Anna Laura Trombetti Budriesi, curatrice dell’edizione italiana: “L’estetica del volo prevale in assoluto”
Chi per primo ha addestrato un rapace per la caccia? Furono i cinesi o i mongoli? E quando? Quattro mila anni fa o ancora prima? A queste domande gli storici provano a dare una risposta. Ma le teorie sono sempre differenti.
La cosa più verosimile è che le tecniche di addestramento di falchi e aquile a fini venatori, siano state inventate indipendentemente in più luoghi
diversi in periodi differenti. La professoressa Anna Laura Trombetti Budriesi, ha curato l’edizione italiana del “De Arte venandi cum avibus, l’arte di cacciare con gli uccelli” scritto da Federico II di Svevia nella prima meta del XIII secolo. “Le tracce della falconeria spiega la professoressa Trombetti Budriesi risalgono a due millenni avanti Cristo. La falconeria si sviluppa in Asia e viene portata poi in Europa e nella penisola arabica. Inizialmente consisteva nell’utilizzo del rapace esclusivamente per la caccia”. Il testo, adottato nelle scuole di falconeria, è ancora oggi il manuale più completo su quest’arte. “Più di quanto Federico non scrisse chiarisce la curatrice dell’edizione italiana dell’opera non si può dire sull’addomesticamento dei falconi e sulle loro caratteristiche”. La falconeria affonda le radici nella preistoria e attraversa i continenti. Dall’Asia all’Africa, fino in Europa e in America. Fra le rovine della città di Khorsabad, in Mesopotamia, è stato trovato un basso rilievo raffigurante un falconiere. Risale al regno del Re Assiro Sargon, vissuto intorno al 750 avanti Cristo. “Il passaggio dall’uso del rapace a fini venatori alla simbologia di qualcosa che attiene all’alto, si ha con le popolazioni germaniche continua la professoressa le élite dei Germani erano contraddistinte da alcuni caratteri prevalenti: il portare sul pugno il falco e l’avere dei bei cani”.Ma è nel Medioevo che la falconeria ha la sua massima espressione .“Nei secoli bui il falco diventa il simbolo dell’essere un guerriero vincente in combattimento: viene perciò associato a una classe militare ricorda la curatrice del “De Arti” – nel famoso arazzo di Bayeux una parte dei Normanni che vanno a conquistare l’Inghilterra è raffigurata proprio con il falco sul pugno: in questo modo si voleva esaltare la nobiltà dei partecipanti alla guerra”. Fra l’appartenenza sociale e la pratica della falconeria c’è sempre stato un forte legame. “E’ un modo non economico di cacciare conferma Trombetti Budriesi – il rapace per natura caccia una o due volte al giorno, ha bisogno di un lungo addestramento e può perdersi molto facilmente. La falconeria non è in sé un modo di cacciare produttivo”.
Il “De arte venandi cum avibus”, è un trattato monumentale in sei libri, incompiuto. “Federico morì prima di portarlo a termine – spiega la professoressa – il trattato fu curato dopo la sua morte da due dei suoi figli: Manfredi e Enzo. Manfredi fece miniare una parte del trattato di cui oggi restano soltanto i primi due libri, conservati nel manoscritto Vaticano, sulla descrizione delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali di rapaci e prede. Enzo, figlio illegittimo di Federico, fece tradurre il trattato di suo padre dal latino al francese. La sua opera, che si trova a Bologna, è il manuale che viene adottatooggi nelle scuole di falconeria”. “Federico II scrive il trattato durante un periodo di almeno trent’anni spiega Trombetti Budriesi durante il quale fa venire da ogni parte del mondo i migliori falconieri: dall’Oriente dove aveva conosciuto quest’arte durante le Crociate e dall’Europa. Con loro si esercitava nella pratica e ascoltava i loro consigli”. È un’arte complessa e lo stesso Federico II scriveva che “per il falconiere, ogni cosa deve nascere dall’amore che egli porterà alla sua arte”.
“I nobili, dice Federico, debbono prima studiare la teoria e poi cimentarsi nella pratica – ricorda la professoressa Trombetti Budriesi perché quest’arte non è un ars meccanica ma è un ars liberale, è una vera scienza e deve quindi essere in equilibrio tra teoria e pratica”.
