La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 novembre, ha ritenuto di approvare un disegno di legge di «revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi».
Questi, a grandi linee, i contenuti del DDL, presentati sul sito del Ministero dell’Interno e le reazioni delle principali Associazioni del settore
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 novembre, ha ritenuto di approvare un disegno di legge di «revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi».
Questi, a grandi linee, i contenuti del DDL, presentati sul sito del Ministero dell’Interno e le reazioni delle principali Associazioni del settore
«Annunciato dal ministro dell’Interno Amato, dopo il caso dell’uomo che aveva aperto il fuoco dal balcone della sua casa di Guidonia, il disegno di legge contiene disposizioni importanti che riguardano anche la cura nella custodia delle armi e la verifica periodica dei requisiti.
[…] Le novità più rilevanti del ddl riguardano l’introduzione del nulla osta alla detenzione, che si aggiunge al vigente nulla osta previsto per l’acquisto dell’arma, nonché il requisito dell’idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio dell’arma, anche per chi voglia semplicemente detenerla.
Altre disposizioni importanti riguardano la maggior cura nella custodia delle armi per evitare gravi evenienze e la verifica periodica della idoneità psico-fisica.
Con il ddl vengono modificati alcuni punti del testo unico n.773 del 1931, in particolare, è vietata la vendita o la cessione di armi comuni a privati senza il nulla osta all’acquisto e alla detenzione. Vengono rideterminate, altresì, le sanzioni come l’arresto e l’ammenda per chi aliena le armi, sia per l’acquirente che per il cessionario.
Il questore è l’autorità preposta al rilascio del nulla osta che in nessun caso può essere rilasciato a minori. Il nulla osta abilita all’acquisto dell’arma che deve avvenire entro due mesi dalla data del rilascio. Decorso questo termine senza che l’acquisto sia avvenuto, occorre rinnovare la richiesta.
Il nulla osta all’acquisto è valido per il trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora ma anche, nei casi di bisogno accertato, all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d’armi, di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero ed alla specie delle armi loro consentite. Non è richiesto il nulla osta per i titolari di licenza di porto d’armi sportivo, per tiro a volo o per l’esercizio dell’attività venatoria solo ed esclusivamente con riguardo all’acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività.
[…] La licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l’idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. Per i titolari di licenza di porto d’armi per uso venatorio e di tiro a volo, l’idoneità psicofisica al maneggio delle armi viene verificata ogni tre anni. L’idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l’idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.
[…] Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell’idoneità psicofisica. In tal caso il prefetto adotta i provvedimenti inibitori sul presupposto di un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione. Le armi e le munizioni, infatti, devono essere consegnate senza diritto ad indennizzo all’ufficio di polizia o dei carabinieri, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per la distruzione.
[…] Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d’armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi. Per coloro che detengono, invece, armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, è prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell’accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all’ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competenti per territorio oppure cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero a consegnarle, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o dei carabinieri, competenti per territorio.
Si è ritenuto, infine, di rivedere la disciplina relativa ai soggetti legittimati a portare senza licenza le armi in un’ottica che miri a limitare il numero delle persone che possono andare armate».
Postato 2007-12-28, 16:03:26 da admin
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