Legge regionale Piemonte 18 febbraio 2010 n. 6

Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

 

 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

 

promulga

 

 

la seguente legge:

 

 

Art. 1.
(Principi e finalità)

1.
La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regolamenta la detenzione, l’allevamento ed il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.

Art. 2.
(Definizioni)

1.
Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Art. 3.
(Riconoscimento delle specie esotiche)

1.
Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all’articolo 1, la Commissione regionale di cui all’articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalità per il riconoscimento delle specie esotiche.

Art. 4.
(Autorizzazione alla detenzione)

1.
I possessori di animali esotici di cui all’articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio .

2.
La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l’identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.

3.
L’autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell’animale.

4.
L’idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell’ASL competente per territorio all’atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.

5.
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1, è presentata dall’avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in stato di cattività.

Art. 5.
(Disciplina della detenzione)

1.
I detentori degli animali esotici di cui all’articolo 1, sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.

2.
Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:

a)
possibilità di movimento anche con l’arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;

b)
confortevole area di riposo;

c)
isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell’apparato uditivo;

d)
non vicinanza con animali competitori;

e)
assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell’animale;

f)
alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età degli animali.

3.
In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

4.
I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.

5.
La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.

6.
I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un’analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 6.
(Autorizzazione all’allevamento e al commercio )

1.
Ai fini della presente legge per allevamento s’intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di cui all’articolo 7.

2.
L’allevamento ai fini del commercio di animali di cui all’articolo 1, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco del comune in cui l’attività si svolge, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio. L’autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all’articolo 7, comma 3.

3.
L’allevamento non a fini commerciali è subordinato al rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del comune sede di allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

4.
L’autorizzazione è valida esclusivamente per l’allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

5.
Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è necessario indicare, per i casi di cessazione dell’attività, i centri o gli allevamenti convenzionati per l’acquisizione degli animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle esigenze di benessere delle specie interessate.

6.
Il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, è subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione regionale di cui all’articolo 14, previa verifica delle condizioni di allevamento di cui all’articolo 7.

7.
Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.

Art. 7.
(Condizioni per l’allevamento e il commercio)

1.
Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali viene richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 6.

2.
L’attività di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonché la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati.

3.
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’articolo 9.

4.
Considerate le estreme diversità nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all’articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al comma 2.

5.
I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attività di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un’analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 8.
( Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)

1.
Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche.

2.
La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale.

3.
Il registro è composto da fogli o pagine progressivamente numerate.

4.
Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l’obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

Art. 9.
(Corsi di formazione)

1.
I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione regionale di cui all’articolo 6, hanno l’obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione.

2.
I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:

a)
principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;

b)
norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.

3.
Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all’articolo 22.

Art. 10.
(Parchi faunistici)

1.
I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla Commissione regionale di cui all’articolo 14, una relazione annuale contente:

a)
il numero e le specie degli animali ospitati;

b)
gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienze e la destinazione;

c)
le nascite e le morti;

d)
gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;

e)
le modalità di assolvimento degli interventi sanitari specialistici in materia veterinaria.

2.
Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

3.
Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui all’articolo 14 interviene, in caso di animali classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero delle nascite in cattività.

Art. 11.
(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)

1.
I comuni, nell’ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il preventivo nulla osta del servizio veterinario dell’ASL competente per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.

2.
I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

3.
Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il comune dovrà specificare all’atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

4.
Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 22.

Art. 12.
(Recupero di animali esotici)

1.
La detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all’atto dell’autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell’ autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6 e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all’articolo 14, l’emissione, da parte dell’autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l’eventuale trasferimento degli stessi ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di cui all’articolo 22.

Art. 13.
(Informazione ed educazione)

1.
La Regione, anche in collaborazione con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di conservazione, nonché le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.

Art. 14.
(Commissione regionale)

1.
È istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità la Commissione regionale Animali esotici.

2.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a)
il Responsabile del Settore prevenzione veterinario o suo delegato;

b)
un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c)
un rappresentante delle associazioni animaliste;

d)
un esperto in materia di vigilanza sull’applicazione della Convenzione Internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione.