Ma la falconeria non è solo caccia: “A Federico la cosa che interessa di più non è cacciare spiega la professoressa ma è guardare i bei voli degli uccelli. L’estetica del volo prevale in modo assoluto”. Nel XV secolo la falconeria guadagnò importanza in tutta Europa e diventò una delle materie di studio per la formazione dei regnanti e della nobiltà. I falchi stessi erano un segno di distinzione e, a seconda della specie, venivano riservati a persone di rango adeguato. “L’azione di caccia con il rapace spiega la curatrice del “De Arti venadi cum avibus” si svolge in pochi secondi: si lancia il falco, poi si fa alzare la preda e il falco scende e uccide la preda. Un azione che è frutto di una preparazioni di mesi. La brevità dell’azione venatoria somiglia molto all’attività con cui un sovrano a capo di un impero deve fare quando assume delle decisioni. Per questo il lavorare con il falco è per Federico lo specchio della sua azione politica. Si va a caccia con il falcone per mettere alla prova la propria capacità intellettuale di governare attraverso la forza, la persuasione, la capacità di conoscenza”. Ogni rapace nella visione di Federico II era il simbolo di una classe sociale. “L’imperatore è simboleggiato dall’aquila e il falco è il nobile spiega Trombetti Budriesi il grande guerriero del medioevo, il nobile, ha le stesse caratteristiche del falco: l’essere veloce, rapido, indomito, difficile da prendere. Per questo la falconeria è lo specchio della nobiltà: il falco addomesticato è come il nobile addomesticato”. Nell’Inghilterra del 1400, per possedere un girfalco bisognava essere re, per avere un pellegrino almeno conte, per un falco sacro cavaliere e per un falco lanario signore. Donne, giovani, preti e servi non potevano andare, rispettivamente, oltre lo smeriglio, il lodolaio, lo sparviero e il gheppio. Ma se i moderni falconieri dovessero seguire alla lettera gli insegnamenti
di questo stratega del medioevo allora quest’arte potrebbe essere praticata soltanto da chi ha sangue blu. “Il fascino di quest’arte oggi conclude la professoressa sta nel legame che si instaura con i rapaci, la dedizione totale, il grosso impegno. Le persone sono affascinate dalla vittoria che hanno sull’animale che riescono a domare: è una grande vittoria della mente, una sfida intellettuale che già Federico aveva compreso”.
Trattato sulla falconeria De Arte Venandi cum avibus
Legge Regione Piemonte Regolamento detenzione esotici
Con l’approvazione (28 novembre 2012) del Regolamento attuativo della L.R. n. 6/2010 (“Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali”), si completa il percorso dell’Assemblea Regionale Piemonte.
Si possono trarre alcune conclusioni, ma i testi ed il comportamento dell’Assemblea meritano approfondimenti e adeguate reazioni, che ci riserviamo nell’immediato futuro.
Possiamo senza alcun dubbio attribuire alla Regione Piemonte due Premi Oscar:
-al Top della confusione giuridica;
-al Top dell’arroganza.
Possiamo anche attribuire alla medesima il Premio Spending Review:
– al comportamento che meglio interpreta l’urgenza di mettere sotto controllo le spese ed il rigore nella scelta degli indirizzi di spesa prioritaria, in questi tempi in cui la popolazione umana del Paese Italia che sfiora il livello di povertà ha raggiunto il 30%.
Possiamo infine attribuire- in questo Natale ricco di incertezze e povero di valori- il Premio Notte di Natale o della Bontà, con la seguente motivazione:
-“la Regione Piemonte si preoccupa da almeno 26 anni del benessere degli animali “esotici”, con grande passione,risorse ed impegno, tanto da non avere trovato il tempo per occuparsi anche del benessere dell’altra metà del cielo, e cioè degli animali che “esotici” non sono. Nonostante la delega ricevuta dallo Stato nel febbraio 2003….”
1- Confusione giuridica.
