Regolamentazione della Falconeria e dei falconieri nella Regione Piemonte

Con grande stupore, leggo direttamente dal sito ufficiale della regione Piemonte dell’approvazione di una delibera regionale che va a regolamentare la pratica della falconeria nella Regione Piemonte nonché a regolamentare i falconieri già presenti e quelli che vorranno diventarlo.

Registro dei falconieri, corso obbligatorio per falconieri, affiancamento, addestramento falchi, requisti per diventare falconiere sono solo alcuni punti inerenti questa delibera. Questa delibera coinvolge chiunque (anche da altre regioni) che intende praticare la falconeria in Piemonte.

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REGIONE PIEMONTE BU32 12/08/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 34-3702

Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri e delle modalita’ di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Approvazione dei requisiti e modalita’ di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri (comma 3).

A relazione dell’Assessore Protopapa:

Premesso che:

  • la legge 7 febbraio 1992, n. 150 reca la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italiadella convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
  • il Regolamento CE n. 338/1997 e s.m.i. del Consiglio del 9 dicembre 1996 tutela la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
  • la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone, in particolare, che:
    – all’articolo 2, sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e Falconiformes) e tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes);- all’articolo 3, è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
    – all’articolo 12, comma 5, ed all’articolo 13, comma 2, l’esercizio venatorio può essere praticato anche con il falco;- all’articolo 21, è vietato a chiunque il commercio di esemplari vivi di specie di avifaunaselvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
  • la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)prevede, in particolare, che:
    all’articolo 14, comma 1, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica;
    all’articolo 14, comma 3, ai fini delle attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi è istituito il Registro provinciale dei falconieri al quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attività sia ai fini dell’esercizio venatorio che per altre finalità. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento.
    Dato atto che il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, cacciae pesca della Direzione Agricoltura e Cibo, al fine di definire i criteri, le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri, ai sensi del suddetto articolo 14, rispettivamente, comma 1, lettera b) e comma 3, si è confrontato il 23 febbraio 2021 con le Province e la Città Metropolitana di Torino ed ha sentito il 6 aprile 2021 il settore regionale Standard formativi e orientamento professionale.Preso atto che il testo emerso da tale confronto è stato approvato all’unanimità, nella seduta del 27 luglio 2021, dai componenti della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali ex articolo 6 della legge regionale 34/1998.

    Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 5/2018, i criteri, le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, in attuazione del suo comma 1, lettera b), ed i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei

falconieri, in attuazione del suo comma 3, di cui all’allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1- 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 5/2018, i criteri, le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, in attuazione del suo comma 1, lettera b), ed i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri, in attuazione del suo comma 3, di cui all’allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi

dell’articolo 12 del Decreto legislativo 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente. (omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Legge regionale 5/2018, articolo 14. Criteri e modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri (comma 3).

1. Premesse

1.1. La Regione Piemonte tutela e promuove l’attività della falconeria, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale e immateriale dell’umanità, favorendo l’addestramento e l’allenamento delle specie appartenenti all’Ordine dei Falconiformi, rafforzando il suo aspetto legato alla conservazione della natura, al patrimonio culturale e all’impegno sociale all’interno delle comunità.

1.2. In attuazione della legge regionale 5/2018, l’addestramento e l’allenamento per uso venatorio di falchi (articolo 14, comma 1, lettera b) e il Registro provinciale dei falconieri (articolo 14, comma 3) sono disciplinati dal presente documento in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

2. Definizione di falconiere e detentore

2.1. Ai fini della presente disciplina è definito falconiere colui che impiega il falco nell’esercizio dell’attività venatoria; è definito detentore colui che possiede un falco con cui non esercita l’attività venatoria.

3. Criteri, modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi
3.1. I falconieri e i detentori sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché

mantenerli in allenamento ed esercizio di volo, nel rispetto della vigente disciplina di settore.