3.
La Commissione in caso di necessità può avvalersi di un esperto esterno che ritenga opportuno consultare per le verifiche di cui all’articolo 6, comma 6.

4.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale).

Art. 15.
(Compiti e funzioni della Commissione regionale Animali esotici )

1.
La Commissione di cui all’articolo 14 si riunisce almeno ogni tre mesi con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l’applicazione della presente legge. Svolge altresì i compiti indicati negli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 4 e 10 comma 3.

Art. 16.
(Centro di Referenza Regionale Animali Esotici)

1.
Al fine di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale di cui all’articolo 14, è istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, il Centro di referenza regionale Animali Esotici.

2.
La Giunta regionale con il Regolamento di cui all’articolo 22, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 17.
(Divieti)

1.
È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.

2.
È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy.

Art. 18.
(Vigilanza)

1.
Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall’ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo forestale dello Stato.

2.
La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:

a)
di carattere igienico-sanitario;

b)
di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;

c)
di salvaguardia dell’incolumità delle persone.

Art. 19.
(Garante per i diritti degli animali)

1.
E’ istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.

2.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

3.
Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.

4.
Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

Art. 20.
(Compiti del Garante)

1.
Il Garante ha il compito di:

a)
ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;

b)
denunciare o segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;

c)
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell’Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;

d)
segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell’adeguamento alle norme statali o dell’Unione europea;

e)
realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;

f)
analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l’integrazione dei dati e la valutazione dell’attuazione dell’effettività e dell’impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);

g)
intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;

h)
formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

i)
promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali;

j)
predisporre, annualmente, una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull’attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

2.
Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

3.
Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 21.
(Sanzioni)

1.
I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:

a)
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all’articolo 4;

b)
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2;

c)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all’articolo 5, commi 3 e 4;

d)
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all’articolo 5, comma 5, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;

e)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all’articolo 6, commi 2 e 3;

f)
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all’articolo 7 comma 2, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;

g)
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all’articolo 8;

h)
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2;

i)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all’articolo 10, comma 3;

j)
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni delle disposizioni di attuazione della presente legge contenute nel Regolamento di cui all’articolo 22.

2.
La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Art. 22.
(Regolamento di attuazione)

1.
La Giunta regionale, con Regolamento emana le disposizioni attuative della presente legge.

2.
Il Regolamento è adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 23.
(Norme transitorie)

1.
I commercianti e gli allevatori che, ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici), esercitano già tali attività, hanno l’obbligo di conseguire, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 22, l’attestato di idoneità di cui all’articolo 7, comma 3.

Art. 24.
(Abrogazioni)

1.
La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della presente legge.

Art. 25.
(Disposizioni finanziarie)

1.
Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a euro 100.000,00, in termini di competenza, iscritto nell’unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’ articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’ articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

2.
Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21 sono introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’ambito dell’UPB DB0902.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010
Mercedes Bresso

Classificazione Scientifica dei Rapaci

Nel corso del tempo, gli scienziati hanno riscontrato una certa difficoltà nel definire con accuratezza la parola rapace. Per identificare un volatile come rapace sono stati utilizzati metodi basati sulla morfologia, sul comportamento naturale di tipo predatorio e sulle interazioni all’interno dell’ecosistema. Questi criteri di classificazione sono stati presi in considerazione fino al 2008, anno in cui un importante studio condotto da Shannon J. Hacket e collaboratori, basato sull’analisi e la comparazione di ben 19 loci genomici indipendenti, ha stabilito nuove relazioni filogenetiche tra diversi ordini di uccelli (Hackett et al., 2008; Mcclure et al., 2019).

Successivi studi genetici condotti impiegando moderne tecniche molecolari hanno permesso di descrivere i rapporti filogenetici intercorsi all’interno del percorso evolutivo della specie.
In ambito ornitologico, oggi siamo in un periodo di grandi transizioni nell’applicazione dei concetti di specie basati su ricerche filogenetiche. Sono in corso cambiamenti di classificazione e drastici aumenti del numero di specie riconosciute nelle principali liste mondiali (Gill et al., 2020).