Chi sono gli “animali esotici”? Denominazione che non ha seri riscontri scientifici né giuridici, al di fuori della Regione Piemonte.
Il primo tentativo di definizione (se non si definisce l’oggetto, una legge diventa una fonte inesauribile di guai….) è contenuto nella L.R. Piemonte n. 43/1986 : “Ai fini della presente legge si intendono per animali esotici le specie di mammiferi,uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi d’origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale”. Forse possiamo interpretare questa tautologia in questo modo: si tratta di animali di specie alloctone ( cioè non originarie del territorio italiano), originarie di Paesi lontani ( e…misteriosi, cioè esotici: riemerge Emilio Salgari…) e selvatiche.
Il nuovo tentativo di definizione (L.R. n. 6/2010) porta ad analogo risultato. Il termine “selvatico” complica ulteriormente l’interpretazione: si potrebbe pensare che “esotici” siano solo gli esemplari anche selvatici: ma sappiamo che non si possono detenere esemplari selvatici (legge nazionale).
Con questa definizione, le persone che detengono animali non capiscono chi sia l’esotico. Basta un esempio per tutti: il canarino proviene da un Paese lontano ed appartiene ad una specie che “vive stabilmente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi d’origine ma non in Italia”. Dunque, in base a queste definizioni rientra pienamente nelle disposizioni di queste leggi. Ma…i canarini attuali sono in cattività, nel nostro Paese, da 500-600 generazioni !
E c’è pure- sorpresa !- il Regolamento appena promulgato, che cambia le carte in tavola. Ecco la nuova elaborazione:
“Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)-animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:
1) mammiferi: tutte le specie
2) uccelli: specie comprese nell’All. A del Reg. CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere ARA spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci.
3) rettili: tutte le specie comprese nell’All. A del Reg. n. 338/97
………..”
Primo appunto: è bizzarro che un Regolamento redatto e promulgato da una Giunta modifichi in modo sostanziale la definizione dell’oggetto della legge , approvata dall’Assemblea degli eletti. Bizzarro sul piano democratico istituzionale, ma sul piano giuridico forse ci possono essere conseguenze.
Altri appunti, ricordando che per la semplice detenzione, e per l’allevamento ed il commercio degli “indefiniti” animali esotici legge e regolamento prevedono patentino, autorizzazioni, registri ecc., cioè obblighi, vincoli, sanzioni e costi:
-evidentemente deve essere particolarmente difficoltoso per il legislatore piemontese trovare un termine omologo di “esotico”: ripete la tautologia. In questo modo non spiega nulla…
– tutte le specie di mammiferi: ricordiamo che la classe dei Mammiferi conta circa 5.400 specie attualmente viventi, variabili in forma e dimensioni dai pochi centimetri e due grammi di peso del mustiolo agli oltre 30 metri e centocinquanta tonnellate di peso della balenottera azzurra, uno dei più grandi animali finora apparsi sulla Terra. Conigli, topi, scoiattoli ma anche cani e gatti ed altri mammiferi di specie domestiche sono allevate da secoli in normali condizioni di benessere, senza necessità di patenti e registri. Si parla di “specie esotiche”: questo significa che esemplari nati ed allevati in cattività da secoli sono ancora da considerarsi “esotici” oppure no?. Di questa classe fa parte l’uomo (Homo sapiens:” originario di un paese lontano-l’Africa- dove viveva in stato di naturale libertà”, dunque “esotico”): quando il regolamento dice tutte le specie di mammiferi intende proprio tutte…….? Forse è meglio scriverla meglio questa definizione…
– uccelli, oltre10.000 specie viventi, (e rettili): l’obiettivo esplicitato della LR n. 6/2010 è tutelare il “benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio..”. La Convenzione di Washington e le normative CITES, fra cui il Reg. CE 338/97, tutelano dalla scomparsa le specie a rischio e redigono elenchi di specie in pericolo e non si occupano del loro benessere in cattività. Quindi i loro criteri di inserimento negli allegati sono specifici e differenti. E negli elenchi (come il citato All. A) ci stanno pure specie animali autoctone, dunque non alloctone (esotiche), come, ad es., la tortora selvatica, la marzaiola ecc., che sono viventi stabilmente ed il libertà nel territorio del nostro Paese. Dunque, cosa prevale: l’essere nell’All. A ( e quindi dover rispettare la legge regionale)o il non essere esotici (e quindi esentate)?