3.2. Per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei falchi è possibile l’utilizzo di specifici strumenti di gestione, quali ad esempio, cappucci, geti, girelle, lunghe, blocchi, pertiche. Tali strumenti solo utilizzabili anche durante la detenzione e la fase di riposo del rapace.

3.3. Durante l’addestramento, l’allenamento e le prove dei falchi, così come durante l’esercizio venatorio, è obbligatorio l’utilizzo di apparecchiature che permettono il controllo dell’animale, esclusivamente tramite sistemi di posizionamento volti ad una corretta e continua verifica della posizione dell’animale durante le attività di volo e maneggio.

3.4. È vietato l’addestramento o l’allenamento di falchi all’interno di aree protette e zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dalla normativa vigente.

4. Registro provinciale dei falconieri

4.1. È istituito, presso le Province e la Città Metropolitana di Torino, il Registro provinciale dei falconieri residenti nella Regione Piemonte, al quale si iscrivono, in due distinte sezioni (falconieri e detentori), quanti intendono esercitare attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi, sia ai fini dell’esercizio venatorio che per altre attività.

4.2. Alla Provincia e Città Metropolitana di Torino compete l’attività istruttoria inerente alla gestione del rispettivo Registro provinciale dei falconieri.

5. Modalità ed effetti dell’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri

5.1. I candidati che intendono iscriversi al Registro provinciale dei falconieri devono presentare domanda alla Provincia o Città Metropolitana di Torino. Alla domanda vanno allegati:

– curriculum vitae e professionale con particolare riferimento alle competenze ed esperienze in materia di falconeria;

– documentazione attestante la provenienza e il regolare possesso dei rapaci di proprietà;

– documentazione attestante il rispetto della normativa sanitaria in materia di benessere animale durante tutte le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo.

5.2. Ai fini dell’iscrizione al Registro, sezione falconieri, l’interessato deve sostenere un esame consistente in una prova scritta e un colloquio riguardante tutte le materie già previste per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco. Il candidato deve in ogni caso fornire alla commissione d’esame l’attestazione dell’avvenuta formazione in materia di falconeria, ottenuta con la frequentazione di un corso della durata di 40 ore di cui almeno 20 costituite da prove pratiche, organizzato da un ente di formazione o da un’associazione avente comprovata esperienza nel settore.

5.3. Se il candidato supera la parte di esame attinente l’esercizio dell’attività venatoria, ma non quella relativa alle principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco può, in una sessione successiva, sostenere soltanto la prova scritta ed il colloquio per tale ultima parte.

5.4. Coloro che richiedono iscrizione alla sezione detentori o la richiedono alla sezione falconieri e sono già in possesso dell’abilitazione venatoria, possono, in alternativa all’esame disciplinato dal punto 5.2., sostenere solo un colloquio atto a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco e fornire l’attestazione dell’avvenuta formazione in materia di falconeria di cui al precedente punto 5.2.

5.5. L’esame di cui al punto 5.2. e i colloqui di cui ai punti 5.4. e 6.1. si svolgono presso le sedi delle Province e Città Metropolitana di Torino, avanti alle commissioni per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, di cui alla legge regionale 5/2018, integrate con un esperto in materia di falconeria. Nelle fasi preliminari di attuazione della presente disciplina è ammessa, in sostituzione dell’esperto in materia di falconeria, l’integrazione delle commissioni per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria con funzionari, competenti per materia, interni alle amministrazioni.

5.6. L’attestazione dell’avvenuta formazione in materia di falconeria di cui al precedente punto 5.2. può essere rilasciata anche a soggetti non residenti nella Regione Piemonte purché essi siano in grado di dimostrare l’operatività nel territorio regionale piemontese.

5.7. Al superamento dell’esame e dei colloqui di cui ai punti 5.2., 5.4. e 6.1. è rilasciato un apposito attestato di falconiere o detentore, conseguito il quale, l’interessato è tenuto a seguire un periodo, non inferiore a un anno, di affiancamento ad un soggetto già iscritto al Registro di cui al punto 4.