I rapaci vengono distinti in diurni se svolgono le loro attività, incluse quelle predatorie, prevalentemente nelle ore di luce, e notturni se restando attivi dal tramonto all’alba (crepuscolari o notturni), sebbene alcuni possano cacciare anche durante il giorno.
I rapaci diurni vengono suddivisi in tre ordini: Accipitriformes, Falconiformes e Cariamiformes: L’ordine Accipitriformes comprende 266 specie raggruppate nelle seguenti famiglie (Gill et al., 2020):

  • Cathartidae: famiglia che comprende gli avvoltoi del Nuovo Mondo e conta i generi: Gymnogyps, Sarcoramphus, Vultur, Coragyps, Cathartes,
  • Sagittariidae: famiglia che comprende solo la specie Sagittarius Serpentarius.
  • Pandionidae: famiglia che comprende solo il genere Pandion.
  • Accipitridae: la famiglia più ampia, essa contiene i generi: Elanus, Gampsonyx, Chelictinia,Polyboroides, Gypohierax, Gypaetus, Neophron, Eutriorchis, Leptodon, Chondrohierax,

Pernis, Elanoides, Lophoictinia, Hamirostra, Aviceda, Henicopernis, Necrosyrtes, Gyps, Sarcogyps, Trigonoceps, Aegypius, Torgos, Spilornis, Pithecophaga, Circaetus, Terathopius, Macheiramphus, Harpyopsis, Morphnus, Harpia, Nisaetus, Spizaetus, Stephanoaetus, Lophotriorchis, Polemaetus, Lophaetus, Ictinaetus, Clanga, Hieraaetus, Aquila, Harpagus, Kaupifalco, Micronisus, Melierax, Urotriorchis, Erythrotriorchis, Megatriorchis, Accipiter, Circus, Milvus, Haliastur, Haliaeetus, Butastur, Ictinia, Busarellus, Rostrhamus, Helicolestes, Geranospiza, Cryptoleucopterys, Buteogallus, Morphnarchus, Rupornis, Parabuteo, Geranoaetus, Pseudastur, Leucopternis, Buteo.

L’ordine Falconiformes conta 66 specie di rapaci, comunemente chiamati Falchi e Caracara. Esso è rappresentato da un’unica famiglia:

• Falconidae: famiglia che comprende i generi: Daptrius, Ibycter, Phalcoboenus, Caracara, Milvago, Herpetotheres, Micrastur, Spiziapteryx, Polihierax, Microhierax, falco.

L’ordine Cariamiformes è formato da due specie, comprese in un’unica famiglia:
• Cariamidae: composta da due generi (uno per ciascuna specie contenuta nella famiglia in oggetto): Cariama, Chunga.
I rapaci notturni vengono raggruppati in un unico ordine, gli Strigiformes, che comprende 248 specie suddivise in due famiglie:

  • Tytonidae: comprendente i generi Tyto e Phodilus.
  • Strigidae: la famiglia più numerosa, essa contiene i generi: Uroglaux, Ninox, Margarobyas,Taenioptynx, Micrathene, Xenoglaux, Aegolius, Athene, Surnia, Glaucidium, Otus, Ptilopsis, Asio, Jubula, Bubo, Scotopelia, Ketupa, Psiloscops, Gymnasio, Megascops, Pulsatrix, Lophostrix, Strix.

    Studi filogenetici sul DNA hanno sottolineato come volatili, la quale natura comprende atteggiamenti predatori (averle, gabbiani e corvi), non possono essere classificati rapaci e di conseguenza i criteri di classificazione relativi a morfologia o comportamento non sono corretti.

In base alle relazioni filogenetiche sono stati individuati due cladi (clade = gruppo costituito da un antenato singolo comune e da tutti i discendenti di quell’antenato): Australaves e Afroaves; entrambi presentano ordini di rapaci e ciò fa dedurre che l’antenato comune fosse appunto un rapace. Ricerche recenti hanno rivelato che i falchi sono legati maggiormente ai pappagalli o ai passeriformi (rispettivamente ordini Psittaciformes e Passeriformes) rispetto ad altri rapaci quali avvoltoi ed aquile (Mcclure et al., 2019). Cathartiformes viene qui considerato un ordine comprendente le specie di avvoltoi del “Nuovo mondo”, che vengono classificate dalla IOC World Bird List come appartenenti alla famiglia Cathartidae (sotto l’ordine Accipitriformes).

