Con grande stupore, leggo direttamente dal sito ufficiale della regione Piemonte dell’approvazione di una delibera regionale che va a regolamentare la pratica della falconeria nella Regione Piemonte nonché a regolamentare i falconieri già presenti e quelli che vorranno diventarlo.
Registro dei falconieri, corso obbligatorio per falconieri, affiancamento, addestramento falchi, requisti per diventare falconiere sono solo alcuni punti inerenti questa delibera. Questa delibera coinvolge chiunque (anche da altre regioni) che intende praticare la falconeria in Piemonte.
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REGIONE PIEMONTE BU32 12/08/2021
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 34-3702
Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri e delle modalita’ di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Approvazione dei requisiti e modalita’ di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri (comma 3).
A relazione dell’Assessore Protopapa:
Premesso che:
- la legge 7 febbraio 1992, n. 150 reca la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italiadella convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
- il Regolamento CE n. 338/1997 e s.m.i. del Consiglio del 9 dicembre 1996 tutela la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone, in particolare, che:
– all’articolo 2, sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e Falconiformes) e tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes);- all’articolo 3, è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
– all’articolo 12, comma 5, ed all’articolo 13, comma 2, l’esercizio venatorio può essere praticato anche con il falco;- all’articolo 21, è vietato a chiunque il commercio di esemplari vivi di specie di avifaunaselvatica nazionale non proveniente da allevamenti; - la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)prevede, in particolare, che:
all’articolo 14, comma 1, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica;
all’articolo 14, comma 3, ai fini delle attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi è istituito il Registro provinciale dei falconieri al quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attività sia ai fini dell’esercizio venatorio che per altre finalità. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento.
Dato atto che il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, cacciae pesca della Direzione Agricoltura e Cibo, al fine di definire i criteri, le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri, ai sensi del suddetto articolo 14, rispettivamente, comma 1, lettera b) e comma 3, si è confrontato il 23 febbraio 2021 con le Province e la Città Metropolitana di Torino ed ha sentito il 6 aprile 2021 il settore regionale Standard formativi e orientamento professionale.Preso atto che il testo emerso da tale confronto è stato approvato all’unanimità, nella seduta del 27 luglio 2021, dai componenti della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali ex articolo 6 della legge regionale 34/1998.Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 5/2018, i criteri, le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, in attuazione del suo comma 1, lettera b), ed i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei
falconieri, in attuazione del suo comma 3, di cui all’allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1- 3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
di approvare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 5/2018, i criteri, le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, in attuazione del suo comma 1, lettera b), ed i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri, in attuazione del suo comma 3, di cui all’allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi
dell’articolo 12 del Decreto legislativo 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente. (omissis)
Allegato
ALLEGATO A
Legge regionale 5/2018, articolo 14. Criteri e modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri (comma 3).
1. Premesse
1.1. La Regione Piemonte tutela e promuove l’attività della falconeria, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale e immateriale dell’umanità, favorendo l’addestramento e l’allenamento delle specie appartenenti all’Ordine dei Falconiformi, rafforzando il suo aspetto legato alla conservazione della natura, al patrimonio culturale e all’impegno sociale all’interno delle comunità.
1.2. In attuazione della legge regionale 5/2018, l’addestramento e l’allenamento per uso venatorio di falchi (articolo 14, comma 1, lettera b) e il Registro provinciale dei falconieri (articolo 14, comma 3) sono disciplinati dal presente documento in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.
2. Definizione di falconiere e detentore
2.1. Ai fini della presente disciplina è definito falconiere colui che impiega il falco nell’esercizio dell’attività venatoria; è definito detentore colui che possiede un falco con cui non esercita l’attività venatoria.
3. Criteri, modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi
3.1. I falconieri e i detentori sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché
mantenerli in allenamento ed esercizio di volo, nel rispetto della vigente disciplina di settore.
3.2. Per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei falchi è possibile l’utilizzo di specifici strumenti di gestione, quali ad esempio, cappucci, geti, girelle, lunghe, blocchi, pertiche. Tali strumenti solo utilizzabili anche durante la detenzione e la fase di riposo del rapace.
3.3. Durante l’addestramento, l’allenamento e le prove dei falchi, così come durante l’esercizio venatorio, è obbligatorio l’utilizzo di apparecchiature che permettono il controllo dell’animale, esclusivamente tramite sistemi di posizionamento volti ad una corretta e continua verifica della posizione dell’animale durante le attività di volo e maneggio.
3.4. È vietato l’addestramento o l’allenamento di falchi all’interno di aree protette e zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dalla normativa vigente.
4. Registro provinciale dei falconieri
4.1. È istituito, presso le Province e la Città Metropolitana di Torino, il Registro provinciale dei falconieri residenti nella Regione Piemonte, al quale si iscrivono, in due distinte sezioni (falconieri e detentori), quanti intendono esercitare attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi, sia ai fini dell’esercizio venatorio che per altre attività.
4.2. Alla Provincia e Città Metropolitana di Torino compete l’attività istruttoria inerente alla gestione del rispettivo Registro provinciale dei falconieri.
5. Modalità ed effetti dell’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri
5.1. I candidati che intendono iscriversi al Registro provinciale dei falconieri devono presentare domanda alla Provincia o Città Metropolitana di Torino. Alla domanda vanno allegati:
– curriculum vitae e professionale con particolare riferimento alle competenze ed esperienze in materia di falconeria;
– documentazione attestante la provenienza e il regolare possesso dei rapaci di proprietà;
– documentazione attestante il rispetto della normativa sanitaria in materia di benessere animale durante tutte le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo.
