Perché sono assimilabili alle rievocazioni storiche
Redazione – PM – 24/09/2007
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 258/E del 20 settembre 2007, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Siae in merito all’assoggettamento all’Iva degli spettacoli di falconeria.
L’Agenzia, in particolare, ha rilevato che tali spettacoli non compaiono nella tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972, che identifica le manifestazioni assoggettate al regime IVA.
Tuttavia gli spettacoli di falconeria, svolgendosi con l’accompagnamento di musica medievale e di costumi d’epoca “in un contesto ambientale appositamente ricostruito, intrattenendo il pubblico con esposizioni di carattere storico e scientifico”, rientrano tra le rievocazioni storiche.
L’Agenzia, pertanto, ritiene che gli spettacoli di falconeria siano assoggettabili ad Iva, nonchè all’assoluzione dei i relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di un titolo di accesso emesso con appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Ecco di seguito il testo integrale tratto da www.agenziaentrate.it
RISOLUZIONE N. 258/E
Roma, 20 settembre 2007
OGGETTO: Consulenza giuridica – Tabella C, allegata al DPR n. 633 del
1972 – Spettacoli di falconeria – Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE).
QUESITO
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) chiede di conoscere il
trattamento tributario relativo agli spettacoli di falconeria.
In particolare, la SIAE chiede di sapere se le anzidette attività possano
qualificarsi come “rievocazioni storiche” e, pertanto, se possano essere
ricondotte nel n. 3 della tabella C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La SIAE ritiene che gli spettacoli di falconeria possano essere qualificati
come “rievocazioni storiche” e, quindi, rientrare nel n. 3) della tabella C,
allegata al DPR n. 633, solo nel caso in cui dette attività siano svolte con
allestimenti tipici dell’epoca medievale (utilizzo di costumi d’epoca, musiche
coeve, etc.).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le prestazioni di servizi relative alle attività di spettacolo, con l’entrata
in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono elencate nella
tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Dette prestazioni sono disciplinate, ai fini IVA, dalle disposizioni recate
dall’articolo 74-quater del DPR n. 633 citato.
Ciò premesso, si osserva che gli spettacoli di falconeria non sono
specificamente richiamati nell’elenco delle attività di spettacolo di cui alla citata
tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Al fine di qualificare dette manifestazioni occorre esaminare, pertanto,
gli elementi caratterizzanti tale tipologia di eventi e verificarne la riconducibilità
o meno in una delle attività elencate nella citata tabella C.
Gli spettacoli di falconeria sono esibizioni in cui gli allevatori (c.d.
falconieri) rappresentano al pubblico le doti acrobatiche e venatorie dei rapaci da
essi ammaestrati ed illustrano le particolarità e le caratteristiche delle diverse
specie animali e dei relativi habitat.
Durante lo svolgimento di dette manifestazioni, i falconieri, che
normalmente indossano abiti d’epoca ed accompagnano le esibizioni con
l’utilizzo di musica medievale, narrano la storia dell’antica tecnica venatoria con
l’impiego di rapaci ed allestiscono delle battute di caccia dimostrative al fine di
celebrare l’antico metodo della falconeria e rievocarne le origini.
In sostanza, le predette manifestazioni non sono semplici dimostrazioni
delle capacità di volo di rapaci ammaestrati, ma rappresentano delle vere e
proprie manifestazioni spettacolistiche in cui i falconieri ripropongono l’antica
arte venatoria in un contesto ambientale appositamente ricostruito, intrattenendo
il pubblico con esposizioni di carattere storico e scientifico concernenti l’antica
tecnica della falconeria.
Ciò posto, si fa presente che la tabella C, allegata al DPR n. 633 del
1972, al n. 3, elenca fra le prestazioni spettacolistiche, fra l’altro, i “corsi
mascherati o in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni
similari”.
Quanto sopra premesso, si ritiene che gli spettacoli di falconeria, in
presenza delle peculiari modalità di svolgimento precedentemente richiamate,
quali l’utilizzazione di abiti e costumi medievali, l’impiego di accompagnamento
musicale con strumenti d’epoca, l’esposizione storica sulle origini della tecnica
venatoria in esame, etc, possono ricondursi fra “le rievocazioni storiche” di cui
al citato n. 3) della tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Da ciò discende che dette manifestazioni sono assoggettabili ad IVA ai
sensi delle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633
e i relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi devono essere assolti con il
rilascio di un titolo di accesso emesso mediante gli appositi apparecchi misuratori
fiscali o biglietterie automatizzate, di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22
ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 3 agosto 2004.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito
della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000
Postato 2007-10-06, 20:55:46
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