5.8. A condizione di reciprocità con la Regione Piemonte, ai fini dell’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri, sono idonee attestazioni rilasciate anche da altre regioni italiane.

5.9. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria con il falco è altresì necessario il possesso del tesserino venatorio su cui va riportata l’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri e gli ambiti di caccia in cui si è ammessi.

5.10. Sono esclusi dall’obbligo di possesso del tesserino venatorio i detentori di cui al punto 2.1.

5.11. Con l’iscrizione al Registro di cui al punto 4, il falconiere e il detentore possono esercitare l’attività di addestramento ed allenamento e gare dei falchi durante l’intero periodo dell’anno nelle zone del territorio piemontese:

– di cui all’articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

– istituite nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie, per esercitare l’attività di addestramento ed allenamento e gare.

5.12. Tali attività sono svolte, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) del medesimo articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, senza predazione di fauna selvatica nei periodi di caccia chiusa; fanno eccezione le zone di addestramento e allenamento con facoltà di sparo con l’utilizzo di fauna da allevamento.

5.13. I falconieri e i detentori iscritti al Registro di cui al punto 4 per partecipare a manifestazioni, fiere e Parchi a tema devono essere muniti dei relativi permessi rilasciati, nel rispetto della normativa di settore, dagli enti territoriali competenti, nel rispetto delle tempistiche previste dagli enti stessi.

5.14. L’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri ha durata di dieci anni. Al fine di ottenere il rinnovo dell’attestato di falconiere o detentore, l’interessato deve presentare la stessa documentazione, aggiornata, di cui al punto 5.1.

Il falconiere o il detentore vengono cancellati dal Registro provinciale dei falconieri per una delle seguenti cause:

a) Rinunzia – l’interessato può in ogni momento rinunciare all’iscrizione mediante comunicazione scritta alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino;

b) Decadenza – l’interessato decade da ogni suo diritto relativo all’iscrizione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;

c) Revoca – la revoca dell’iscrizione è disposta, previa diffida della Provincia o della Città Metropolitana di Torino, per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dalla presente deliberazione e dalla normativa vigente in materia.

5.15. Con proprio provvedimento il settore regionale competente in materia di caccia definisce il format unico del Registro provinciale dei falconieri gestito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino.

6. Norme transitorie

6.1. Fino al 31 dicembre 2022, in alternativa al superamento dell’esame di cui al punto 5.2. e al colloquio di cui al punto 5.4., possono chiedere l’iscrizione ad entrambe le sezioni del Registro provinciale dei falconieri coloro che attestano il possesso dell’animale e contestualmente possiedono documentabili esperienze pregresse almeno biennali nell’attività di falconeria idonee a dimostrare una comprovata capacità nella detenzione o maneggio di rapaci. È obbligatorio in ogni caso sostenere un colloquio atto a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco.

6.2. Il periodo di affiancamento di cui al punto 5.7. non è richiesto fino al 31 dicembre 2022.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/32/attach/dgr_03702_1050_06082021.pdf

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https://www.falconeria.org/forums/threads/nuova-legge-regione-piemonte-sulla-regolamentazione-dei-falconieri-e-falconeria.4428/

 

Falconeria in Italia e lo stile all’italiana

La falconeria raggiungeva l’Italia  da tre diverse rotte; dai falconieri arabi attraverso la corte normanna in Sicilia; dal nord attraverso l’influenza tedesca, e attraverso i contatti veneziani con i falconieri in Asia e in Oriente. Esiste una ricchezza di letteratura, arte e documenti sulla falconeria sia nel medioevo che nella prima età moderna.

Tra i falconieri più famosi o famigerati del periodo ci sono Lorenzo di Medici, Lucrezia Borgia, Francesco Foscari, il Doge di Venezia e il cardinale Orsini. E, naturalmente, il falconiere più famoso, rivendicato sia dall’Italia che dalla Germania, Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero (1154-1250).