Inoltre, ricordiamo che l’allevamento in cattività dei rapaci ( una parte dei quali viventi stabilmente in Italia e- dunque- non esotici) risale a molti secoli fa: scene di falconeria sono rappresentate negli affreschi egizi più antichi. La caccia con il falco era conosciuta in Cina già 2000 anni prima di Cristo, i romani la praticarono in tutte le province dell’impero, mentre se ne ha notizia in Giappone, in India ed Persia nel VII secolo della nostra Era; in Europa fu introdotta con successo a partire dalla seconda metà del IX secolo. Ricordiamo il famoso trattato “De arte venandicum avibus” attribuito a Federico II. Immaginiamo che le tecniche d’allevamento si siano molto raffinate rispetto ad allora e che problemi di benessere nella loro detenzione siano più teorici che reali.
Con la limitazione agli “esotici” e la definizione assunta, la gestione della legge è davvero problematica, fonte di imbarazzi, incertezze e contenziosi. A che vantaggio non si sa, ammesso e non concesso che tale legge sia utile e meritevole di essere applicata.
Dunque, l’impianto giuridico della legge e del relativo regolamento lascia molte perplessità, che minano- a nostro giudizio- la credibilità stessa della norma.
2-Arroganza del legislatore
Chi doveva applicare (allevatori e operatori commerciali) la prima norma (L.R. n. 43/1986) ha avuto notizia casualmente dai media nazionali che presentavano la nuova legge, appunto la 6/2010: cioè 26 anni dopo che era stata promulgata ! Evidentemente c’è qualche (notevole) problema di comunicazione ed informazione fra Regione e i cittadini, o almeno le loro organizzazioni.
Avuta notizia dai media, le organizzazioni FOI, AIPA,AISAD hanno chiesto incontri (già nei primi mesi 2010), segnalato incongruenze,avanzato proposte , suggerito modifiche, offerto collaborazione. Risultato: nonostante le gravi carenze evidenziate, le (poche) consultazioni effettuate non hanno prodotto nulla. Il Regolamento è stato completamente redatto senza che le organizzazioni di allevatori e commercianti sapessero nulla: forse si sarebbero potute evitare impostazioni e articolati con i quali le istituzioni, alla cui immagine noi teniamo tantissimo, rischiano di coprirsi di ridicolo.
Dubitiamo che la stessa organizzazione nazionale dei veterinari (ANMVI) sia stata consultata: ci aspettiamo una doverosa e vigorosa presa di posizione.
Un’ultima battuta sul termine “esotico”: alla luce di questa nuova performance piemontese, ora si capisce meglio la dichiarazione del deputato (veterinario piemontese !) a proposito degli “animali esotici “ in condominio……e le nostre preoccupazioni. Evidentemente in questa regione esiste una scuola con molti adepti…
La nostra disponibilità di allevatori e operatori commerciali resta immutata, è solo precipitata la fiducia nelle istituzioni.
3-Spending Review
Termine molto in voga, in base al quale occorre ridurre i costi dello Stato: obiettivo condivisibile, ma….
