CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE
COS’E’ LA CITES?
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Il Sistema dei controlli si fonda sull’accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre categorie:
a) specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all’Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio;
b) specie iscritte all’Appendice II, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza;
c) specie protette da singoli Stati, iscritte all’Appendice III, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o certificati, l’esportazione o la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di importazione possono autorizzare l’ingresso nei loro territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un permesso od un certificato di riesportazione.
LE SANZIONI
In Italia dall’anno 1992 è in vigore una legge – la legge 7 febbraio 1992, n.150 – con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all’appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all’Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l’arresto o l’ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.
LE SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE
Sono iscritte all’Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l’ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell’orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.
LE SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE
Sono le specie iscritte all’Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L’elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all’Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, rapaci diurni e notturni, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.
LA CITES NELLA FALCONERIA
Qui di seguito sono riportati alcuni stralci di articoli particolarmente importanti per noi Falconieri:
Art. 1 – Chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita , offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendice I, e nell’allegato C, parte 1, è punito con le seguenti sanzioni:
– arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 15 a 200 milioni;
– in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da 15 milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione.
Art. 2 – Chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita , offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendici II e III – escluse quelle inserite nell’allegato C, parte 1 – e nell’allegato C, parte 2, è punito con le seguenti sanzioni:
– ammenda da 20 a 200 milioni;
– in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 20 milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. (In entrambi gli articoli si intende chiaramente senza regolare documentazione CITES.)
Art. 4 – In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l’affidamento a strutture pubbliche o private in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione.
Art. 5 – Comma 2 – E’ fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all’art. 1 di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato.
Art. 5 – Comma 3 – E’ fatto obbligo, all’atto dell’importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all’art. 2 di far apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione.
Art. 8-bis – Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, nonché nell’allegato C, parte 1 e 2, devono essere denunciate entro 10 giorni dall’evento, al Ministero dell’agricoltura e delle foreste – Direzione generale per l’economia montana e foreste – Servizio Certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme al regolamento CEE.
In Italia si possono detenere regolarmente SOLAMENTE rapaci nati in cattività da almeno 2 generazioni (F2).
Esigete quindi TUTTA la documentazione dal vostro allevatore o dal vostro venditore.
Controllate SEMPRE che il rapace abbia al tarso un anello INAMOVIBILE con un numero UGUALE al numero riportato sul documento.
http://www.corpoforestale.it/WAI/serviziattivita/CITES/index.html
Scopri di più da Falconeria.org - Il Portale Italiano sulla Falconeria
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.