È comunque evidente come accipitridi e catartidi siano strettamente legati tra loro. I rapaci notturni risultano essere fortemente legati con l’ordine Coracilmorphae (Mcclure et al., 2019).

di Alessandro Ceccarelli

Falco di Harris

ARRIVANO I LUPI

Dalle aree desertiche e semi-desertiche dell’Arizona, New Messico e Texas ai boschi delle coste peruviane, dalle savane argentine fino alle paludi di mangrovie brasiliane: per una ipotetica preda che vive in questi habitat c’è solo una cosa più terrificante che avere una poiana di Harris alle costole, averne cinque.
Gli Harris sono predatori territoriali impavidi ed eccezionalmente eclettici, imparano molto velocemente come sfruttare le circostanze a loro vantaggio e sanno adattarsi a qualsiasi situazione predatoria, dall’ agguato da posatoio alle planate in termica con scivolate veloci, dai lunghi ed estenuanti inseguimenti sulla coda ai tallonamenti ravvicinati ad alta manovrabilità. Sono in grado di catturare qualsiasi tipo di preda di adeguate dimensioni, in volo diretto o (più frequentemente) di rimessa, in aria o a terra, vantando un tasso di successo di catture paragonabile a quello dell’astore.
La morfologia di cui dispone è il perfetto compromesso per esprimere le sue abilità : le ali relativamente lunghe ma larghe e arrotondate e l’ampia coda sono adatte a sostenere la velocità in volo livellato, a veleggiare sfruttando le termiche così come a manovrare rapidamente nella boscaglia; rispetto all’astore ad esempio è in grado di padroneggiare con maggiore precisione le virate repentine in velocità.
Le zampe lunghe e sottili che permettono l’allungo finale sulla preda sono adatte a infilarsi nelle tane e a posarsi sugli spinosi cactus senza ferire il corpo, oltre che a contribuire alla dissipazione del calore, come il piumino ridotto.
La vista è eccezionale perfino per gli alti standard dei rapaci; come per aquile e falchi le due fovee sono in grado di fornire informazioni estremamente precise su distanza, posizione e velocità di movimento, ma la risoluzione dei colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale finora studiato, anche nel campo acromatico;
i rapaci infatti hanno una capacità di vedere i contrasti 10 volte inferiore a quella umana, probabilmente un compromesso evolutivo a favore della sensibilità cromatica, che invece è molto superiore alla nostra.
Si pensa che i falchi utilizzino canali acromatici per rilevare oggetti piccoli (o distanti) e canali cromatici per visualizzare gli oggetti grandi (o vicini) e che per questo motivo gli Harris siano in grado di rilevare prede a distanze molto maggiori rispetto agli altri falchi.
Durante la caccia, la poiana di Harris mette in atto il sistema d’intercettazione più versatile mai osservato, in grado di ottimizzare la velocità di risposta e il rischio di superamento e di sviluppare con la stessa efficacia sia un inseguimento veloce e irregolare sulla coda (fino a circa 55-60 km orari) sia azioni dall’alto tramite spirali di controllo e rilasci in planata, che possono raggiungere i 180 km orari.
Gli Harris infatti utilizzano una legge di guida mista, che unisce la navigazione proporzionale usata dai falchi pellegrini.
Ad ogni virata, determinata dalle rispettive velocità e dall’angolo formato dalle rispettive direzione di volo, il falco non solo guadagna spazio sulla preda ma si mantiene in una posizione laterale d’intercettazione leggermente ritardata e coperta alla sua visuale (vedi figura).
Non sono veloci come i falconi né dispongono dell’accelerazione fulminante dell’astore, ma gli Harris possiedono una caratteristica che assicura loro un posto tra i 100 predatori più efficaci del pianeta: l’intelligenza.
I test cognitivi dimostrano una diminuzione costante del tempo di risoluzione dei problemi, una capacità logico deduttiva paragonabile in certe situazioni a quella di corvidi e pappagalli e una elevata capacità di elaborazione e correzione dell’errore.
