Linee guida per l’applicazione della normativa su detenzione, allevamento e commercio di Animali Esotici in Piemonte
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Le seguenti invormazioni sono state tratte dal seguente link:
https://www.aslto4.piemonte.it/document.asp?codice=303122009&codType=2
e di seguito riportato:
Animali esotici
- Descrizione
- Condizione preliminare per tenere un animale esotico è assicurarsi:
1) che non appartenga a specie protette perché in via di estinzione, il commercio delle quali è vietato o soggetto a severe limitazioni;
2) che disponga di spazi, strutture ed attrezzature necessarie alla specie, indispensabili a garantire le caratteristiche etologiche e fisiologiche (arricchimenti ambientali e rispetto delle “5 libertà”) ed infine per evitare che l’animale diventi pericoloso;
3) di possedere in prima persona di adeguata formazione, prendendosene cura con competenza e dedizione.NUOVA NORMATIVA REGIONALE
• L.R. N°6 del 18/02/2010 “Norme per la detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici”
• DPGR n° 11/R del 28/11/2012 disposizioni attuative della L.R. N°.6
• D.D. N°1066 del 17/12/2013 “Approvazione LINEE GUIDA per l’applicazione della normativa su detenzione, allevamento e commercio di animali esotici”
• Elenco Regionale esotici aggiornato a novembre 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE ed ALL ALLEVAMENTO AMATORIALE DI ANIMALI ESOTICI
Chi intende acquistare (o lo avesse già fatto) un animale esotico per la privata detenzione o l’allevamento di tipo amatoriale si deve rivolgere all’ Area C del Servizio Veterinario competente per territorio di residenza per verificare che l’animale sia soggetto ad effettiva autorizzazione.MODULISTICA DA PRESENTARE
1. Allegato 3.1 — Istanza per l’autorizzazione alla detenzione di animali esotici
2. Allegato 3.2 — Istanza per l’autorizzazione all’allevamento amatoriale di animali esotici (da presentare entro 8 giorni dal possesso o dalla nascita dell’ animale in cattività)
3. Certificazioni ai fini cites, documenti di provenienza e tutto ciò che consenta l’identificazione dell’animale dimostrandone la legittima provenienza.
solo l’allevatore amatoriale deve anche presentare:
4. planimetria 1:100 delle strutture di allevamento
5. relazione tecnica sulla tipologia di allevamento
6. l’attestato d’idoneità conseguito alla fine del corso di formazione fad del CRANES (*)
L’istanza per l’autorizzazione compilata ed il resto della documentazione andrà presentata al Servizio Veterinario dell’ ASLTO4 competente per territorio rispetto alla sede di detenzione dell’animale.
II Veterinario, dopo aver verificato la documentazione, effettuerà il sopralluogo ed emetterà nulla osta favorevole per quanto di propria competenza, inviandolo poi al Sindaco, il quale emetterà l’autorizzazione entro 60 giorni inviandola all’utente ed all’ASL.AUTORIZZAZIONE ALL’ALLEVAMENTO PER IL COMMERCIO ed al COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
MODULISTICA DA PRESENTARE
1. Allegato 3.3 — [stanza per l’autorizzazione all’allevamento per il commercio ed al commercio di animali esotici
2. Certificazioni ai fini CITES, documenti di provenienza e tutto ciò che consenta l’identificazione dell’animale dimostrandone la legittima provenienza
3. planimetria 1:100 delle strutture di allevamento/ di vendita
4. relazione tecnica sulla tipologia di allevamento/ di vendita
5. l’attestato d’ idoneità conseguito alla fine del corso di formazione fad del CRANES
6. certificato d’iscrizione alla camera di commercio del richiedente
Gli allevatori ed i commercianti di tali animali devono tenere apposito registro di carico¬scarico delle movimentazioni degli animali commercializzati .
L’istanza per l’autorizzazione compilata ed il resto della documentazione andrà presentata al SUAP (sportello unico attività produttive) che la trasmetterà al CRANES (commissione regionale animali esotici) per il rilascio del preventivo nulla osta, che se favorevole verrà trasmesso al SUAP per la successive trasmissione al Sindaco del Comune di pertinenza per il rilascio dell’autorizzazione.CORSO DI FORMAZIONE FAD del CRANES : vedi Allegato D.R. N° 1066 del 17/12/2013
CONVENZIONE CITES
Nell’anno 1997 è entrata in vigore la Convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.
La convenzione distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi :
APPENDICE I — specie minacciate di estinzione (es. pappagalli, rapaci, ….)
APPENDICE II — specie che pur non essendo minacciate di estinzione potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione APPENDICE III — specie di cui il commercio è regolamentato su richiesta dei singoli stati che intendono tutelare quella specie .Per informazioni sulle specie comprese nelle appendici, che cambiano nel tempo, consultare il sito CITES
- Moduli / Documentazione
- File da scaricare: allegato 3.1 – Domanda di autorizzazione alla detenzione di animali esotici LR 6_2010
- File da scaricare: allegato 3.2 – domanda di autorizzazione all’allevamento amatoriale di animai esotici (allevamento non a scopo commerciale) LR 6_2010
- File da scaricare: allegato 3.3 – domanda di autorizzazione all’allevamento per il commercio e al commercio di animai esotici LR 6_2010
- File da scaricare: allegato DR n. 1066 del 17_12_2013
- Aggiornamento effettuato il:
- 24/02/2022
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