Se per ridurre i costi per lo Stato si tagliano servizi essenziali e pensioni anziché tagliare i costi non essenziali e spesso inutili, allora l’obiettivo resta condivisibile, il metodo no. E nel caso della Regione Piemonte ci troviamo di fronte ad una scelta ancora più grave: non il taglio ma l’aumento dei costi di strutture pubbliche per attività non utili (inefficaci rispetto gli obiettivi), o comunque non prioritarie, o anche per ripetere organizzazioni già esistenti su scala nazionale (inefficienza). Qualcuno potrebbe pensare ad un modo per creare “poltrone”: ma sicuramente è malizioso…. Eppure, vengono istituite:
–Commissione Regionale Animali Esotici: “si riunisce almeno ogni tre mesi per fornire direttive ed indicazioni per l’applicazione della presente legge”, oltreché per rilasciare patentino e autorizzazioni ecc. Composta di quattro persone ( e relativa struttura di segreteria) con compenso (più rimborso costi di funzionamento). Più consulente, se necessario (altro costo). Ognuno commenti da sé, con il proprio buonsenso. La Regione Emilia Romagna, per gestire l’applicazione dell’Accordo Stato Regioni sul benessere degli animali ( di tutti, non dei soli “esotici”) non ha creato alcuna commissione. E funziona
–Centro di Referenza Regionale per il Benessere Animale :naturalmente è una catena di S. Antonio. Si prevede una struttura organizzata, ma per farla funzionare occorrono altre strutture, che forniscono servizi, che generano altri costi, che richiedono consulenze ed altri coordinamenti ecc.. . Cioè un costo tira l’altro. Annotiamo che esiste già una validissima struttura nazionale, denominata Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale ed è collocata presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha valenza nazionale, è interfaccia della comunità europea e si occupa del benessere di tutti gli animali italiani, da reddito e da compagnia. Inoltre esiste ed è in funzione da anni, la Commissione Scientifica CITES che- guarda caso – si occupa delle specie animali in CITES. Perché farne un altra? Che poi potrebbero diventare altri 19, uno per Regione. Nel regolamento si prevedono svariati compiti per questo Centro, fra cui lo sviluppo di una serie di metodiche (verifica discendenza,determinazione del sesso, prelievi non invasivi ecc): tutte metodiche, ci pare, già ampiamente applicate da laboratori pubblici e privati. Ovviamente ci sono costi di funzionamento e di investimento da spesare, mentre per il personale si indica che verrà utilizzato quello attualmente in forza all’Istituto Zooprofilattico (c’è ancora personale sottoccupato o in esubero, dopo i forti tagli dell’ultimo periodo?)
–Garante: istituito “al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali…”. E’ un’altra delle figure su cui un certo mondo fortemente ideologizzato punta con grande determinazione e scarsa capacità di argomentare l’essenzialità di tale operazione (da quali studi sul reale partono?, quali casistiche producono una tale necessità?quali vantaggi da questa soluzione?). La carica è gratuita, ma- come sempre- ci sono i costi organizzativi e di funzionamento: uffici, segreteria, viaggi e relativi rimborsi delle spese vive non si negano a nessuno.
–Vigilanza: naturalmente è un altro grande sovraccarico per le USL (di impegno di personale ed economico), per il quale è previsto un potenziamento e il ricorso, ove necessario, a consulenti. Naturalmente tutta questa organizzazione comporta nuovi costi.
–Copertura dei costi prodotti dalla legge:la L.R. n. 6/2010 stanzia 100.000 euro anno ( per avere un’idea: circa 6 volte la retribuzione annua media di un operaio), che serve soprattutto (secondo il Regolamento) per finanziare il Centro di Referenza Regionale. Ma rimangono da finanziare gli altri costi indicati precedentemente (Commissione Regionale, Zooprofilattico, Garante, USL…..). Pensare ad un costo di almeno 400.000 euro/anno è probabilmente prudente. Come finanziare questa importante cifra? Con nuovi tributi ( v. nota all’art. 25 della legge). E questa è solo una parte dei costi, quelli formalmente a carico delle istituzioni. Ma la L.R. n. 6/2010 ed il relativo nuovo regolamento hanno altri effetti, questa volta sui cittadini:burocrazia (corsi formazione, patentino, richieste di autorizzazione, controlli, registri di carico/scarico…: neanche possedessero testate nucleari) e costi relativi.
Al termine di questa analisi macro, ma volendo è pronta anche quella tecnica di dettaglio, si pongono due domande:
-ai funzionari che hanno promosso, progettato e trasformato in strumento giuridico l’obiettivo del benessere animale chiediamo: pensate davvero, senza arrossire, che questa imponente e costosa montagna burocratica tuteli il benessere degli animali? Cosa c’entra il benessere con i corsi di formazione, i registri, il moltiplicarsi di posti di sottogoverno?