Dotati di un’ottima memoria, come le aquile, dimostrano una rapidità di apprendimento superiore a quella di qualsiasi altro rapace.
A differenza degli altri falchi, che apprendono principalmente per esperienza diretta, gli Harris imparano molto e velocemente anche osservando e seguendo i compagni più esperti.
I ricercatori sono convinti che l’eccezionale intelligenza degli Harris sia una conseguenza evolutiva del loro stile di vita sociale, sviluppato in funzione di una massimizzazione della riproduttività attraverso l’allevamento e la caccia cooperativa.
La cooperazione spesso può facilitare la caccia in ambienti complessi e la cattura di prede impegnative: una lepre adulta pesa più del doppio di una femmina di Harris, più del triplo di un maschio, e un calcio delle sue possenti zampe può seriamente infortunare qualsiasi falco.
D’altra parte però la cooperazione nella caccia implica comportamenti che riducono i guadagni immediati in previsione di ipotetici guadagni futuri: l’apprendimento di questo meccanismo è piuttosto difficile per qualsiasi animale, pertanto la capacità di raggiungere una cooperazione stabile è spesso collegata all’evoluzione di sistemi nervosi centrali complessi.
Come complessa è la struttura di rango all’interno del gruppo, che può essere costituito da una coppia alfa o più frequentemente da una coppia alfa e uno o due aiutanti fino a un massimo di 6-7 individui, organizzati secondo una gerarchia lineare per sesso (una femmina alfa a cui è subordinato un maschio alfa al quale sono subordinate le femmine beta e cosi via) e per età (le femmine gamma sono subordinate ai maschi beta piu anziani ma non ai maschi piu giovani).
La coppia alfa è la principale riproduttrice, ma può essere presente una seconda riproduttrice alfa, subordinata alla prima e superiore al maschio alfa.
Agli aiutanti non viene permesso di avvicinarsi al nido quindi solitamente non partecipano alla cura diretta delle uova e dei piccoli, ma contribuiscono a procurare le prede, a trasportarle al nido e a difenderlo dagli altri predatori. Secondo i dati forniti dallo studio del DNA all’interno di alcuni gruppi in Arizona risulta che la maggior parte degli aiutanti gamma sono di solito discendenti della coppia alfa mentre i maschi beta e le femmine alfa-2 ne sono spesso estranei.
Tra i rapaci sono note delle forme di caccia cooperativa soprattutto durante il periodo riproduttivo. Sembra che i falchi pellegrini raggiungano il 15% di catture in più cacciando in coppia, il 25% in più per gli aplomado. L’astore pallido (Melierax canorus) e la poiana dorsorosso (Geranoaetus polyosoma) hanno mostrato prove di riproduzione e caccia cooperativa tra gruppi sociali più grandi e stabili, ma sono gli Harris che hanno portato questo modello ai più alti livelli di raffinatezza, tanto da avere ispirato diversi logaritmi di coordinazione di elementi o di ricerca e individuazione di coordinate.
Nell’arsenale poliedrico di strategie che sono in grado di attuare, la ricerca a staffetta è la più spettacolare e varrebbe da sola un viaggio nel deserto del Sonora: i falchi si muovono in perfetta sincronia, ognuno sempre consapevole della posizione dei compagni, osservandosi costantemente e comunicando non uditi tramite quella vistosa banda bianca che portano in punta di coda: quando viene mossa lateralmente è il segnale che si ė in posizione, pronti per la mossa successiva.
E’ impressionante la velocità con cui il gruppo si muove e quanto terreno riesce a coprire, fino a 5-6 km in una decina di minuti.
Mentre cacciano gli Harris assumono ruoli adatti ai loro punti di forza e alla loro esperienza oltre che al loro status, come si osserva nei lupi; ad esempio i falchi dotati della vista migliore diventano solitamente gli osservatori.