A partire dal 1700 assistiamo ad un progressivo declino della falconeria in Italia. Nel 1900 la falconeria era quasi estinta. Un nuovo interesse ravvivato all’inizio del Novecento e la pubblicazione dei libri di falconeria di Chiorino e Filastori nel 1906 e nel 1908 contribuì a risvegliare l’interesse per questo sport. Lo stile “Coppaloni” o “all’italiana”, era uno stile di addestramento e di volo oltre che un nuovo modo “filosofico” di interpretare la magia della falconeria.

Il Dott. Coppaloni fu farmacista, medico, scultore eclettico, cinofilo e giudice di cani da corsa, allevatore di pointer, e non lasciò mai una carta sul suo lavoro o sulle sue tecniche di caccia. Il consiglio di Coppaloni è stato quello di cercare innanzitutto la purezza dello stile di volo, da perseguire sempre anche a costo di limitare il numero di uccisioni. Negli anni Sessanta, ha dimostrato il suo stile di caccia durante un incontro in Spagna, dove  Felix Rodriguez de la Fuente  stava volando cul levé alla pernice rossa con i falchi; la sua esibizione è stata accolta con entusiasmo.  Fulco Tosti di Valminuto , il primo discepolo di Coppaloni, trascorse due anni sul campo di volo di Torrejon vicino a Madrid esibendo ai falconieri spagnoli la tecnica del Coppaloni.

Nell’anno 1967 Coppaloni organizzò un incontro a Settevene, vicino Roma. Tra le persone presenti all’incontro c’era il grande  Renz Waller , presidente della German Falconers, Jack Mavrogordato , la  signora Woodford , Charles De Ganay e altri. Alla fine, dopo tanti voli di caccia, c’è stato l’indimenticabile volo del  pellegrino Frikki Pratesi  , di nome Fulvia. Eseguì tutto il suo passo sopra il falconiere, ma rimanendo completamente nascosta, fino alla discesa per piegare in modo sorprendente la sua starna.

Oggi i falconieri italiani volano con i falconi su fagiani, pernici, quaglie, corvi e gazze, e gli astori su conigli e lepri. La caccia alla selvaggina classica è eccezionalmente difficile da praticare, a causa della competizione per la terra con forti interessi di tiro.

I musei italiani con importanti collezioni di falconeria includono il Castel del Monte e il Castello di Melfi, entrambi in Puglia, la Fortezza del Girifalco ad Arezzo, il Museo del Bargello a Firenze e la Biblioteca Vaticana a Roma. Particolare importanza riveste il Castello di Melfi; era il castello di Frederick von Hohenstaufen e continua a ospitare un incontro annuale sul campo di falconeria.

Ci sono molti club di falconeria locali e due nazionali. Come in altri paesi, i falconieri hanno aperto la strada ai programmi di reintroduzione della conservazione per pellegrini e gufi reali.

La Falconeria oggi

Lo sviluppo umano colpisce la fauna selvatica attraverso l’agricoltura e la silvicoltura intensificate, l’edilizia, l’inquinamento, il disturbo e il cambiamento climatico. Alcuni animali selvatici possono essere protetti per il futuro nelle riserve. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi sviluppati sono rimaste poche terre incontaminate da riservare e pochissime riserve abbastanza grandi da contenere popolazioni vitali di rapaci. La maggior parte dei rapaci e altri animali selvatici devono quindi condividere aree che sono già state modificate dall’uomo.

Per preservare i diversi sistemi selvatici in queste aree sono necessarie conoscenze, abilità e risorse per la gestione. I falconieri hanno già ampiamente contribuito alla conoscenza dell’ecologia e della gestione dei rapaci selvatici.

