Legislazione venatorie
  • Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
  • Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
  • Tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola
  • Norme di pronto soccorso

 

2) Licenza di porto di fucile per uso caccia 

La licenza ha la durata di 6 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale. 

Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

  • direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:

  • due contrassegni telematici da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
  • la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un’addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall’art.24 della legge nr. 157 dell’11 febbraio 1992);
  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
  • la ricevuta di versamento di Euro 1,26 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,45 per la versione bilingue);
  • due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
  • la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
    • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    • le generalità delle persone conviventi;

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

Rinnovo

La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che và versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.

3)Polizza assicurativa

Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia.  La legge definisce massimali di 1.000.000.0000 di lire suddivisi in 750.000.000 di lire per danni alla persone e 250.000.000 di lire per danni ad animali e cose.   È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore con massimale di 100.000.000 di lire. Le associazioni venatorie si occupano di tale aspetto proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie – i sindacati dei cacciatori – la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia.

4)Tesserino venatorio

Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono:

a) possesso della licenza di caccia, b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale e c) pagamento per l’A.T.C. E’ possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.


Norme di riferimento:

legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)