1) Abilitazione esercizio venatorio.
L’abilitazione all’esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza di porto fucile per uso caccia, si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Esso viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.
Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie:
- Legislazione venatorie
- Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
- Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
- Tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola
- Norme di pronto soccorso
2) Licenza di porto di fucile per uso caccia
La licenza ha la durata di 6 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
- direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
- due contrassegni telematici da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un’addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall’art.24 della legge nr. 157 dell’11 febbraio 1992);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di versamento di Euro 1,26 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,45 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Rinnovo
La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che và versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.
3)Polizza assicurativa.
4)Tesserino venatorio
Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia, b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale e c) pagamento per l’A.T.C. E’ possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.
Norme di riferimento:
legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
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