I falconieri moderni continuano una tradizione di ricerca che si estende da Frederich di Hohenstauffen, attraverso studi fondamentali del secolo scorso dai Craigheads, Hamerstrom e Heinz Brüll, a molte pubblicazioni recenti di falconieri-ecologi. Non meno importanti sono le conoscenze veterinarie che i falconieri hanno accumulato nel corso dei secoli.

Le numerose pubblicazioni di falconieri veterinari forniscono la base per il trattamento e la riabilitazione di molti rapaci selvatici feriti ogni anno, spesso in centri gestiti da falconieri. I falconieri diventano psicologi dei rapaci. Ciò ha dato ai falconieri moderni le capacità per sviluppare l’allevamento di rapaci in cattività.

Quando i pesticidi organoclorurati hanno spazzato via i falchi pellegrini in vaste aree e hanno minacciato l’estinzione totale, i falconieri-biologi Tom Cade negli Stati Uniti e Christian Saar in Europa si sono ispirati ai precedenti allevatori di falconieri Heinz Meng e Renz Waller per costruire grandi programmi di allevamento e ripristino. Questi programmi hanno fornito una base di conoscenza per altri progetti di pellegrini in Svezia e Canada, programmi di nidificazione del pellegrino in Germania e Polonia e per programmi cruciali per il salvataggio di altre specie.

Le tecniche sviluppate dai falconieri per liberare i rapaci sono anche abilità importanti per ripristinare la popolazione perduta.

Rapaci addestrati sono stati utilizzati negli studi per progettare linee di trasmissione dell’elettricità con un rischio minimo di fulminare la fauna selvatica.

I falconieri hanno utilizzato rapaci rilasciati per incoraggiare la nidificazione sulle strutture umane, per acquisire una comprensione della predazione che può essere necessaria per preservare specie rare nei paesaggi gestiti e per sviluppare tecniche di tracciamento radio che sono così importanti per gli studi sui rapaci selvatici.

I Falconieri hanno fondato organizzazioni attive a livello internazionale appositamente per distribuire le conoscenze e le competenze che hanno sviluppato, tra cui il Peregrine Fund e la Raptor Research Foundation. Naturalmente, la conoscenza può essere preservata per iscritto e per immagini, ma le abilità pratiche sono meglio conservate dal vivo.

La falconeria fornisce una risorsa autofinanziata per preservare e sviluppare le capacità di gestione dei rapaci, con centri di formazione e programmi di apprendistato per garantire che i principianti soddisfino le esigenze di benessere dei rapaci addomesticati.

La falconeria fornisce anche le risorse per mantenere le popolazioni riproduttive domestiche di rari rapaci. Questi stock domestici sono un’assicurazione contro l’estinzione che potrebbe arrivare alle popolazioni selvatiche da inquinanti o malattie impreviste.

Un altro potenziale grande valore della falconeria è come risorsa per preservare la fauna selvatica attraverso il concetto di uso sostenibile della World Conservation Union. Popolazioni sane di rapaci selvatici possono sostenere rese elevate di giovani uccelli, specialmente nell’ambito della pratica tradizionale di prendere in prestito per la falconeria e poi restituirli allo stato selvatico. Questa relazione con i rapaci selvatici si è dimostrata sostenibile per secoli in alcune parti del mondo.

Sebbene l’allevamento domestico possa eliminare la necessità di rapaci selvatici, sono ora disponibili nuovi metodi di rilevamento delle mappature digitali del DNA e di etichettatura elettronica per controllare i raccolti il ​​cui valore può motivare la conservazione degli habitat della fauna selvatica.

La falconeria è anche una potenziale risorsa per la conservazione attraverso l’uso sostenibile delle specie di prede. La falconeria rappresenta un metodo naturale di predazione.

La falconeria fornisce già un incentivo per preservare alcune aree che ospitano poca selvaggina perché altri usi sostenibili della fauna selvatica siano economici. La falconeria moderna ha sviluppato molti vantaggi per la gestione della fauna selvatica e rimane una risorsa unica per la conservazione.

fonte: Iaf.org