-ai politici che hanno approvato la LR 6/2010: pensate davvero che questo sia il modo più assennato e prioritario di spendere i soldi dei contribuenti? E pensate davvero che si possano costruire questi castelli, senza alcun dialogo con le categorie economiche e sociali del territorio quali le nostre organizzazioni?
4-Premio per la Bontà
Questo premio è particolarmente meritato.
Allevatori sportivi e operatori commerciali “ufficiali” (quelli con cui si acquistano animali guardandosi negli occhi e che sono sempre rintracciabili e rispondono in ogni momento del loro operato) sono per la tutela del benessere di tuttele specie animali, nessuna esclusa. E senza alcuna deroga.
La Regione Piemonte, no.
Siamo sorpresi ed amareggiati, per una posizione unica al mondo, assunta con tanta protervia e senza motivazioni espresse, nonostante gli avvertimenti ricevuti e le offerte di dialogo da parte delle nostre organizzazioni e- sicuramente- di altre altrettanto autorevoli.
Per la cronaca: la LR 6/2010 è stata approvata all’ unanimità dei presenti nell’ Assemblea Regionale precedente (maggioranza centro-sinistra), salvo un consigliere che non ha votato. Il regolamento di attuazione è stato approvato dalla Giunta attuale, che è di centro destra. Ciò che preoccupa è anche che è cambiato il cuoco, ma la zuppa è la medesima: immangiabile.
Sempre per la cronaca: il Movimento degli allevatori sportivi amatoriali ha adottato (2008)il Disciplinare volontario per il benessere degli animali allevati, approvato dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale e dal Ministero Salute. E’ l’unico al mondo, è rivolto a tutti gli animali, non solo agli “esotici” (non siamo razzisti….) ed è appunto volontario: anche agli allevatori interessa il benessere degli animali e non hanno bisogno di patenti. Inoltre, a proposito di registri e tracciabilità degli animali, lo stesso Movimento ha introdotto nel 1938 il marcaggio individale e nel 1954 ha realizzato il Registro Nazionale Allevatori (R.N.A). Forse la nostra opinione può essere utile.
Ed è spontanea, professionale, gratuita.
Caccia in Sardegna, presto tante novità
RELAZIONE AL TESTO UNIFICATO N. 5-52-59 – Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)
Relatore: On. Artizzu
La Quinta Commissione ha approvato il testo unificato nella seduta dell’8 settembre.
Da alcuni anni, da parte del mondo venatorio sardo, è stata manifestata la esigenza di una revisione organica della disciplina della attività venatoria in Sardegna, con la partecipazione, il confronto e la condivisione degli agricoltori e degli ambientalisti.
Nel corso dell’istruttoria, la Commissione ha ritenuto opportuno audire sulle proposte di legge in esame i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle associazioni venatorie e delle associazioni agricole maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.
Il testo approvato scaturisce da uno studio approfondito e dalla sintesi di tre proposte di legge (P.L. n. 5, P.L. n.52 e P.L. n.59) tutte dirette a modificare il testo vigente della legge regionale n.23 del 1998 rendendolo maggiormente aderente alle attuali esigenze del territorio regionale.
Una caccia moderna, responsabile, strettamente collegata alla scienza è ciò che la legge sarda dovrà, negli anni a venire, delineare e garantire, a tutela di una attività che è allo stesso tempo un significativo motore economico e un patrimonio di millenarie tradizioni che costituiscono a pieno titolo una parte della cultura del nostro popolo e nel riconoscimento della caccia come attività non solo non dannosa, ma anzi necessaria per una corretta gestione ambientale e per la salvaguardia della fauna selvatica.
Si è avviato questo lavoro di revisione perseguendo alcuni principali obiettivi:
– chiarificazione del corpo normativo al fine di dare il più possibile “certezza del diritto” alla caccia e agli operatori del settore, al mondo ambientalista e naturalistico;
– possibilità per i cacciatori sardi di svolgere l’attività venatoria all’interno dell’intero ambito regionale a prescindere dalla provincia di residenza;
– definizione di una durata del periodo di caccia adeguata alle specificità del territorio;
– contenimento dei costi della gestione attraverso la razionalizzazione e la riduzione del numero di organismi deputati alla programmazione e gestione della caccia;
– potenziamento degli organi regionali di studio e consulenza in materia venatoria;
– maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei soggetti interessati al bene ambiente.