5.2. Ai fini dell’iscrizione al Registro, sezione falconieri, l’interessato deve sostenere un esame consistente in una prova scritta e un colloquio riguardante tutte le materie già previste per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco. Il candidato deve in ogni caso fornire alla commissione d’esame l’attestazione dell’avvenuta formazione in materia di falconeria, ottenuta con la frequentazione di un corso della durata di 40 ore di cui almeno 20 costituite da prove pratiche, organizzato da un ente di formazione o da un’associazione avente comprovata esperienza nel settore.
5.3. Se il candidato supera la parte di esame attinente l’esercizio dell’attività venatoria, ma non quella relativa alle principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco può, in una sessione successiva, sostenere soltanto la prova scritta ed il colloquio per tale ultima parte.
5.4. Coloro che richiedono iscrizione alla sezione detentori o la richiedono alla sezione falconieri e sono già in possesso dell’abilitazione venatoria, possono, in alternativa all’esame disciplinato dal punto 5.2., sostenere solo un colloquio atto a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco e fornire l’attestazione dell’avvenuta formazione in materia di falconeria di cui al precedente punto 5.2.
5.5. L’esame di cui al punto 5.2. e i colloqui di cui ai punti 5.4. e 6.1. si svolgono presso le sedi delle Province e Città Metropolitana di Torino, avanti alle commissioni per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, di cui alla legge regionale 5/2018, integrate con un esperto in materia di falconeria. Nelle fasi preliminari di attuazione della presente disciplina è ammessa, in sostituzione dell’esperto in materia di falconeria, l’integrazione delle commissioni per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria con funzionari, competenti per materia, interni alle amministrazioni.
5.6. L’attestazione dell’avvenuta formazione in materia di falconeria di cui al precedente punto 5.2. può essere rilasciata anche a soggetti non residenti nella Regione Piemonte purché essi siano in grado di dimostrare l’operatività nel territorio regionale piemontese.
5.7. Al superamento dell’esame e dei colloqui di cui ai punti 5.2., 5.4. e 6.1. è rilasciato un apposito attestato di falconiere o detentore, conseguito il quale, l’interessato è tenuto a seguire un periodo, non inferiore a un anno, di affiancamento ad un soggetto già iscritto al Registro di cui al punto 4.
5.8. A condizione di reciprocità con la Regione Piemonte, ai fini dell’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri, sono idonee attestazioni rilasciate anche da altre regioni italiane.
5.9. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria con il falco è altresì necessario il possesso del tesserino venatorio su cui va riportata l’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri e gli ambiti di caccia in cui si è ammessi.
5.10. Sono esclusi dall’obbligo di possesso del tesserino venatorio i detentori di cui al punto 2.1.
5.11. Con l’iscrizione al Registro di cui al punto 4, il falconiere e il detentore possono esercitare l’attività di addestramento ed allenamento e gare dei falchi durante l’intero periodo dell’anno nelle zone del territorio piemontese:
– di cui all’articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;
– istituite nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie, per esercitare l’attività di addestramento ed allenamento e gare.
5.12. Tali attività sono svolte, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) del medesimo articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, senza predazione di fauna selvatica nei periodi di caccia chiusa; fanno eccezione le zone di addestramento e allenamento con facoltà di sparo con l’utilizzo di fauna da allevamento.
5.13. I falconieri e i detentori iscritti al Registro di cui al punto 4 per partecipare a manifestazioni, fiere e Parchi a tema devono essere muniti dei relativi permessi rilasciati, nel rispetto della normativa di settore, dagli enti territoriali competenti, nel rispetto delle tempistiche previste dagli enti stessi.
5.14. L’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri ha durata di dieci anni. Al fine di ottenere il rinnovo dell’attestato di falconiere o detentore, l’interessato deve presentare la stessa documentazione, aggiornata, di cui al punto 5.1.
Il falconiere o il detentore vengono cancellati dal Registro provinciale dei falconieri per una delle seguenti cause:
a) Rinunzia – l’interessato può in ogni momento rinunciare all’iscrizione mediante comunicazione scritta alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino;
b) Decadenza – l’interessato decade da ogni suo diritto relativo all’iscrizione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;
c) Revoca – la revoca dell’iscrizione è disposta, previa diffida della Provincia o della Città Metropolitana di Torino, per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dalla presente deliberazione e dalla normativa vigente in materia.
5.15. Con proprio provvedimento il settore regionale competente in materia di caccia definisce il format unico del Registro provinciale dei falconieri gestito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino.
6. Norme transitorie
6.1. Fino al 31 dicembre 2022, in alternativa al superamento dell’esame di cui al punto 5.2. e al colloquio di cui al punto 5.4., possono chiedere l’iscrizione ad entrambe le sezioni del Registro provinciale dei falconieri coloro che attestano il possesso dell’animale e contestualmente possiedono documentabili esperienze pregresse almeno biennali nell’attività di falconeria idonee a dimostrare una comprovata capacità nella detenzione o maneggio di rapaci. È obbligatorio in ogni caso sostenere un colloquio atto a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco.
6.2. Il periodo di affiancamento di cui al punto 5.7. non è richiesto fino al 31 dicembre 2022.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/32/attach/dgr_03702_1050_06082021.pdf
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