Si riuniscono all’alba, spesso su un unico posatoio, se necessario infilati uno sopra l’altro come un totem in mezzo al deserto, per dividersi poi in due o tre gruppi: il primo vola per circa 100-200 metri verso il prossimo punto d’osservazione, seguito dopo pochi istanti dagli altri, in posizioni più laterali per allargare il raggio d’azione. Quando il primo gruppo viene raggiunto continua ad avanzare e, una volta appostato, gli altri seguono, avanzando a loro volta.
Il falco guida cambia ogni volta che un altro falco lo sorpassa, di solito proseguendo nella direzione già intrapresa.
Quando l’osservatore si alza sulle zampe e inizia a muovere tipicamente la testa per ottimizzare la fovea centrale, quella che vede a distanza, tutti gli altri Harris si allertano e si preparano all’azione perché significa che la preda è stata individuata; l’osservatore parte, volando rapidamente nella direzione che stava puntando e gli altri simultaneamente partono dalle diverse posizioni nella stessa direzione, ancora prima di avere avvistato la preda. La caccia è iniziata.
Una volta in volo, un solo falco guiderà l’inseguimento, con gregari su entrambi i lati che mirano ad intercettare le virate.
Se il primo falco manca, ci sarà sempre un altro falco in posizione elevata pronto ad attaccare, mentre il primo ha il tempo di rimontare; ad ogni assalto aumenta la posizione ottimale di ciascun falco rispetto alla preda, finché l’intero gruppo convergerà da tutte le angolazioni intercettando e inibendo ogni possibile via di fuga: la direzione degli attacchi infatti non è casuale ma finalizzata a spostare la preda nel punto preciso di convergenza dei gruppi.
Quando la preda riesce a trovare rifugio in un bosco, in un cespuglio o su uno specchio d’acqua non può stare di certo più tranquilla.
Uno o due elementi, di solito i giovani o i maschi di basso rango, si butteranno senza esitazione, cercando di catturarla o comunque di muoverla dal fitto per renderla visibile agli altri Harris in attesa, mentre un altro falco è pronto a prevedere il nascondiglio successivo e a bloccarne l’accesso con le zampe, tenendo così la preda costantemente in fuga fino ad esaurirla.
Alla fine dell’impresa tutti i componenti del gruppo condivideranno il pasto, indipendentemente dal rango e dal ruolo giocato nell’azione di caccia.
L’attacco a staffetta viene utilizzato soprattutto per gli inseguimenti su lunghe distanza dei lagomorfi: ne è stato osservato uno eccezionale che ha coperto oltre 800 metri di deserto con più di 20 attacchi.
In circostanze diverse, gli Harris hanno attaccato uno stormo di comuni piccioni in foraggiamento, obbligandoli ad alzarsi con passate radenti e indirizzandoli con attacchi multidirezionali verso un bosco limitrofo, dove la loro superiorità sul volo livellato era praticamente annullata a favore degli Harris, che si muovono molto più agevolmente in un ambiente complesso.
La poiana di Harris è presente in due sottospecie, unicinctus harrisi e unicinctus unicinctus ma la prima, di dimensioni maggiori, è decisamente più votata alla caccia cooperativa.
Approdata nel mondo della falconeria solo di recente e apprezzata per il notevole equilibrio, la versatilità e l’indole cooperativa,
può risultare riduttivo approcciare questi eccezionali rapaci senza dare il giusto peso alla loro unicità etologica, addestrandoli con le stesse tempistiche e modalità di caccia e di gestione del peso usate per gli altri accipitridi.
Quella straordinatria intelligenza, che sicuramente facilita i processi base dell’addestramento e favorisce un livello di socializzazione impensabile con gli altri falchi, può rivelarsi un’arma a doppio taglio e una gestione sbagliata potrebbe trasformare il migliore dei falchi in un individuo terribile, aggressivo e inaffidabile. Ma questa è un’altra storia…
Di sicuro se l’Imperatore avesse avuto l’occasione di vedere questi “cattivi ragazzi” all’opera, ne avrebbe voluto una squadra al seguito durante le sue proverbiali cacciate.
Lara Flisi