Tra le numerose novità introdotte, assumono particolare rilievo quelle di seguito riportate.
– E’istituito l’Ambito unico territoriale di caccia, attraverso il quale sarà possibile effettuare una più razionale gestione della programmazione faunistica e dell’attività venatoria su tutto il territorio regionale e si consentirà ai cacciatori sardi, muniti di tesserino venatorio, di spostarsi liberamente all’interno della Regione senza barriere e complicazioni burocratiche e senza tasse aggiuntive, e, quindi, di esercitare l’attività venatoria nei luoghi ai quali ciascun cacciatore si sente più legato.
– Nell’ottica di una razionalizzazione e concentrazione delle competenze in materia faunistica, viene trasferita al Comitato regionale faunistico, che svolge già numerose, importanti funzioni di tipo deliberativo, consultivo e propositivo, la competenza alla gestione dell’Ambito unico territoriale di caccia, con particolare riferimento alla programmazione faunistica e all’organizzazione dell’esercizio venatorio al suo interno.
– E’ disposta un estensione del periodo di caccia a tutto il mese di febbraio, nella convinzione che, stante le peculiarità faunistiche, climatiche e territoriali della Regione Sardegna, tale scelta rappresenti un equo contemperamento tra le esigenze di tutela dell’ambiente e lo svolgimento dell’attività venatoria. Contestualmente, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto disposto dalla legge quadro nazionale, si estende a tre giornate settimanali il limite entro il quale l’attività venatoria può essere consentita durante il periodo di apertura della caccia.
– Al fine di pervenire ad una disciplina compiuta della materia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, viene introdotta una regolamentazione puntuale dell’istituto dei “prelievi in deroga”con una precisa individuazione dei presupposti e delle modalità di attuazione.
– Vengono attribuite all’IRFS diverse importanti competenze consistenti essenzialmente nell’emissione di pareri vincolanti ed indispensabili per la pianificazione faunistico-venatoria, in sostituzione di quelli fino resi dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
– Al fine di assicurare un più razionale utilizzo delle risorse disponibili per la gestione faunistica nonché lo snellimento delle procedure tecniche istruttorie di competenza delle province, è disposta la soppressione dei comitati provinciali faunistici. La modifica consentirà di destinare maggiori risorse ad attività quali il ripopolamento e i miglioramenti ambientali.
– Per quanto riguarda le Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, si prevede che le stesse possano essere istituite esclusivamente in zone a protezione speciale (ZPS) all’interno di aree demaniali, così da evitare che, attraverso il moltiplicarsi di zone tutelate di varia natura, venga sottratta all’esercizio dell’attività venatoria una porzione troppo ampia del territorio regionale.
– E’ disposta l’istituzione presso ogni comune dell’anagrafe dei cacciatori residenti e la loro costituzione in comitati, i quali collaboreranno con i comuni nella realizzazione di interventi di tutela ed incremento delle fauna selvatica.
– Viene parzialmente rivista e aggiornata la normativa concernente l’attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie e l’abbattimento della fauna all’interno delle zone di addestramento e allenamento cani.
In considerazione della fondamentale importanza dell’attività di vigilanza svolta dalle guardie venatorie volontarie, è modificata la disciplina prevista per l’ottenimento della qualifica, così da semplificare la procedura e permettere un incremento del numero delle guardie venatorie presenti sul territorio.
– Si prevede l’introduzione della obbligatorietà della frequentazione di corsi di formazione, propedeutici all’esame di abilitazione venatoria, da parte degli aspiranti cacciatori.
– Sono presenti anche significative modifiche agli articoli che regolamentano gli strumenti e i mezzi utilizzabili per l’attività venatoria, in maniera tale da consentire la facoltà di utilizzare, anche in Sardegna, i fucili con la canna rigata, la munizione spezzata per la caccia al cinghiale, il falco , l’arco e la balestra.
— Come Ricevuto Pubblicato —
fonte: cacciapassione.com